BGer U 260/2004 |
BGer U 260/2004 vom 12.10.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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U 260/04
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Sentenza del 12 ottobre 2005
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
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Parti
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S.________, ricorrente,
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contro
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Lloyd's Underwriters London, rappresentata dalla Lloyd's LAINF, Ufficio Sinistri, 1754 Avry, opponente, patrocinata dall'avv. Emanuele Verda, corso Pestalozzi 11, 6901 Lugano
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 14 luglio 2004)
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Fatti:
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A.
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S.________, nata nel 1970, impiegata d'ufficio alle dipendenze della Banca X.________ e in quanto tale obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni presso la Lloyd's Underwriters London (Lloyd's), è rimasta vittima il 10 settembre 1999 di una scivolata sulle scale di casa, che le ha procurato una contusione in sede lombare. L'assicuratrice ha assunto il caso.
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Il 15 giugno 2001 S.________ ha notificato una ricaduta lamentando dolori lombosacrali. Sentito il parere del dott. W.________ dell'Institut für Medizinische Begutachtung (IMB) di D.________, con decisione 13 settembre 2001 la Lloyd's ha negato ogni ulteriore obbligo prestativo a dipendenza dell'infortunio in oggetto, ritenendo non essere più dato il necessario nesso di causalità con i dolori accusati, riconducibili piuttosto alla presenza di alterazioni degenerative. In seguito all'opposizione presentata dall'interessata, l'assicuratrice ha, sulla scorta di una perizia del dott. W.________, nuovamente interpellato, confermato il suo precedente provvedimento in data 4 agosto 2003.
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B.
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S.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto in sostanza di riconoscere la responsabilità della Lloyd's in relazione ai disturbi segnalati nell'annuncio di ricaduta del 15 giugno 2001.
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Dopo aver rilevato come sulla base della perizia del dott. W.________, cui il primo giudice ha riconosciuto pieno valore probatorio, non fosse possibile stabilire, con il necessario grado di verosimiglianza, il nesso di causalità naturale tra l'evento del 10 settembre 1999 e i disturbi alla schiena lamentati dall'insorgente a partire dal mese di giugno 2001, mediante giudizio 14 luglio 2004 la Corte cantonale ha respinto il gravame.
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C.
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S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la richiesta di prima sede. Fa valere che il perito si sarebbe esclusivamente fondato su degli atti senza procedere a una visita personale e senza conoscere la sua anamnesi. Critica poi il fatto che decisione e provvedimento su opposizione siano stati firmati dalla stessa persona. Segnala inoltre che la risposta dell'assicuratrice al ricorso di sede cantonale è stata inoltrata fuori tempo utile. Il provvedimento su opposizione dell'assicuratrice, infine, le sarebbe stato notificato senza concederle, prima, il diritto di essere sentita, ragione per cui sarebbe da ritenere nulla.
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L'assicuratrice infortuni, tramite il proprio patrocinatore, e l'Ufficio federale della sanità pubblica rinunciano a presentare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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La ricorrente solleva, tra l'altro, censure d'ordine formale (decisione e provvedimento su opposizione firmati dalla stessa persona, tardività della risposta dell'assicuratrice al ricorso di primo grado, violazione del suo diritto di essere sentita in sede amministrativa). Orbene, le stesse censure sono già state proposte dall'interessata davanti alla Corte cantonale, la quale le ha esaminate e poi respinte per motivi che anche il Tribunale federale delle assicurazioni condivide. Basta pertanto in questa sede rinviare alle corrette considerazioni esposte nell'impugnato giudizio ( v. consid. 2.2., 2.3. e 2.10. della pronuncia cantonale).
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2.
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Nel merito, oggetto del contendere è la questione di sapere se esista una relazione di causalità tra l'evento del 10 settembre 1999 e i disturbi menzionati dalla ricorrente nell'annuncio di ricaduta del 15 giugno 2001.
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3.
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Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni in relazione alla ricaduta annunciata nel mese di giugno 2001, si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 e riferimenti).
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4.
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Nei considerandi del querelato giudizio il primo giudice ha già esposto in modo corretto quali siano i requisiti da adempiere perché sia dato il diritto a delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni in caso di ricadute o di conseguenze tardive, precisando in particolare come i danni patiti debbano a questo riguardo essere in relazione di causalità naturale e adeguata con l'evento infortunistico. Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo. Perché si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute. È sufficiente che l'evento unitamente a altri fattori abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato.
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È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale. Su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (DTF 119 V 31 consid. 4b e riferimenti).
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5.
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In concreto il giudice di prima istanza, fondandosi sostanzialmente sulle valutazioni espresse dal dott. W.________ nella perizia del 23 ottobre 2002, ha ritenuto non essere dato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante richiesto, il nesso di causalità naturale tra i dolori lamentati alla schiena e l'infortunio del 10 settembre 1999, negando, di conseguenza, ogni obbligo prestativo a carico della Lloyd's in relazione alla ricaduta notificata dall'insorgente nel corso del mese di giugno del 2001.
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Da quest'opinione il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo di scostarsi. La ricorrente rimprovera al perito di essersi esclusivamente fondato su degli atti senza procedere a una visita personale né conoscere la sua anamnesi. La censura è priva di consistenza. Infatti, per giurisprudenza, una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone - come nel caso di specie - di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (sentenza del 31 agosto 2005 in re C., M 10/04; RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti).
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La querelata pronuncia non è neppure censurabile nella misura in cui il primo giudice ha rinunciato a compiere accertamenti probatori complementari. Come infatti giustamente osservato dall'autorità cantonale, quando il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, ha il convincimento che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non sarebbero suscettibili di modificare il risultato, egli potrà - come ha fatto nell'evenienza concreta - rinunciare ad assumere ulteriori prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).
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In sostanza deve essere dedotto nell'evenienza concreta che la verosimiglianza del rapporto causale fra l'evento del 1999 e le turbe dorsali annunciate dall'insorgente nel giugno 2001 va qualificata come probabile, ma non come preponderante.
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Facendo difetto il requisito della causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute invocato, la questione della causalità adeguata può restare indecisa.
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6.
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Dato quanto precede, il rifiuto opposto dalle istanze inferiori alla richiesta della ricorrente intesa a condannare l'assicuratrice a riconoscere le prestazioni di legge dovute a seguito della ricaduta annunciata a metà giugno del 2001 deve essere mantenuto.
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7.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la presente procedura è gratuita (art. 134 OG). Conformemente all'art. 159 cpv. 2 OG, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alla Lloyd's, la quale, in qualità di assicuratrice LAINF, dev'essere assimilata a un'autorità vincente o a un organismo con compiti di diritto pubblico (consid. 6 non pubblicato in DTF 120 V 352).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 12 ottobre 2005
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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