BGer 6S.299/2005 |
BGer 6S.299/2005 vom 01.12.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.299/2005 /biz
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Seduta del 1° dicembre 2005
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Corte di cassazione penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
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cancelliere Garré.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3,
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6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Espulsione,
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ricorso per cassazione contro il decreto del 30 giugno 2005 della presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 20 dicembre 2004 la Corte delle assise correzionali di Lugano condannava A.________ ad una pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni, siccome riconosciuta colpevole di ripetuta infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LDDS ed esercizio illecito della prostituzione. La condanna in questione non è stata oggetto di impugnativa per cui è cresciuta in giudicato.
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B.
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Per decreto 30 giugno 2005 la presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino respingeva l'istanza della condannata, tendente ad ottenere la revoca, subordinatamente la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni irrogata con la suddetta sentenza.
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C.
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Contro quest'ultimo decreto A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
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2.
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Le decisioni in materia penale che possono essere oggetto di ricorso per cassazione al Tribunale federale sono elencate all'art. 268 PP.
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2.1 L'oggetto impugnato non è una sentenza penale ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP, visto che la pena accessoria in questione non è stata inflitta con il decreto in narrativa ma mediante la sentenza 20 dicembre 2004, nel frattempo cresciuta in giudicato e quindi non più sindacabile, se non in una procedura di revisione giusta l'art. 397 CP comunque non esperita (v. DTF 107 IV 133 consid. 1a). Da questo profilo il ricorso per cassazione è dunque inammissibile.
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2.2 Il decreto impugnato non è nemmeno una decisione in materia di esecuzione della pena che il diritto federale affida al giudice (v. DTF 106 IV 183 consid. 2; Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 4), dato che, contrariamente a quanto implicitamente presupposto sia dalla ricorrente che dall'autorità cantonale, una volta cresciuta in giudicato, la pena accessoria dell'espulsione non può più essere modificata, se non nell'ipotesi prevista all'art. 55 cpv. 2 CP, qui pacificamente esclusa, o mediante grazia giusta gli art. 394 e segg. CP (DTF 122 IV 56 consid. 2; 104 Ib 275 consid. 1a; Béatrice Keller, Commentario basilese, n. 58 ad art. 55 CP; René Ernst, Die Landesverweisung gemäss Artikel 55 des Strafgesetzbuches, tesi Basilea 1998, pag. 115 e seg.). In altri termini la competenza di cui il presidente del Tribunale cantonale è investito in base all'art. 347 lett. e CPP/TI può riferirsi solo al caso di una liberazione condizionale giusta l'art. 55 cpv. 2 CP, ciò che presuppone la previa pronuncia di una pena detentiva senza condizionale, come ad esempio nella sentenza A.731/1984 del 7 gennaio 1985 (massima pubblicata in Rep 1985 pag. 273). Qualsiasi altra ipotesi interpretativa di tale norma cantonale va esclusa perché in urto con il diritto federale.
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2.3 Da quanto sopra discende che il ricorso per cassazione è inammissibile perché il decreto impugnato non costituisce sentenza ai sensi dell'art. 268 n. 1 PP, mentre le restanti costellazioni di cui alle cifre 2 e 3 di questa stessa disposizione vanno in casu scartate a priori.
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3.
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La domanda di assistenza giudiziaria è da respingere poiché il ricorso appariva sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 PP). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 2 PP). Della situazione finanziaria della ricorrente si tiene però conto fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 PP).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso per cassazione è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla presidente del Tribunale penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° dicembre 2005
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In nome della Corte di cassazione penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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