BGer 2A.552/2005
 
BGer 2A.552/2005 vom 06.10.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.552/2005 /biz
Sentenza del 6 ottobre 2005
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wurzburger, giudice presidente,
Hungerbühler, Müller,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
permesso di dimora,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 26 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Entrata in Svizzera il 22 maggio 2003 A.A.________ (1972), cittadina brasiliana, si è sposata il 22 settembre successivo con B.A.________ (1957), cittadino svizzero. Per tal motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora valevole fino al 21 settembre 2004. A.A.________ è madre di C.A.________ e D.A.________, rimasti nel paese di origine.
B.
Interrogata l'8 giugno 2004 dalla polizia cantonale sulla sua situazione familiare A.A.________ ha dichiarato che, dal 19 maggio 2004, il marito si era trasferito presso la madre. Da parte sua, quest'ultimo ha informato il 13 luglio 2004 l'Ufficio regionale degli stranieri competente che un tentativo di riprendere la vita comune con sua moglie era fallito dopo alcuni giorni e che era tornato presso sua madre, il suo matrimonio essendo oramai naufragato.
Fondandosi sulle premesse emergenze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso, il 21 luglio 2004, di non rinnovare il permesso di dimora di A.A.________ e le ha fissato un termine con scadenza al 30 settembre 2004 per lasciare il territorio cantonale. A sostegno della propria decisione la citata autorità ha osservato che il motivo per il quale il permesso era stato rilasciato era venuto a mancare siccome la coppia viveva separata dal mese di maggio 2004. Non essendovi inoltre alcuna possibilità di riconciliazione, ha considerato che l'interessata invocava in modo abusivo il proprio matrimonio per continuare a soggiornare in Svizzera.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 31 maggio 2005, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 26 luglio 2005. Queste autorità hanno ritenuto che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno.
C.
Il 14 settembre 2005 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che le decisioni del Tribunale cantonale e del Consiglio di Stato siano annullate e che gli atti vengano rinviati a quest'ultima autorità per nuovo giudizio sul gravame sottopostole in sede cantonale. Censura, in sostanza, la violazione del suo diritto di essere sentita.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 21 settembre 2005 ha invitato il Tribunale amministrativo ticinese a trasmettergli l'inserto della causa.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1; 129 III 107 consid. 1 e rispettivi richiami).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).
1.2 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficiava la ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 22 settembre 2004, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito e non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii).
1.3 Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesto l'annullamento della decisione governativa, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c).
2.
2.1 A parere della ricorrente il Tribunale amministrativo, non ammettendo che il Consiglio di Stato avrebbe rifiutato a torto sia d'interrogare nuovamente suo marito sia di concederle la possibilità di controinterrogarlo, avrebbe disatteso gli art. 19 cpv. 2 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 (LPAmm) e 185 cpv. 1 del Codice ticinese di procedura civile, del 17 febbraio 1971 (CPC/TI), nonché l'art. 29 cpv. 2 Cost. Nel caso concreto, la ricorrente non pretende che le norme procedurali cantonali da lei richiamate offrano garanzie più ampie di quelle sancite dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Va pertanto esaminato con piena cognizione se la Corte cantonale abbia disatteso il suo diritto di essere sentita garantito da quest'ultimo disposto (al riguardo, cfr. DTF 126 I 15 consid. 2a).
2.2 Vagliando il quesito di sapere se il diritto di essere sentito della ricorrente fosse stato leso siccome non aveva potuto né assistere all'interrogatorio del consorte né controinterrogarlo, il Tribunale amministrativo ha rilevato che le dichiarazioni rilasciate dal marito erano state usate dall'autorità precedente soltanto per verificare se vi erano indizi sufficienti di matrimonio fittizio. Dato che tale aspetto non era stato posto a fondamento della decisione governativa, la Corte cantonale ha respinto la critica. A ragione. Come emerge dagli atti di causa l'interrogatorio in questione, eseguito dalla polizia cantonale su richiesta del Consiglio di Stato, è stato utilizzato essenzialmente per verificare se si era in presenza di un matrimonio fittizio. Orbene, questo quesito, anche se vi erano forti indizi per corroborarlo, è stato lasciato indeciso nella decisione governativa, la quale in definitiva è stata fondata unicamente sul fatto che l'interessata commetteva un chiaro abuso di diritto ad invocare un matrimonio ormai svuotato di qualsiasi contenuto. Il solo elemento ripreso dal citato verbale d'interrogatorio è il domicilio indicato dal marito, differente da quello della moglie. Sennonché già in precedenza questo domicilio era stato indicato come quello ove il marito si era trasferito quando la coppia aveva smesso di convivere e ciò da entrambi i coniugi (cfr. interrogatorio della ricorrente dell'8 giugno 2004; lettera del marito del 13 luglio 2004): non si tratta pertanto di un nuovo elemento sul quale la ricorrente non ha mai potuto pronunciarsi. Discende da quanto precede che la Corte cantonale non ha disatteso il diritto di essere sentita della ricorrente. Questa conclusione s'impone a maggior ragione se si pone mente che l'interessata poteva chiedere al Tribunale amministrativo l'assunzione di prove, concernenti segnatamente la pretesa inesattezza degli accertamenti fattuali, ciò che non ha tuttavia fatto. A titolo abbondanziale si può aggiungere che quando in procedimenti amministrativi come quello in esame si procede all'interrogatorio delle parti, può apparire opportuno, se non addirittura necessario, sentirle separatamente. In tale evenienza il loro diritto di essere sentiti viene rispettato se viene poi concesso loro la facoltà di determinarsi, ricordato che il diritto di essere sentito non garantisce la facoltà di esprimersi oralmente (cfr. DTF 125 I 209 consid. 9b). Orbene, in concreto, la ricorrente non afferma che quando ha avuto conoscenza del contenuto del verbale d'interrogatorio del marito non ha avuto la possibilità di determinarsi né di far valere i propri argomenti. Anzi dagli atti di causa emerge che il Consiglio di Stato le ha effettivamente concesso un termine per esprimersi (cfr. lettera del legale della ricorrente del 24 maggio 2005). Visto quanto precede, la censura risulta pertanto infondata.
3.
Da quanto appena esposto deriva che l'accertamento dei fatti su cui si fonda il giudizio querelato non è manifestamente inesatto o incompleto né è stato effettuato violando norme essenziali di procedura: esso vincola pertanto il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG). Nella fattispecie emerge dalla sentenza querelata che i coniugi A.________ hanno cessato di convivere il 19 maggio 2004 e che dopo una breve ripresa della vita comune durata qualche giorno essi si sono nuovamente separati. L'ulteriore riconciliazione avvenuta all'inizio del mese di agosto 2004 e notificata all'autorità dal marito è stata poi smentita dal medesimo il 26 novembre successivo. I giudici cantonali hanno poi osservato che i coniugi vivevano tuttora separati e che ciascuno aveva organizzato autonomamente la propria vita. Orbene, riguardo a queste constatazioni, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune. In effetti, ella non ha presentato alcun elemento concreto che provi che vi sia un effettivo e reale ravvicinamento tra i consorti. In queste condizioni, non vi è nessun elemento agli atti che permette di ritenere che la separazione sia provvisoria. È quindi chiaro che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi i coniugi - al di là del semplice parlato - di una ripresa della vita comune. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte cantonale è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5; 121 II 97 consid. 2 e 4).
4.
4.1 Per i motivi esposti, la sentenza impugnata si rivela giustificata: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e il giudizio querelato confermato. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'emanazione del presente giudizio l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 6 ottobre 2005
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: La cancelliera: