BGer 4P.124/2005 |
BGer 4P.124/2005 vom 22.11.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.124/2005 /biz
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Sentenza del 22 novembre 2005
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________,
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ricorrente,
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patrocinata dall'avv. dr. Tiziana Meyer-Tomassini,
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contro
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B.B.________,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti.
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II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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art. 9, 29 e 30 Cost.; art. 6 CEDU,
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 21 aprile 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 18 dicembre 2000 B.B.________ si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la condanna della Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ al pagamento di fr. 54'015.05, oltre interessi. L'azione è fondata sull'atto illecito (art. 41 CO), che l'attrice ravvede nell'avvenuto versamento dell'indennità di libero passaggio al marito, senza il suo consenso e in contrasto con un provvedimento cautelare emanato dal Pretore nell'ambito della causa di divorzio tra i coniugi B.________, che inibiva ogni atto di disposizione sul conto di previdenza del signor C.B.________.
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A.a All'udienza preliminare del 19 novembre 2001 - in occasione della quale sono stati notificati e discussi i mezzi di prova - la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ ha, fra l'altro, domandato al Pretore di pronunciarsi «in limine litis» sull'eccezione d'incompetenza. In ingresso alla successiva ordinanza sulle prove, del 28 dicembre 2001, il giudice ha quindi stabilito che l'eccezione formulata dalla convenuta non meritava accoglimento, la competenza del giudice del domicilio del danneggiato essendo data dall'art. 25 LForo, applicabile anche ai procedimenti introdotti prima della sua entrata in vigore in virtù dell'art. 38 LForo.
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Il ricorso di diritto pubblico interposto contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile il 25 febbraio 2002.
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A.b Dopo essere stata sospesa in attesa della decisione sul divorzio dei coniugi B.________, emanata l'8 aprile 2004, nel giugno 2004 la causa - nel frattempo trasferita alla sezione 2 della medesima Pretura - è stata riattivata.
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All'udienza del 13 luglio 2004 la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ ha nuovamente contestato la competenza del giudice adito e sollevato l'eccezione di litispendenza.
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Con decreto 31 marzo 2005 ambedue le eccezioni sono state disattese.
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B.
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L'appello presentato dalla Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ è stato respinto il 21 aprile 2005.
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Con riferimento alla tesi secondo cui l'azione giudiziaria pendente non sarebbe una causa per atto illecito, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - rammentato che la competenza viene di regola determinata sulla base delle domande che la parte procedente sottopone al giudice - ha evidenziato come, in concreto, ambedue le parti abbiano fatto esplicito riferimento all'art. 41 CO negli allegati introduttivi di causa. Per questo motivo è stata esaminata la competenza del giudice adito a pronunciarsi su di un'azione per atto illecito. Nonostante l'art. 38 LForo non preveda espressamente cosa fare delle azioni presentate prima dell'introduzione della LForo ad un tribunale incompetente per le normative allora in vigore, ma competente per nuova disposizione della LForo, i giudici cantonali hanno ammesso la competenza del Pretore adito, in considerazione del principio per cui le norme di procedura sono immediatamente applicabili e dell'economia di giudizio. Da ultimo, essi hanno respinto l'eccezione di litispendenza, siccome la procedura dalla quale trae spunto tale eccezione non concerne le medesime parti, bensì vede B.B.________ opposta ad un'altra entità giuridica, vale a dire la Personalfürsorgefonds A.________.
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C.
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Contro questa decisione la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 6 maggio 2005, presentando un unico allegato intitolato "Ricorso per riforma (art. 43 e seg. OG) Ricorso di nullità (art. 68 cpv. 1 lett. b OG) ricorso di diritto pubblico (art. 84 e seg. OG) con domanda di effetto sospensivo".
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Con il ricorso di diritto pubblico essa postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza impugnata, della decisione pretorile 31 marzo 2005 e dell'ordinanza 28 novembre 2001.
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Il 25 maggio 2005 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata dichiarata senza oggetto siccome, giusta l'art. 54 cpv. 2 OG, il ricorso per riforma introdotto parallelamente sospende l'esecuzione della pronunzia criticata.
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Nelle osservazioni dell'11 luglio 2005 B.B.________ ha proposto la reiezione del gravame in quanto ammissibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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L'impugnativa sottoposta all'esame del Tribunale federale è suddivisa in undici parti, intitolate: I. In ordine; II. Preliminarmente; III. Antefatti; IV. Sulla fattispecie esaminata dal TdA; V. Questioni in diritto sollevate davanti al TdA; VI. Altre considerazioni in diritto; VII. I mezzi d'impugnazione davanti al TF; VIII. Ricorso di diritto pubblico; IX. Ricorso per riforma; X. Nullità; XI. Richiesta dell'effetto sospensivo.
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In questo documento, di una trentina di pagine, la patrocinatrice della convenuta presenta la cronistoria della causa (dalla sua introduzione nel 2000 sino ad oggi) e ripropone, fra l'altro, critiche contro l'ordinanza 28 dicembre 2001 - che ha peraltro già impugnato dinanzi al Tribunale federale (causa 4P.19/2002) - così come contro gli ulteriori atti processuali, dimenticando che, se del caso, essa avrebbe potuto e dovuto aggravarsi contro di essi a quell'epoca, nei modi e nei tempi previsti dalla legge.
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Giovi allora rammentare che l'attuale procedimento verte esclusivamente sulla decisione emanata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 21 aprile 2005, con la quale è stata confermata la competenza del giudice di Lugano e respinta l'eccezione di litispendenza.
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2.
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Già si è detto che l'allegato ricorsuale racchiude tre rimedi: un ricorso di diritto pubblico, un ricorso per riforma e un ricorso per nullità.
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2.1 Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG (applicabile anche al ricorso per nullità in virtù del rinvio contenuto nell'art. 74 OG) un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma, rispettivamente prima del ricorso per nullità. Si può tuttavia derogare a questa regola quando, come nel caso in esame, il ricorso per riforma - o il ricorso per nullità - verte sulla questione della competenza, che dev'essere decisa preliminarmente (DTF 86 II 139; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG).
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In data odierna sia il ricorso per nullità sia il ricorso per riforma sono stati dichiarati inammissibili. È pertanto possibile chinarsi sul ricorso di diritto pubblico.
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2.2 Qualora più ricorsi vengano presentati in un unico scritto, il Tribunale federale può entrare nel merito dei gravami unicamente se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a, 116 II 745 consid. 2a). In altre parole, il Tribunale federale non esamina le censure che non possono essere attribuite, sulla scorta delle esigenze legali riguardanti la loro motivazione, a uno dei rimedi. Ciò vale, a maggior ragione, se l'impugnativa è stata redatta da un avvocato, tenuto ad inoltrare un gravame conforme alle esigenze legali in considerazione della sua formazione professionale (DTF 116 II 745 consid. 2b).
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3.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del gravame (DTF 131 I 57 consid. 1).
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3.1 Interposto in tempo utile (art. 89 OG) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 88) contro una decisione incidentale di ultima istanza sulla competenza (art. 87 cpv. 1 OG) il ricorso di diritto pubblico risulta, sotto questo profilo, ricevibile.
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3.2 Rimedio giuridico straordinario, il ricorso di diritto pubblico configura una procedura giudiziaria indipendente, destinata esclusivamente a controllare la costituzionalità degli atti cantonali (DTF 117 Ia 393 consid. 1c pag. 395).
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In questo ambito, il Tribunale federale vaglia pertanto solo le censure che sono state sollevate in modo chiaro e dettagliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure sancito dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cosiddetto "Rügeprinzip"). In virtù di questa norma, infatti, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.; 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6). In altre parole, l'allegato ricorsuale deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 128 III 50 consid. 1c pag. 53 seg. con rinvii).
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3.3 In concreto, l'argomentazione ricorsuale è lungi dall'essere chiara e dettagliata, come previsto dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
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Nel suo scritto la ricorrente evoca numerose disposizioni del diritto processuale cantonale, della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il tutto alla rinfusa, senza che sia fatta precisa menzione dell'atto criticato, e in buona parte addirittura con riferimento ad altre fasi del procedimento. Né possono essere tenute in alcuna considerazione le riflessioni di natura generale in merito all'organizzazione giudiziaria e alla tesi secondo cui il ricorso per riforma ingloberebbe anche quello di diritto pubblico.
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Per quanto attiene più da vicino la decisione impugnata, nella limitata misura in cui gli argomenti esposti nell'impugnativa sono comprensibili, la ricorrente sembra innanzitutto dolersi - pur senza dichiararlo esplicitamente, in contrasto con l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - di un accertamento arbitrario dei fatti (art. 9 Cost.). Con riferimento alla natura giuridica dell'azione, essa nega ad esempio che la controparte abbia fondato la sua domanda sull'art. 41 CO, mentre, per quel che concerne il giudizio sulla litispendenza, contesta l'affermazione secondo la quale le parti coinvolte nell'altra procedura sarebbero diverse. Nella misura in cui essa si limita a contrapporre il proprio parere a quello dell'autorità ticinese, la ricorrente propone un'argomentazione di natura appellatoria, inidonea a dimostrare la manifesta insostenibilità di quanto accertato in sede cantonale (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
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Essa si prevale inoltre, esplicitamente, della violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.), della violazione della garanzia del giudice del domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), e - in relazione ad entrambe le predette censure - dell'art. 6 CEDU. Ora, a prescindere dal fatto che nessuna di queste critiche è stata motivata conformemente ai requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 3.2), si può abbondanzialmente osservare che, in ogni caso, il diritto costituzionale non è stato violato. L'art. 30 cpv. 2 Cost. stabilisce effettivamente che nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio; questa stessa norma precisa tuttavia che "la legge può prevedere un altro foro" e in concreto, come già esposto nel quadro dell'esame del parallelo ricorso per riforma, l'art. 25 LForo prevede esplicitamente, per le azioni derivanti da atto illecito, la possibilità di adire il giudice del domicilio del danneggiato. Per quel che riguarda invece la violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 OG), invocata in relazione al mancato esame di alcune delle censure da lei sollevate dinanzi al Tribunale d'appello, va rammentato che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di ottenere una decisione motivata - che deriva dal diritto di essere sentito - non impone all'autorità di pronunciarsi su tutti gli argomenti sottopostile; basta che si occupi delle circostanze rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b). Ciò che ha fatto nella fattispecie in rassegna. Dalla sentenza emerge chiaramente quali sono i motivi che hanno indotto i giudici ticinesi a respingere le eccezioni di incompetenza e di litispendenza.
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4.
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In conclusione, anche il ricorso di diritto pubblico - come già il ricorso per riforma - dev'essere dichiarato inammissibile a causa della carente motivazione.
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Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà all'opponente fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 22 novembre 2005
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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