BGer 1P.415/2005
 
BGer 1P.415/2005 vom 17.01.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.415/2005 /biz
Sentenza del 17 gennaio 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aeschlimann e Fonjallaz,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Eusebio,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
Comune di Bioggio, rappresentato dal Municipio,
Contrada Municipio, casella postale 166, 6934 Bioggio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale, viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9, 26 e 49 Cost. (licenza edilizia),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa
il 31 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con domanda di costruzione in sanatoria, pubblicata dall'8 al 22 ottobre 2004, A.________ ha chiesto al Municipio di Bioggio di autorizzare la posa di due collettori solari per la produzione di acqua calda sul tetto della propria abitazione, sita su una particella assegnata dal piano regolatore alla zona dei nuclei tradizionali. All'intervento, già effettuato, si è opposto il vicino B.________, ravvisando la violazione dell'art. 49 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR) che prescrive tra l'altro, per i fondi nei nuclei, l'obbligo di copertura degli edifici con tegole o coppi di colore adeguato. Con decisione del 3 febbraio 2005 il Municipio ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia, rilevando che la posa dei pannelli solari non risulterebbe in contrasto con la salvaguardia dei valori architettonici e ambientali tradizionali.
B.
Su successivi ricorsi del vicino, la concessione della licenza edilizia è stata dapprima confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 5 aprile 2005, ma poi annullata dal Tribunale cantonale amministrativo, il 31 maggio seguente. Quest'ultima istanza ha in sostanza ritenuto che l'impianto installato disattenderebbe l'obbligo di utilizzo di tegole o coppi, previsto peraltro da una norma che non lascerebbe alcun margine discrezionale al Municipio.
C.
Il 6 luglio 2005 A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale. Lamenta la violazione degli art. 9 e 26 Cost., nonché dell'art. 2 Disp. trans. vCost. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
Invitati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si limita a richiamare le fotografie dei pannelli solari agli atti, il Dipartimento cantonale del territorio non formula osservazioni ed il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo Tribunale. Il Comune di Bioggio chiede invece di accogliere il gravame, mentre B.________ ne postula la reiezione.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 364 consid. 1, 353 consid. 1).
1.1 Presentato tempestivamente contro una decisione finale resa da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, con cui viene eccepita la pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 [LPT; RS 700]). In quanto proprietario dell'impianto oggetto della domanda di costruzione in sanatoria, il ricorrente è toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti dal giudizio impugnato ed è quindi legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG.
1.2 Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, specificando in cosa consista la violazione. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e solo se le stesse sono sufficientemente sostanziate (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1).
In concreto, riferendosi al principio della forza derogatoria del diritto federale sancito dall'art. 49 cpv. 1 Cost. (che, dal 1° gennaio 2000, ha di fatto ripreso l'invocato art. 2 Disp. trans. vCost.), il ricorrente rileva semplicemente che il provvedimento litigioso violerebbe le più recenti normative costituzionali e legislative in materia di energia, nonché di protezione dell'ambiente e del paesaggio. Tale generico accenno non soddisfa certamente le esposte esigenze di motivazione, per cui il gravame risulta, su questo punto, inammissibile. Per il resto, per quanto l'insorgente non esponga invero le proprie argomentazioni in maniera del tutto chiara e precisa - come è richiesto soprattutto in relazione alla censura d'arbitrio (cfr. DTF 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b) - il quesito della ricevibilità del gravame può comunque rimanere indeciso, in quanto lo stesso risulta in ogni caso infondato nel merito.
2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver violato la garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) interpretando ed applicando in maniera arbitraria l'art. 49 NAPR, che disciplina gli interventi ammissibili nel comparto dei nuclei tradizionali. Detta norma prescrive in particolare che in queste zone vanno salvaguardati i valori architettonici e ambientali tradizionali (art. 49 cpv. 2 NAPR), che le costruzioni devono avere coperture e falde con colmo, pendenze e materiali tradizionali e che in particolare devono essere usate tegole e coppi di colore adeguato (art. 49 cpv. 3 NAPR). Secondo l'insorgente, i collettori solari installati non potrebbero venir considerati quale copertura dell'edificio e la loro posa non disattenderebbe le finalità della normativa. Di conseguenza il diniego della licenza non si fonderebbe su ragioni valide, risultando così arbitrario.
2.2 Il provvedimento contestato, relativo unicamente ad un impianto per la produzione di acqua calda a scopi abitativi, non pregiudica in modo importante l'utilizzazione del fondo del ricorrente conformemente alla sua destinazione. La restrizione della proprietà che il rifiuto del permesso comporta non è quindi particolarmente grave, sicché la legalità della misura deve essere esaminata sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (cfr. DTF 129 I 337 consid. 3.2; 128 I 46 consid. 5a; 126 I 213 consid. 3a). Essendo controversa in pratica soltanto l'applicazione del diritto comunale, la pretesa disattenzione della garanzia della proprietà coincide dunque con la censura di violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), come del resto sembra ritenere anche il ricorrente stesso.
Secondo la giurisprudenza, vi è arbitrio non già quando una soluzione diversa da quella adottata è immaginabile o addirittura preferibile, bensì soltanto se la decisione impugnata risulta manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 49 consid. 4, 8 consid. 2.1).
2.3 Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, l'obbligo di utilizzo di tegole o coppi di colore adeguato di cui all'art. 49 cpv. 3 NAPR concretizza l'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche tradizionali, espressa al precedente capoverso della medesima disposizione. Considerato lo scopo della norma, determinante è dunque l'aspetto estetico della parte esternamente visibile del tetto, non la sua eventuale funzione di struttura protettiva o portante. In questo senso non è pertanto infondato ritenere che anche dei collettori solari, persino se posati sopra le tegole o i coppi, rappresentino una copertura del tetto ai sensi del menzionato disposto. Poco importa che un tale impianto costituisca parimenti un corpo tecnico secondo la definizione dell'art. 29 NAPR, tanto più che il ricorrente non spiega quali conseguenze deriverebbero, nella fattispecie, da questa qualifica. Non può poi ragionevolmente venir posto in dubbio che l'art. 49 cpv. 3 NAPR non lascia alcuna possibilità nella scelta del tipo di copertura all'infuori delle tegole o dei coppi e che i pannelli solari sono costituiti da materiali del tutto diversi e non tradizionali. Avuto riguardo all'obiettivo di tutela dei valori architettonici consuetudinari, è inoltre perlomeno sostenibile pretendere che l'utilizzo delle tegole o dei coppi debba di principio essere esteso in maniera unitaria ed uniforme sull'intero tetto. Dalle fotografie agli atti risulta per contro che i collettori solari oggetto della vertenza occupano una porzione non indifferente di una falda, si distinguono chiaramente dalla copertura del resto della superficie e sono ben visibili anche ad una certa distanza. A ragione, il loro impatto, per rapporto a quello derivante dall'impiego di materiali tradizionali, può dunque apparire non trascurabile.
2.4 Ne consegue che nella ritenuta interpretazione della regola enunciata dall'art. 49 cpv. 3 NAPR e nella sua applicazione alla fattispecie non sono ravvisabili gli estremi dell'arbitrio. Le critiche del ricorrente alla presunta contraddittorietà, su alcuni punti, della motivazione sviluppata dai giudici cantonali non permettono in particolare di considerare la decisione impugnata manifestamente insostenibile anche nel suo risultato. L'insorgente non dimostra inoltre che siano adempiuti i restrittivi requisiti per censurare, nell'ambito del presente caso d'applicazione concreta, la costituzionalità del disposto pianificatorio in quanto tale (cfr. DTF 127 I 103 consid. 6b; 126 II 26 consid. 4d; 123 II 337 consid. 3a; 121 II 317 consid. 12c; 116 Ia 207 consid. 3b). Adducendo infine che, in un caso analogo, il Municipio avrebbe accordato il permesso di posare dei collettori solari, egli non attesta l'esistenza di una prassi costante che gli permetterebbe eventualmente di prevalersi, a titolo eccezionale, di un diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illiceità (cfr. DTF 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a; 125 II 152 consid. 5; 122 II 446 consid. 4a).
3.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Alla controparte, patrocinata da un legale iscritto nel registro cantonale degli avvocati, va assegnata un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Municipio di Bioggio, nonché al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 17 gennaio 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: