BGer K 182/2005 |
BGer K 182/2005 vom 08.02.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 0}
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K 182/05
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Sentenza dell'8 febbraio 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
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Parti
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B.________, ricorrente, rappresentata dal marito avv. G.________
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contro
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CSS Assicurazione malattie SA, Rösslimattstrasse 40, 6005 Lucerna, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 27 settembre 2005)
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Visto il ricorso di diritto amministrativo del 9 novembre 2005 interposto da B.________, tramite il marito, avv. G.________, avverso il giudizio 27 settembre 2005 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino concernente una decisione su opposizione del 1° marzo 2005 emessa dalla CSS Assicurazione malattie SA in materia di premi arretrati e partecipazioni non pagati dal consorte,
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rilevato che, non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il gravame essendo riferito al solo tema dei premi, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
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ritenuto che mediante ordinanza del 18 novembre 2005 il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato all'interessata un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento per prestare un anticipo di fr. 600.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che, in caso di omissione, il ricorso di diritto amministrativo sarebbe dichiarato inammissibile,
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considerato che, con atto 13 dicembre 2005, l'avv. Gianluca Boffini ha per sua moglie dichiarato di ritirare il ricorso,
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ricordato come di massima il ritiro del ricorso sia irrevocabile e ponga immediatamente fine alla lite,
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 8 febbraio 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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