Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.551/2005 /biz
Sentenza del 27 gennaio 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay e Eusebio,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Pietro Crespi,
Comune di Bioggio, rappresentato dal Municipio, Contrada Municipio, casella postale 166, 6934 Bioggio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale, viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (licenza edilizia),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa
il 12 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ è proprietario di uno stabile residenziale a due piani nel nucleo di Bioggio (particella n. 297), di fronte al quale, sul lato a nord-ovest, vi è la casa d'abitazione di A.________ (particella n. 295). I due edifici sono separati da un vicolo che, nel punto in cui sono più vicini, ha una larghezza di 2,18 m.
Con domanda di costruzione del 29 settembre 2004 e successiva variante pubblicate dal 16 al 30 dicembre seguenti, B.________ ha chiesto al Municipio di poter ampliare l'abitazione esistente, alzando la facciata a sud-est di 0,64 m ed il colmo di 0,84 m, ed aggiungendo un vano scale sul lato del vicolo a nord. L'intervento permetterebbe di ricavare adeguati spazi abitabili nel sottotetto e di creare un accesso indipendente a questi nuovi locali. Al progetto si è opposto A.________, eccependo che nella zona del nucleo sarebbe vietato qualsiasi aumento delle volumetrie esistenti e che tra edifici situati l'uno di fronte all'altro dovrebbe esserci una distanza di almeno 3 m. Con decisione del 4 febbraio 2005 il Municipio ha respinto l'opposizione e rilasciato la licenza edilizia.
B.
Adito dal vicino, il Consiglio di Stato ticinese ne ha respinto il ricorso con giudizio del 18 maggio 2005, che, ulteriormente impugnato, è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo il 12 luglio seguente. Giudicato ammissibile l'ampliamento di una costruzione nel nucleo, a condizione di non arrecare pregiudizio ai valori architettonici tradizionali, la Corte cantonale ha considerato che i lavori prospettati, di natura non sostanziale, rientrerebbero nei limiti di un intervento possibile giusta il principio della tutela della situazione acquisita.
C.
Il 12 settembre 2005 A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle decisioni del Tribunale amministrativo e del Consiglio di Stato, nonché della licenza edilizia. Lamenta la violazione dell'art. 9 Cost., adducendo motivi di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
Invitato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si riconferma nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Nello stesso senso si pronunciano in pratica anche il Comune di Bioggio, che chiede di respingere il gravame, così come B.________, che, inoltre, propone in via principale di dichiararlo inammissibile. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre il Dipartimento cantonale del territorio non formula osservazioni.
D.
Con decreto presidenziale del 13 ottobre 2005 è stata respinta la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo formulata in via provvisionale nell'atto di ricorso.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 364 consid. 1, 353 consid. 1).
1.1 Il ricorso in esame, presentato tempestivamente, è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e, nella misura in cui è rivolto contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, ha per oggetto una decisione finale resa da un'autorità di ultima istanza cantonale. Entro questi limiti, l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure secondo l'art. 34 cpv. 3 della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700).
1.2 L'insorgente ravvisa essenzialmente la disattenzione di un disposto comunale sulle distanze delle costruzioni e della normativa cantonale sulle trasformazioni degli edifici esistenti in contrasto con il nuovo diritto. In quanto proprietario di un fondo ubicato dirimpetto a quello oggetto della controversa licenza edilizia, egli è di principio legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG. Il ricorrente si richiama infatti a disposizioni destinate a proteggere non soltanto l'interesse pubblico, ma anche quello proprio dei vicini e rientra nell'ambito di protezione di dette norme, risultando toccato dai pretesi effetti illeciti della costruzione litigiosa (cfr. DTF 127 I 44 consid. 2c-d; 119 Ia 362 consid. 1b; 118 Ia 232 consid. 1a, 112 consid. 1b; cfr. anche sentenza 1P.274/1997 del 18 luglio 1997, in: RDAT I-1998 n. 45, consid. 2).
1.3 Salvo eccezioni in concreto non realizzate, oggetto del ricorso di diritto pubblico può essere soltanto il giudizio di ultima istanza cantonale. Laddove chiede pure l'annullamento delle relative decisioni delle autorità inferiori, l'impugnativa è pertanto irricevibile (art. 86 OG; cfr. DTF 128 I 46 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8b).
1.4 Secondo i principi dedotti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nel contesto di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate dall'insorgente e solo se le stesse sono sufficientemente motivate (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 185 consid. 1.6, 113 consid. 2.1). Ora, le considerazioni addotte nel ricorso, già di per sé limitate alla contestazione del prospettato innalzamento, appaiono poco circostanziate e rapportate solo in parte all'argomentazione svolta su questo punto nella sentenza impugnata. È quindi perlomeno dubbio che il gravame adempia integralmente le esigenze di motivazione richieste, peraltro particolarmente rigorose quando viene fatta valere la censura di arbitrio (DTF 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b). La questione non necessita ad ogni modo di ulteriore disamina, in quanto l'impugnativa risulta comunque infondata nel merito.
2.
2.1 Nel gravame, il ricorrente evidenzia innanzitutto come la distanza esistente tra lo stabile di sua proprietà e quello interessato dalla controversa licenza edilizia (di 2,18 m) sia chiaramente inferiore a quella minima (di 3 m) prescritta dall'art. 49 cpv. 3 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). Egli sostiene che i disposti pianificatori non prevederebbero la possibilità di concedere una deroga a tale distanza, facoltà che non rientrerebbe nemmeno nei limiti del potere discrezionale delle autorità cantonali. A suo giudizio, il rilascio della licenza non potrebbe infine trovare giustificazione nell'art. 39 del regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale, del 9 dicembre 1992 (RLE), visti i pregiudizi che ne conseguirebbero per i suoi interessi privati e per l'interesse pubblico.
2.2 Benché accenni genericamente alla necessità di rispetto dei criteri di costruzione imposti dall'art. 49 cpv. 3 NAPR, già in sede cantonale il ricorrente non ha contestato che l'art. 49 cpv. 2 NAPR ammette comunque la possibilità di ampliare gli edifici esistenti nel nucleo, sempre che siano salvaguardati i valori architettonici tradizionali. Sotto questo profilo, l'ammissibilità dei lavori previsti non è dunque sostanzialmente litigiosa.
È pacifico che la distanza tra le costruzioni non ossequia i parametri stabiliti dalle norme di piano regolatore. Partendo dal presupposto, incontestato, che dette disposizioni sono comunque posteriori alla realizzazione degli stabili, la Corte cantonale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 39 cpv. 1 RLE, che disciplina gli interventi possibili su edifici ed impianti esistenti ma in contrasto col nuovo diritto. La norma prevede che queste costruzioni possono essere riparate e mantenute, ad esclusione di lavori di trasformazione sostanziale, e che trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Per i giudici cantonali l'ampliamento prospettato rientrerebbe in quest'ultima fattispecie.
2.3 Per risultare arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost., la conclusione a cui è pervenuta la precedente istanza deve rivelarsi manifestamente insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità. Non basta che una soluzione diversa da quella adottata sia immaginabile o addirittura preferibile. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 49 consid. 4, 8 consid. 2.1).
2.4
2.4.1 In concreto non è tuttavia per nulla fuori luogo ammettere la possibilità di un intervento edilizio entro i limiti dell'art. 39 RLE, le cui premesse di applicazione risultano effettivamente adempiute. Del resto, già i principi della protezione della situazione acquisita ("Besitzstandsgarantie") e della non retroattività delle leggi escludono che l'esistenza di una distanza inferiore a quella legale impedisca, di massima, qualsiasi lavoro su edifici eretti prima dell'entrata in vigore della disposizione che stabilisce tale distanza (cfr. DTF 117 Ib 243 consid. 3c; 113 Ia 219 consid. 2a; sentenza 1P.451/2003 del 15 marzo 2004, in: RtiD II-2004 n. 41 consid. 2.2). Non occorre pertanto che le norme pianificatorie comunali prevedano specificamente la possibilità di costruire in deroga alle distanze minime prescritte. La stessa dottrina citata dal ricorrente, pur considerando già inammissibile la sopraelevazione della parte delle costruzioni che rispetta le distanze, riserva espressamente l'art. 39 RLE (Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 1176). Inconferente risulta quindi l'argomentazione sulla base della quale l'insorgente pretende di ravvisare un'inammissibile disparità di trattamento (su tale principio, cfr.: DTF 131 I 394 consid. 4.2; 129 I 346 consid. 6, 113 consid. 5.1).
2.4.2 Non è poi destituito di fondamento ritenere, come fa la Corte cantonale, che i lavori litigiosi rappresentino un intervento "più importante", ma non una trasformazione "sostanziale" (per precedenti casi concernenti tali nozioni, cfr.: sentenza 1P.511/1997 dell'11 dicembre 1997, in: RDAT I-1998 n. 35, consid. 3 e 4; sentenza 1P.274/1997 del 18 luglio 1997, in: RDAT I-1998 n. 45 consid. 4; sentenza 1P.441/1996 dell'11 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 31, consid. 3 e 4). L'innalzamento della facciata a sud-est di 0,64 m e del colmo di 0,84 m, nonché l'aggiunta del corpo-scale, come tale invero incontestata, non appaiono effettivamente suscettibili di alterare in misura significativa l'aspetto esterno e la volumetria dell'edificio, come nemmeno si prestano a farlo la pendenza e le altre caratteristiche del tetto. Anche se la modifica prevista consente di ottenere un nuovo appartamento ed un piano abitabile supplementare rispetto ai due già esistenti, non è dunque arbitrario considerare che l'identità dello stabile non subirebbe un cambiamento essenziale. Visto il tipo e l'entità dei lavori, la stessa conclusione s'impone anche in relazione alla ritenuta assenza di aggravio del contrasto esistente sotto il profilo delle distanze.
2.4.3 Da ultimo, per quanto riguarda l'importanza delle distanze tra gli edifici per garantirne la sicurezza, l'igiene, la buona insolazione e l'aerazione, argomento sul quale insiste in particolare il ricorrente, è quantomeno sostenibile ritenere che dette finalità nel caso concreto non risultano né verrebbero pregiudicate in maniera rilevante. In effetti, tra le due costruzioni interessate dalla vertenza, anziché i tre metri previsti dalle norme pianificatorie, rimangono comunque oltre due metri e i lavori progettati non hanno una portata tale da comportare un significativo peggioramento nell'ottica dell'assolvimento delle esigenze indicate. Risulta infatti dagli accertamenti non arbitrari compiuti dai giudici cantonali che la sopraelevazione concernerebbe essenzialmente la facciata più lontana dalla casa del ricorrente, mentre l'altezza di quella più vicina resterebbe immutata e la falda del tetto, sul medesimo lato, verrebbe rialzata in maniera pressoché impercettibile. L'insorgente stesso non contesta del resto che il nuovo colmo, sebbene più alto dell'attuale, verrebbe allontanato dalla facciata della sua casa e si situerebbe a 8,50 m, né pone in dubbio che il manufatto, da adibire a vano-scale, è previsto a 6 m dal suo fondo. In queste circostanze, non appare insostenibile la conclusione dell'istanza inferiore, secondo cui il previsto innalzamento non modificherebbe in sostanza le condizioni di insolazione ed areazione per l'abitazione di fronte. È dunque lecito ammettere che né l'interesse pubblico né quello privato del ricorrente appaiono toccati a tal punto da impedire la realizzazione dell'intervento progettato.
2.4.4 Confermando il rilascio della controversa licenza edilizia fondandosi sull'art. 39 RLE, la Corte cantonale non ha pertanto applicato né interpretato in maniera arbitraria questa disposizione.
3.
Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese vanno poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Alla controparte, patrocinata da un legale iscritto nel registro cantonale degli avvocati, va assegnata un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla controparte privata un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Municipio di Bioggio, nonché al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 27 gennaio 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: