BGer C 72/2005 |
BGer C 72/2005 vom 09.01.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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C 72/05
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Sentenza del 9 gennaio 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Schön e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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B.________, ricorrente,
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contro
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Cassa di disoccupazione UNIA, Via Bossi 12, 6830 Chiasso, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 17 gennaio 2005)
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Fatti:
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A.
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B.________, nato nel 1970, di professione traduttore, si è annunciato disoccupato dal 4 ottobre 2002. Dal 25 novembre al 31 dicembre 2002 ha lavorato quale aiuto contabile presso l'impresa di costruzioni P.________ SA. Nei mesi precedenti egli aveva svolto diverse attività lavorative a tempo determinato.
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A seguito di un giudizio 8 giugno 2004 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, la Cassa disoccupazione SEI (dal 1° gennaio 2005: Unia Cassa Disoccupazione) ha differito la data di inizio del termine quadro per la riscossione dell'indennità di disoccupazione dal 4 ottobre 2002 al 6 gennaio 2003.
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Il 3 agosto 2004 la Cassa ha fissato in fr. 3'585.- il guadagno assicurato determinante ai fini del calcolo dell'indennità per il termine quadro iniziato il 6 gennaio 2003, tenendo conto del salario medio percepito dall'assicurato durante gli ultimi sei mesi contributivi.
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Con decisione 23 agosto 2004 la Cassa ha poi confermato il predetto provvedimento, in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, ritenuto che il salario dell'ultimo mese di contribuzione era superiore nella misura di ben oltre il 10% al salario medio percepito durante gli ultimi sei mesi contributivi.
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B.
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B.________ è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo che, a titolo di guadagno assicurato, venisse considerato il salario di fr. 6'400.- percepito durante l'ultimo mese di attività presso la P.________ SA.
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Mediante giudizio 17 gennaio 2005 la Corte cantonale ha respinto il gravame, adducendo essere giustificato in concreto tenere conto, quale guadagno assicurato per il termine quadro decorrente dal 6 gennaio 2003, del salario medio conseguito dall'insorgente negli ultimi sei mesi contributivi. Le entrate percepite durante l'ultimo mese risultavano infatti superiori di circa il 44% rispetto a tale media.
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C.
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Avverso il giudizio cantonale B._______ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo redatto in tedesco. Chiede di annullare la pronunzia impugnata e di porre alla base del calcolo delle indennità di disoccupazione spettantigli dal 6 gennaio 2003 al 5 dicembre 2004 il salario percepito nel dicembre 2002 presso la P.________ SA. Dei motivi si dirà, se necessario, in seguito.
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L'amministrazione si riconferma negli argomenti della propria decisione mentre il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, in relazione con l'art. 135 OG, la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Nonostante l'atto ricorsuale sia steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG, art. 4 Cost.; DTF 124 III 206 consid. 2), non si giustifica di derogare all'accennato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano. Dalle argomentazioni contenute nel ricorso risulta infatti che l'insorgente ha afferrato la portata della pronunzia impugnata.
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2.
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Oggetto del contendere è l'ammontare del guadagno assicurato da porre alla base del calcolo delle indennità di disoccupazione dovute in favore del ricorrente durante il termine quadro decorrente dal 6 gennaio 2003.
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3.
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La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2 ; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). Ne discende che la LPGA è applicabile alla presente fattispecie sempre che la LADI non preveda espressamente una deroga alle sue disposizioni (art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LADI). Per contro, dal momento che in concreto la disoccupazione è intervenuta all'inizio del mese di gennaio 2003, ossia anteriormente al 1° luglio 2003, non si applicano le modifiche della LADI entrate in vigore a tale data (cfr. sentenza del 20 settembre 2004 in re L., C 34/04, consid. 1.2).
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4.
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Conformemente all'art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro (prima frase). Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo (terza frase).
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Per l'art. 37 cpv. 1 OADI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2003, è reputato di regola periodo di calcolo per il guadagno assicurato l'ultimo mese di contribuzione prima dell'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. Se il salario dell'ultimo mese di contribuzione varia di almeno il 10% rispetto al salario medio degli ultimi sei mesi, il guadagno assicurato è calcolato secondo questo salario medio (cpv. 2 della medesima norma, anch'esso nella sua versione vigente sino al 30 giugno 2003). Secondo il capoverso 3 del citato disposto di ordinanza, sempre nella versione applicabile fino al 30 giugno 2003, se il risultato del calcolo eseguito in base ai capoversi 1 e 2 si rivela ingiusto per l'assicurato, la cassa può fondarsi su un periodo di calcolo più lungo, ma al massimo sui 12 ultimi mesi di contribuzione.
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Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto occasione di rilevare che il secondo capoverso dell'art. 37 OADI permette di tener conto di variazioni di salario casuali sia a favore che a sfavore dell'assicurato, mentre nell'ipotesi del terzo capoverso si considerano unicamente le variazioni salariali favorevoli all'assicurato (DTF 121 V 172 consid. 4b; sentenze del 19 agosto 2004 in re T., C 195/03, consid. 4.2, e dell'8 aprile 2004 in re H., C 340/00, consid. 4.2; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifre marg. 315 e 316).
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Sia infine ancora aggiunto che, giusta l'art. 11 cpv. 1 OADI, è considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l'assicurato è soggetto a contribuzione. Il capoverso 2 prevede che i periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati e che 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.
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5.
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Il ricorrente sostiene l'inapplicabilità del capoverso 2 dell'art. 37 OADI poiché il salario di fr. 6'400.- sarebbe stato da lui conseguito non solo nel mese di dicembre, bensì già nel mese di novembre 2002.
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La Cassa disoccupazione, le cui conclusioni sono state confermate dalla Corte cantonale, ha dal canto suo dichiarato di considerare questa circostanza alfine di fissare il guadagno assicurato rilevante in concreto, tuttavia unicamente per la durata in cui tale salario è stato effettivamente percepito, e meglio dal 25 al 30 novembre 2002. Il salario sarebbe poi stato sommato agli altri redditi conseguiti durante un periodo di sei mesi contributivi.
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6.
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Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, il giudizio cantonale non può che essere confermato, mentre il ricorso di B.________ dev'essere respinto. La tesi ricorsuale, infatti, è priva di fondamento.
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In effetti, l'argomento che l'assicurato abbia percepito un salario di fr. 6'400.- già nel mese di novembre 2002 e non solo in dicembre dello stesso anno è irrilevante ai fini dell'esito del gravame, non permettendo tale fatto di applicare l'art. 37 cpv. 1 OADI.
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Al riguardo va rilevato che, come indicato dai primi giudici, la Cassa disoccupazione ha giustamente stabilito l'ammontare del salario medio percepito negli ultimi sei mesi contributivi, tenendo anche conto del salario più elevato percepito pro rata temporis nel mese di novembre 2002, pari a fr. 6'400.-, sommandolo ai restanti periodi contributivi.
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Da tale calcolo emerge chiaramente che il salario percepito dall'assicurato tra l'altro soltanto per la durata di un mese e cinque giorni risulta del tutto casuale in quanto palesemente superiore al salario medio percepito da quest'ultimo durante gli ultimi sei mesi contributivi, addirittura nella misura del 44%.
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Poiché quindi il Tribunale federale delle assicurazioni ha già stabilito che l'art. 37 cpv. 2 OADI va applicato anche nella misura cui il risultato risulti sfavorevole all'assicurato, contrariamente al capoverso 3 del medesimo articolo, il guadagno assicurato fissato dall'amministrazione e avvallato dalla Corte cantonale va confermato.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia.
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Lucerna, 9 gennaio 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Giudice presidente la IIa Camera: Il Cancelliere:
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