BGer B 72/2002 |
BGer B 72/2002 vom 12.12.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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B 72/02
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Sentenza del 12 dicembre 2005
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IIIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Ferrari e Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere
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Parti
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P.________, ricorrente,
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contro
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Cassa pensioni della Confederazione, 3003 Berna, opponente, rappresentata dall'Amministrazione federale delle Finanze, Servizio Giuridico, 3003 Berna,
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 5 giugno 2002)
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Fatti:
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A.
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P.________, nata nel 1948, è stata unita in matrimonio con O.________ (nato nel 1942) dal 24 maggio 1974 al 2 dicembre 1993 (crescita in giudicato della sentenza di divorzio).
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Secondo la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata nel giudizio pretorile, l'ex marito era tra l'altro tenuto a versare alla ex moglie, a titolo di contributo alimentare, fr. 2'000.- mensili dal "1.3.1993 sino al 1996" e fr. 1'800.- mensili dal "1.9.1996 sino al 2000". Inoltre, se a tale momento l'interessata si fosse trovata "in situazione tale da non poter mantenere il tenore di vita datole dall'indennità versatale dal marito", essa avrebbe potuto chiedere al Pretore la proroga dell'assetto a quel momento riconosciuto sino ad un periodo massimo di cinque anni (2005), comprovandone i motivi.
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O.________ è deceduto il 9 agosto 2001.
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In data 22 agosto 2001 P.________ si è rivolta alla Cassa pensioni della Confederazione (CPC), cui era stato affiliato il defunto ex marito, chiedendo l'erogazione di una rendita vedovile. Rilevando come la sentenza di divorzio non stabilisse il diritto ad alimenti a vita, la Cassa ha respinto la richiesta di prestazioni.
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B.
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Osservando come il defunto ex marito avesse comunque, anche in assenza di un'imposizione pretorile in tal senso, continuato ad effettuare i pagamenti dopo il 31 dicembre 2000 e fino alla data del suo decesso, con petizione 22 gennaio 2002 P.________ è insorta al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la condanna della CPC al versamento, in via principale, di una pensione vedovile a vita e, in via subordinata, di una tale prestazione fino al 31 dicembre 2005.
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Per giudizio del 5 giugno 2002 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la petizione. A motivazione della loro pronuncia, i primi giudici hanno in particolare rilevato non potere l'attrice validamente sostenere una perdita di sostegno ai fini dell'attribuzione di una rendita per vedove in quanto, successivamente all'anno 2000, il relativo diritto ad una pensione alimentare non era direttamente deducibile dal giudizio pretorile.
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C.
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P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in annullamento del giudizio cantonale, chiede il riconoscimento di una rendita vedovile. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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La Confederazione svizzera, e per essa la CPC, rappresentata dall'Amministrazione federale delle finanze, dopo avere chiesto la reiezione del gravame, propone al Tribunale federale delle assicurazioni di operare una sostituzione di parte e di proseguire la procedura con la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA in qualità di resistente, garantendo per il resto alla Confederazione il diritto di essere sentita. Dopo avere inizialmente domandato la sospensione della procedura, PUBLICA aderisce alla richiesta di sostituzione di parte. Nel merito postula la reiezione del ricorso, al pari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
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D.
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Il Tribunale federale delle assicurazioni ha indetto una deliberazione pubblica alla presenza delle parti che si è tenuta il 12 dicembre 2005.
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Diritto:
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1.
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Giusta l'art. 17 cpv. 1 PC (applicabile in virtù del rinvio operato dagli art. 40 e 135 OG), la sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della controparte. È fatto salvo il caso dell'art. 17 cpv. 3 PC, in forza del quale il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte.
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Nel caso concreto, non occorre tuttavia decidere la questione della sostituzione delle parti, sulla quale la ricorrente peraltro nemmeno si è pronunciata. In effetti, dal momento che, come si dirà più in dettaglio in seguito, il presente ricorso si dimostra infondato, il giudizio non determina alcun obbligo a carico della Confederazione svizzera (in questo senso cfr. ad es. la sentenza del 25 febbraio 2005 in re A. e J., B 117/04, consid. 1).
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2.
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2.1 Oggetto del contendere sono prestazioni assicurative - più precisamente: il diritto della ricorrente ad una rendita vedovile - per cui l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata. La Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).
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3.
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3.1 Giusta l'art. 19 cpv. 1 LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004, la vedova ha diritto alla rendita per vedove se, alla morte del coniuge, deve provvedere al sostentamento di uno o più figli (lett. a) oppure ha compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni (lett. b). Il Consiglio federale disciplina il diritto della donna divorziata alle prestazioni per i superstiti (art. 19 cpv. 3 LPP). In forza di tale delega legislativa, il Consiglio federale ha emanato l'art. 20 cpv. 1 OPP 2, il quale, sempre nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004, dispone che dopo la morte dell'ex marito, la donna divorziata è equiparata alla vedova, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che, in virtù della sentenza di divorzio ("im Scheidungsurteil"; "en vertu du jugement de divorce"), la donna abbia beneficiato di una rendita o di un'indennità in capitale invece di una rendita vitalizia.
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Similmente, l'art. 34 cpv. 5 degli Statuti della CPC stabilisce il diritto a una pensione vedovile del coniuge divorziato precisando che quest'ultimo è parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia.
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3.2 La ricorrente censura che la Corte cantonale le abbia negato il diritto a una rendita vedovile per il solo fatto di non avere beneficiato di una pensione alimentare vitalizia espressamente stabilita da un giudice in virtù di una sentenza di divorzio o di un pronunciato di modifica e questo nonostante l'ex marito avesse spontaneamente continuato a versarle quanto pattuito nella convenzione di divorzio anche dopo la scadenza del termine ivi stabilito.
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In particolare, chiede al Tribunale federale delle assicurazioni di modificare la propria prassi in materia nella misura in cui questa sancisce il riconoscimento di una rendita vedovile a una donna divorziata unicamente se beneficia di una prestazione alimentare espressamente stabilita nella sentenza di divorzio. Fa valere che nel caso di specie non si realizzerebbe nessun rischio di abuso, né la sua richiesta implicherebbe dispendiosi accertamenti amministrativi, posto che il defunto ex marito non ha fatto altro che "ossequiare per il futuro un obbligo già predisposto dal Pretore, continuando semplicemente a pagare l'importo da questi stabilito, senza formalmente adire di nuovo il giudice". In conclusione osserva che una relativizzazione della prassi in simile peculiare eventualità si imporrebbe poiché "i coniugi divorziati tendono logicamente a prescindere dal far capo in un secondo tempo al giudice civile qualora la situazione economica manifestamente comandi di adottare di comune accordo i necessari provvedimenti" e poiché "mantenendo la sua prassi il Tribunale federale delle assicurazioni paradossalmente penalizzerebbe queste coppie nei confronti di quelle i cui rapporti economici non consentono pattuizioni spontanee".
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3.3 La CPC e PUBLICA si associano alle conclusioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni ed osservano come la situazione concreta non giustificherebbe di scostarsi dalla giurisprudenza in materia del Tribunale federale delle assicurazioni. Per parte sua, l'UFAS rileva che la cassa pensione non deve versare una prestazione alla vedova divorziata se il diritto agli alimenti si è estinto, perché la previdenza professionale prevede la concessione di una tale rendita solamente in caso di danno, limitandone l'importo al danno effettivo.
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3.4 Il Bollettino UFAS della previdenza professionale no. 1 del 24 ottobre 1986 (pag. 5) precisa che se l'obbligo di mantenimento è limitato nel tempo dalla sentenza di divorzio, il diritto della donna divorziata alle prestazioni esiste solo fino alla scadenza della data fissata. Se il coniuge divorziato decede dopo tale termine, la donna non ha diritto a nessuna prestazione, perché non c'è stata perdita di sostegno.
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3.5 Per giurisprudenza, l'art. 20 OPP 2 (sempre nella versione applicabile in concreto [v. consid. 3.1]) si prefigge di coprire la perdita di sostegno che la donna divorziata subisce a seguito del decesso dell'ex coniuge e della perdita del contributo di mantenimento. Tuttavia, determinante non è la perdita effettiva di sostegno, bensì - per motivi amministrativi, dettati da considerazioni sulla sicurezza del diritto e dalla necessità di impedire eventuali abusi - solo quella risultante dalla sentenza di divorzio (RSAS 1995 pag. 139 seg.).
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Sempre per giurisprudenza - sviluppata a proposito dell'art. 23 cpv. 2 LAVS, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1996, e ripresa nel presente ambito (RSAS 1995 pag. 140 consid. 3b) - l'obbligo alimentare non deve necessariamente e unicamente essere dedotto dal testo del giudizio di divorzio o dalla convenzione sui suoi effetti accessori; esso può anche risultare da altri mezzi di prova quando ne possa essere dedotto chiaramente ("eindeutig") che le prestazioni prestate dal marito a tenore del giudizio di divorzio o della convenzione sugli effetti accessori rappresentino un indennizzo per le pretese della moglie a pensione alimentare (DTF 110 V 242).
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4.
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Tema della presente controversia è sostanzialmente quello di sapere se, nel caso in cui un contributo di mantenimento dovuto a determinate condizioni, che dovevano essere accertate da un giudice, è stato pagato senza l'intervento di quest'ultimo, è comunque dato un diritto risultante dal giudizio di divorzio.
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4.1 P.________ è stata unita in matrimonio con l'ex marito per oltre dieci anni (dal 1974 al 1993). Il primo presupposto legale e statutario (v. consid. 3.1) è così ossequiato.
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4.2 Difetta per contro l'adempimento del secondo requisito, nel senso che la sentenza pretorile di divorzio stabilisce, in maniera inequivocabile, l'obbligo giuridico dell'ex marito di pagare il contributo alimentare soltanto fino al 2000, subordinando per contro la proroga, per cinque anni, del precedente assetto a determinate condizioni e requisiti.
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4.3 La ricorrente ammette che non vi è pronunciato giudiziario di modifica per il periodo successivo al 2000. Rileva tuttavia che l'intervento del Pretore è venuto meno per il semplice fatto che l'ex marito ha riconosciuto fondato il suo diritto al contributo alimentare anche per il periodo successivo a quello stabilito in sentenza. L'insorgente parifica il versamento volontario a quello imposto dal giudice per mezzo di una sentenza di modifica.
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Siffatta argomentazione non può essere seguita. Decisivo è quanto stabilito nella sentenza. Ragioni riconducibili alla sicurezza del diritto e volte ad evitare abusi in sede di applicazione impongono rigore nella determinazione dei dati entranti in linea di conto. Dal profilo della praticabilità del diritto è di tutta evidenza che non può esservi disputa su quanto risulta nella sentenza di divorzio cresciuta in giudicato. Non altrettanto si potrebbe sostenere nel caso in cui bastassero le dichiarazioni delle parti - non sempre di agevole dimostrazione probatoria e pertanto di dubbia affidabilità -, a maggior ragione nel caso in cui una di esse fosse nel frattempo deceduta. Tale incertezza renderebbe comunque necessaria un'istruttoria non solo laboriosa in termini di tempo ma anche incerta quanto all'esito. Non basta infatti provare che un certo importo è stato versato, ma occorre anche dimostrarne il motivo, potendo tale versamento essersi verificato per inavvertenza o comunque per una causa diversa.
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Il riferimento alla certezza della situazione giuridica risultante da un pronunciato giudiziale merita quindi tutela e non vi è motivo per rimettere in discussione la giurisprudenza di questa Corte.
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4.4 Anche se la presente fattispecie - nella misura in cui i versamenti dopo il 2000 possono trovare un certo fondamento nel giudizio pretorile - appare differente da quella esaminata in RSAS 1995 pag. 137 segg., in cui il defunto ex marito della ricorrente aveva versato contributi superiori rispetto a quelli stabiliti dalla sentenza di divorzio, ciò non toglie che la necessaria chiarezza richiesta dalla giurisprudenza (consid. 3.5) difetta anche nell'evenienza concreta. A tal proposito si rinvia anche alla sentenza inedita del 31 ottobre 1990 in re P., H 117/90, concernente l'applicazione del già citato vecchio art. 23 cpv. 2 LAVS, dove questa Corte ha precisato che non spetta agli organi dell'AVS - o, mutatis mutandis, della previdenza professionale - applicare i vecchi art. 151/152 CC o decidere se un contributo di mantenimento avrebbe dovuto essere riconosciuto dal giudice del divorzio, poiché ciò presupporrebbe l'esistenza di un titolo giuridico esecutivo. Ora, non fosse altro per la presenza delle menzionate condizioni materiali (mancato mantenimento del tenore di vita precedente, da comprovare dalla ex moglie) e formali (ricorso all'intervento del Pretore) nel giudizio di divorzio, mal si vede come quest'ultimo possa costituire un sufficiente titolo esecutivo per i contributi posteriori all'anno 2000.
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4.5 La ricorrente non può nemmeno essere seguita quando reputa le esigenze poste dalla giurisprudenza eccessive e tali da fomentare inutilmente la litigiosità tra le parti. Essa dimentica infatti che alla modifica di un pronunciato di divorzio, sulle questioni d'ordine patrimoniale, si può giungere agevolmente e senza contenzioso giudiziale, facendo uso dell'istituto della transazione conclusa tra le parti e sottoposta al giudice per ratifica (Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, no. 54 all'art. 129 CC).
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O.________ doveva versare per sentenza alla ex moglie contributi alimentari "sino al 2000". Il fatto che, in assenza del necessario giudizio di modifica dell'assetto alimentare per il periodo successivo, egli abbia continuato anche dopo tale data, in sostanza fino alla sua morte, è come già si è detto irrilevante ai fini del presente giudizio.
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Ne consegue che la pronuncia impugnata dev'essere confermata, a P.________ non potendo essere riconosciuta una rendita vedovile.
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5.
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Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la presente procedura è gratuita (art. 134 OG).
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Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza in causa (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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Non si assegnano indennità di parte.
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4.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Publica, Cassa pensione della Confederazione, Berna, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 12 dicembre 2005
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
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