Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.405/2005 /biz
Sentenza del 15 febbraio 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
Eusebio e Ramelli, giudice supplente,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Tino Inselmini,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Flavio Gemetti,
Municipio di Aranno, 6994 Aranno,
patrocinato dall'avv. Gianfranco Barone,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
Servizi generali, Ufficio delle domande di costruzione, viale S. Franscini 17, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 20 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è proprietario, nel nucleo di Aranno, del fondo part. n. 257, sul quale sorge un edificio abitativo. B.________ è proprietaria dell'edificio contiguo al mappale part. n. 258. I due stabili sono posti uno accanto all'altro, di modo che le facciate nord formano un tutt'uno. II 17 marzo 2004 il Municipio di Aranno ha rilasciato ad A.________ il permesso di aprire una piccola finestra nel sottotetto della facciata nord della sua abitazione. La vicina non si è opposta al rilascio della licenza edilizia, ma ad apertura eseguita, ha dato avvio a un'azione possessoria davanti al giudice civile. La causa è terminata per transazione, dopo che A.________ si era impegnato a chiudere l'apertura secondo le modalità che sarebbero state decise dalle autorità amministrative.
B.
Il 15 dicembre 2004, dopo una serie di procedure che non occorre qui evocare, il Municipio di Aranno ha autorizzato A.________ a chiudere I'apertura con un tavolato di vetrocemento, ponendo alcune condizioni: l'impiego di un "tipo di vetro mattone opaco", la limitazione dell'intervento alla finestra preesistente e l'allineamento con le altre aperture della facciata. Questa licenza è stata confermata con decisione 2 marzo 2005 del Consiglio di Stato, adito da B.________, la quale sosteneva essenzialmente che il vetrocemento non figura tra i materiali ammessi nella zona del nucleo.
C.
Il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 20 maggio 2005, ha accolto parzialmente un ricorso della vicina e annullato la risoluzione governativa, confermando la licenza edilizia del 15 dicembre 2004 alla condizione che il tavolato di mattoni in vetrocemento sia intonacato e tinteggiato come il resto dell'edificio. La Corte cantonale ha sostanzialmente considerato l'intervento edilizio quale opera muraria che, sulla base del diritto comunale, doveva essere intonacata e tinteggiata. Ha inoltre posto le spese e le ripetibili a carico del proprietario istante.
D.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico del 1° luglio 2005 fondato principalmente sul divieto dell'arbitrio. Chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso che sia respinto il ricorso presentato dalla vicina contro la decisione del Consiglio di Stato e che sia di conseguenza confermata la licenza edilizia del 15 dicembre 2004. II 6 luglio 2005 il ricorrente ha personalmente inviato al Tribunale federale uno scritto aggiuntivo, di complemento al gravame presentato dal suo patrocinatore, nel quale espone il suo punto di vista.
E.
Il Tribunale cantonale amministrativo si conferma nella sua sentenza. Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale. L'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale rinuncia a presentare osservazioni. B.________ propone invece di respingere il ricorso, mentre il Comune di Aranno si rimette al giudizio del Tribunale federale, pur difendendo in sostanza la bontà della sua decisione.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.1 II litigio riguarda un permesso di costruire in zona edificabile fondato sul diritto comunale. Presentato tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione dell'ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile ( art. 34 cpv. 1 e 3 LPT e 86 cpv. 1 OG). Indubbia è la legittimazione del ricorrente, che, quale proprietario del fondo oggetto dell'intervento litigioso, è colpito direttamente dalla decisione impugnata nei suoi interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG). Con il rimedio esperito egli è pertanto abilitato a fare valere una pretesa violazione dei diritti costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG).
1.2 Per la natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale, salvo eccezioni che non si verificano in concreto, può soltanto annullare la sentenza impugnata (DTF 131 I 291 consid. 1.4, 129 I 173 consid. 1.5 e rinvio). Nella misura in cui il ricorrente non formula una richiesta in questo senso, ma postula la riforma del giudizio impugnato, la domanda è irricevibile. Si può nondimeno ritenere che, ponendola, egli chieda implicitamente anche l'annullamento della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo.
1.3 Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. Ciò significa che, nella procedura di ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina soltanto le censure che sono proposte in modo chiaro e dettagliato. Il ricorrente deve spiegare quale diritto costituzionale sarebbe stato leso dall'autorità cantonale. Se è invocata la violazione dell'art. 9 Cost. nell'applicazione del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza sarebbe arbitraria (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e rispettivi rinvii); il ricorrente deve indicare con precisione la norma del diritto cantonale che, a suo giudizio, sarebbe stata applicata in modo errato o che non sarebbe stata applicata del tutto e spiegare dettagliatamente per quali motivi la sentenza impugnata non solo sarebbe discutibile, ma manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, con una norma, con un chiaro principio giuridico oppure con il sentimento di giustizia e di equità. Nella procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il diritto, ma statuisce soltanto sulle censure formulate secondo le suddette regole (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 127 I 38 consid. 3c, 126 III 534 consid. 1b e rinvii).
II gravame è assai lacunoso sotto questo profilo. L'assenza di spiegazioni sulle norme o sui principi del diritto cantonale che sarebbero stati applicati in modo manifestamente insostenibile e quindi arbitrario, rende d'entrata irricevibili il rimprovero mosso all'autorità cantonale di avere ammesso il ricorso della vicina priva di un interesse legittimo e di avere violato l'autonomia comunale.
1.4 II completamento del ricorso inviato il 6 luglio 2005 dal ricorrente personalmente è irricevibile perché tardivo. Esso non contiene d'altronde argomenti che rispettino anche solo lontanamente i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG.
2.
II ricorrente si duole del fatto che la sentenza cantonale non indichi la possibilità d'impugnarla con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, contrariamente a quanto prescriverebbe l'art. 26 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966. Premesso che il ricorrente non fa esplicitamente valere un'applicazione arbitraria di questa normativa cantonale, la censura è infondata, perché la disposizione menzionata riguarda esclusivamente i rimedi ordinari, con esclusione quindi del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, che ha carattere straordinario di pura cassazione ed apre una nuova procedura volta a fare esaminare se la decisione dell'ultima istanza cantonale, di per sé definitiva, violi i diritti costituzionali dei cittadini (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 134, nota 5b all'art. 26 e riferimenti). II ricorrente, che ha tempestivamente impugnato in questa sede la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, non pretende d'altronde che l'assenza d'indicazioni sui rimedi giuridici gli abbia causato un pregiudizio.
3.
L'argomento centrale del ricorso riguarda l'arbitrio che l'autorità cantonale avrebbe commesso applicando l'art. 8 delle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo di Aranno. In tale contesto, il ricorrente menziona anche la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost.), senza tuttavia attribuirle una portata indipendente dal divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Egli sostiene che la norma comunale citata non permette in maniera esplicita, ma neppure vieta, la chiusura di aperture mediante vetrocemento, per cui il Municipio poteva liberamente ammettere o rifiutare l'intervento. Sarebbe d'altronde assurdo considerare quale muro un tavolato di vetrocemento, che ha Io scopo precipuo di lasciare filtrare la Iuce. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddittoria, poiché ha accolto parzialmente il ricorso della vicina che si opponeva all'impiego del vetrocemento pur avendo ammesso la chiusura della finestra con tale materiale, sia pure intonacato. Queste censure, nella misura in cui sono ammissibili, sono infondate.
3.1 L'art. 8 delle norme di attuazione prescrive che i materiali ammessi "per le murature" sono "gli intonachi tinteggiati alla calce o al minerale con provini da sottoporre alla Commissione di consulenza prima dell'inizio dei lavori". II Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, un tavolato di vetrocemento va equiparato a un muro; Io ha fatto menzionando anche un parere dottrinale secondo il quale, nel diritto ticinese di vicinato, un'opera simile non costituisce né finestra né apertura a prospetto o a semplice luce (Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag. 652, n. 1458).
3.2 Questo modo di considerare il vetrocemento potrebbe di per sé apparire curioso, perché, effettivamente, la particolarità di questo materiale, per opposizione a un'opera in muratura, è quella di lasciare filtrare la luce. Nel contesto specifico, ossia nell'ambito dell'interpretazione di una disposizione che persegue Io scopo evidente di mantenere una certa uniformità delle facciate nel comprensorio del nucleo, non è tuttavia insostenibile considerare muro tutto ciò che non è apertura o finestra. Sotto questo profilo non è arbitrario ritenere che l'art. 8 delle norme di attuazione imponga che le facciate siano intonacate, con la sola eccezione di aperture e finestre, e tinteggiate alla calce o al minerale prescritti per le "murature". Essenziale è quindi il tinteggio, non il materiale su cui viene applicato.
3.3 Quest'ultima considerazione rende infondato anche l'argomento della contraddizione esistente tra il dispositivo della sentenza impugnata e le domande che la vicina aveva formulato davanti alle istanze cantonali: dal momento che il ricorrente può chiudere l'apertura litigiosa con vetrocemento, ma deve sovrapporvi un intonaco, la peculiarità di questo materiale viene in sostanza soppressa. Non è pertanto arbitrario stabilire che il ricorrente sia "soccombente in misura soverchiante" e caricargli quindi interamente spese e ripetibili. Nemmeno in questo contesto egli indica del resto le norme del diritto processuale ticinese che dovrebbero essere considerate.
4.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà alla controparte privata un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si assegnano per contro ripetibili al Municipio di Aranno, che si è sostanzialmente rimesso al giudizio del Tribunale federale. La licenza edilizia è d'altra parte stata sottoposta dalla Corte cantonale a condizioni restrittive, sicché l'autorità comunale non può comunque essere considerata vincente nella procedura.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla resistente un'indennità di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio delle domande di costruzione del Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 febbraio 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: