Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 577/05
Sentenza del 13 dicembre 2005
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
Parti
B.________, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, Rebgasse 1, 4005 Basilea,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 14 giugno 2005)
Fatti:
A.
Il cittadino italiano B.________, nato nel 1946, è stato con decisioni 1° settembre 1993 posto dal 1° maggio 1989 al 31 gennaio 1993 al beneficio di una rendita intera e dal 1° febbraio 1993 di una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.
L'8 agosto 2002 l'assicurato ha proposto una domanda di revisione volta a riottenere una rendita intera invece di quella mezza.
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con provvedimento 8 gennaio 2004, sostanzialmente ribadito il 14 aprile seguente in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ha disatteso la richiesta confermando la mezza rendita.
B.
Avverso la decisione su opposizione dell'UAI B.________ si è aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale ha respinto il gravame per pronuncia del 14 giugno 2005.
C.
Producendo una relazione di perizia medico-legale attestante una piena incapacità lavorativa a partire dal 1° febbraio 1993, B.________, patrocinato dal Patronato INCA, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'annullamento del giudizio commissionale e della decisione su opposizione impugnata, il riconoscimento di una rendita intera a decorrere dall'agosto 2002 nonché l'assegnazione di un'adeguata indennità per ripetibili.
L'UAI, sentito il parere del proprio servizio medico, postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2).
Ne discende che nel caso in esame, avente per oggetto una domanda di revisione di rendita introdotta nell'agosto 2002, si applicano da un lato le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 14 aprile 2004, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano invece applicazione le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1; per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).
2.
Nel querelato giudizio la Commissione di ricorso ha già esattamente esposto le disposizioni della LAI, dell'OAI e della LPGA - per principio applicabili nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V 257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
A tale esposizione si deve fare riferimento non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003, l'assicurato aveva diritto a una rendita intera se era invalido almeno al 66 2/3%, mentre lo stesso disposto nel tenore introdotto il 1° gennaio 2004 dalla 4a revisione legislativa presuppone un tasso d'invalidità del 70% ai fini dell'erogazione di una prestazione intera.
Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova inoltre soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
3.
Il giudizio impugnato si è fondato essenzialmente sulle constatazioni e conclusioni formulate dai sanitari del servizio medico dell'UAI intervenuti nella presente fattispecie.
Dopo attento esame dell'incarto, questa Corte non vede motivo per scostarsi dalla valutazione operata dall'autorità commissionale né il ricorrente spiega sufficientemente in quale misura le osservazioni mediche poste a fondamento della pronuncia impugnata sarebbero inattendibili, limitandosi in sostanza a rinviare alla relazione di perizia medico-legale 10 agosto 2005 allegata al gravame, nella quale il dott. C.________, analizzate le varie patologie lamentate dal paziente, ha attestato una totale incapacità al lavoro in qualsiasi attività lucrativa a decorrere dal 1° febbraio 1993.
In sede di risposta al ricorso, l'UAI ha sottoposto il nuovo atto medico al proprio consulente sanitario, dott. L.________, il quale ha rilevato, nella presa di posizione del 7 ottobre 2005, l'assenza di nuovi fattori sanitari in grado di modificare le sue precedenti valutazioni del 15 settembre e 29 dicembre 2004 nonché la pronuncia commissionale.
Secondo il citato sanitario, non sussiste serio motivo per ammettere che, dopo il riconoscimento di una mezza rendita a partire dal 1° febbraio 1993, sia intervenuto un peggioramento dello stato di salute tale da determinare un aumento del tasso di incapacità lavorativa atto a giustificare la sostituzione della mezza con una rendita intera, conformemente all'art. 17 cpv. 1 LPGA.
Il Tribunale federale delle assicurazioni condivide questa opinione.
In sostanza, sulla base della documentazione agli atti, dev'essere dedotto nell'evenienza concreta che fino al momento della decisione su opposizione in lite l'invalidità del ricorrente non ha mai raggiunto la soglia del 66 2/3% (anteriormente al 31 dicembre 2003), rispettivamente del 70% (dopo tale data), necessaria, come visto in precedenza, per l'assegnazione della chiesta rendita intera.
4.
In queste condizioni, il giudizio commissionale impugnato non può che essere tutelato.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 dicembre 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: