Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.94/2005
6S.307/2005 /biz
Sentenza del 16 febbraio 2006
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Kolly, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
contro
C.________,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
6S.307/2005
Mancato assassinio, appropriazione indebita ecc.,
dubbio sullo stato mentale dell'imputato,
6P.94/2005
ricorso per cassazione (6S.307/2005) e ricorso di diritto pubblico (6P.94/2005) contro la sentenza emanata il
30 giugno 2005 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 6 settembre 2004 la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva A.A.________ autore colpevole di mancato assassinio per avere, il 24 febbraio 2003, intenzionalmente tentato di uccidere C.________ con particolare mancanza di scrupoli, in specie con movente, scopo e modalità particolarmente perversi, sparandogli alla testa da distanza ravvicinata e procurandogli le lesioni attestate nei certificati medici agli atti. L'autore veniva inoltre ritenuto colpevole di ripetuta appropriazione indebita per avere eseguito, dall'agosto del 1993 fino al 21 febbraio del 2003, 126 prelevamenti a scopo di indebito profitto dal conto uuu presso la banca D.________ intestato a C.________, per complessivi fr. 3'195'625.48. La Corte riconosceva altresì A.A.________ autore colpevole di conseguimento fraudolento di falsa attestazione per avere, con inganno, indotto il notaio E.________ ad attestare in una compravendita (avente per oggetto la proprietà per piani vvv del fondo base sss di Paradiso) un prezzo di vendita inferiore di fr. 50'000.-- rispetto a quello realmente pattuito. Infine A.A.________ veniva riconosciuto autore colpevole di guida in stato di ebrietà per avere condotto, la notte dell'11 gennaio 2003, la sua Mercedes targata X.________ sulla tratta Lugano-Bissone con un tasso di alcolemia nel sangue compreso fra 1,77 e 2,10 g per mille.
In applicazione della pena, riconosciutagli una lieve scemata responsabilità sulla base di una perizia psichiatrica del 13 novembre 2003 del Dr. med. F.________, la Corte condannava A.A.________ a 11 anni di reclusione, computato il carcere preventivo sofferto, come pure a rifondere alla vittima fr. 3'195'625.-- in risarcimento del danno e fr. 30'000.-- in riparazione del torto morale. Veniva ordinata altresì la confisca, con assegnazione alla parte civile e imputazione sul danno riconosciuto, della particella ttt di Rovio intestata a B.A.________ (riservati i diritti di lei giusta l'art. 350 cpv. 4 CPP/TI), della proprietà per piani www del fondo base rrr di Massagno e della proprietà per piani vvv del fondo base sss di Paradiso, proprietà del reo. Infine veniva ordinata la confisca degli oggetti, dei documenti, del materiale informatico, di tutte le armi e delle munizioni elencate nell'atto d'accusa, oltre che di altri beni intestati a A.A.________, sempre con assegnazione alla parte civile a ulteriore decurtazione del suo danno, deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali.
B.
Il 30 giugno 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso interposto dal condannato contro la decisione di primo grado.
C.
A.A.________ insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, a conclusione dei quali domanda l'annullamento della sentenza della CCRP, della sentenza del tribunale di prima istanza nonché della decisione con cui quest'ultimo tribunale in fase dibattimentale respingeva l'istanza di supplemento di perizia psichiatrica formulata dalla difesa. Domanda altresì la retrocessione dell'intero incarto processuale alla competente autorità cantonale perché una nuova costituenda Corte del merito "proceda all'assunzione di una nuova perizia psichiatrica dell'accusato", precludendo al nuovo designando perito l'accesso alla perizia F.________ "come qualsivoglia suo preventivo condizionamento sotto qualsivoglia sua forma". Postula infine di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D.
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni ai gravami. Il procuratore pubblico domanda la reiezione di entrambe le impugnative. La parte civile è rimasta silente.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
2.
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio nell'accertamento dei fatti ed il diritto di essere sentito, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP).
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.94/2005)
3.1
3.1.1 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e principalmente rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione dell'insorgente è pacifica (art. 88 OG).
3.1.2 In base all'art. 90 cpv. 1 OG l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in cosa consista la violazione. Considerazioni meramente appellatorie sono irricevibili (DTF 129 I 173 consid. 1.5, 129 consid. 1.2.1, 113 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).
3.1.3 Salvo eccezioni qui non ricorrenti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 129 I 173 consid. 1.5, 129 consid. 1.2.1 e rispettivi rinvii): le conclusioni ricorsuali che vanno oltre questo fine sono pertanto inammissibili, segnatamente ove il ricorrente domanda che una nuova costituenda Corte del merito "proceda all'assunzione di una nuova perizia psichiatrica dell'accusato", precludendo al nuovo designando perito l'accesso alla perizia F.________ "come qualsivoglia suo preventivo condizionamento sotto qualsivoglia sua forma".
3.2 Contestati sono gli accertamenti relativi allo stato mentale dell'accusato al momento dei fatti, nonché le modalità procedurali adottate dall'autorità cantonale per giungere alla definizione di tale stato. Secondo il ricorrente i giudici ticinesi avrebbero in questo ambito violato gli art. 8, 9, 29 e 32 Cost. nonché 6 CEDU. Correttamente allegate, in ossequio alle esigenze di motivazione di cui sopra al consid. 3.1.2, sono tuttavia solo le censure riguardanti il diritto di essere sentito ed il divieto di arbitrio. Per quanto riguarda le altre censure, invece, il ricorrente si limita ad enunciare in ingresso il contenuto dei corrispondenti diritti costituzionali, senza però porre in relazione tali diritti con le risultanze processuali in esame. Nel merito di dette censure non è possibile dunque entrare per difetto di motivazione. Stesso discorso vale per la pretesa arbitraria applicazione dell'art. 147 cpv. 1 CPP/TI, cui il ricorrente accenna di transenna senza addurre particolari motivazioni di natura costituzionale.
3.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3 e rinvii). Al riguardo, la pretesa violazione del diritto di essere sentito, riferita in concreto alla valutazione delle prove, coincide con la censura di arbitrio.
3.2.2 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato dalla CCRP nei limiti delle facoltà che le competevano, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). Per motivare l'arbitrio, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è sancita dall'art. 9 Cost., non basta criticare semplicemente la decisione impugnata né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la situazione fattuale, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nelle motivazioni, bensì anche nel risultato (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
3.2.3 Ove la cognizione dell'ultima istanza cantonale è simile e almeno pari a quella di cui fruisce il Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il gravame può essere diretto solo contro la decisione di ultima istanza e non contro quella dell'autorità precedente (DTF 125 I 492 consid. 1a; 118 Ia 20 consid. 3b; 111 Ia 353 consid. 1b). Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel gravame esaminato era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente, può quindi formare oggetto del ricorso in esame davanti a questa sede, per cui ove il ricorrente domanda oltre all'annullamento della sentenza della CCRP anche quello della sentenza di prima istanza e addirittura quello di una decisione incidentale in sede dibattimentale, la sua impugnativa si rivela irricevibile.
Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 e segg., 1P.105/2001 e 1P.106/2001, consid. 4 e riferimenti).
3.3 Il ricorrente insorge essenzialmente contro il rifiuto dell'autorità cantonale di esperire un supplemento di perizia psichiatrica per accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La perizia su cui si sono fondati i giudici ticinesi non sarebbe infatti utilizzabile perché allestita senza che il perito abbia mai incontrato l'esplorando, nonostante quest'ultimo, dopo l'iniziale rifiuto di sottoporsi all'esame psichiatrico, si sia in un secondo tempo dichiarato disponibile ad incontrare il perito.
3.3.1 A questo proposito gli ultimi giudici cantonali hanno dapprima ricostruito l'iter processuale con richiamo alle considerazioni della Corte di merito.
3.3.2 Dopo l'arresto del prevenuto, il Procuratore pubblico aveva disposto egli medesimo una perizia psichiatrica da parte del Dr. med. F.________, salvo incontrare l'opposizione del prevenuto stesso. Per finire, un reclamo da egli presentato al GIAR era stato respinto e la perizia era stata allestita, senza però che lo specialista potesse conferire con il peritando. L'esperto si era fondato così sugli atti in suo possesso, tra cui una cartella clinica acquisita presso la clinica I.________ di Lugano con i test cui il paziente era stato sottoposto, le videocassette della polizia scientifica con le ricostruzioni effettuate sul luogo del ferimento, le interviste rilasciate dall'imputato e i verbali istruttori. Lo specialista inoltre aveva potuto partecipare a un sopralluogo nella casa teatro del fatto di sangue e assistere alle audizioni di alcune persone di riferimento, come i genitori del peritando, la moglie e una donna con cui il peritando aveva una relazione sentimentale. Il 4 novembre 2003, allorquando il perito stava per terminare il suo lavoro, il ricorrente ha scritto al proprio difensore di volere essere sentito dallo psichiatra. Dato che il termine - già prorogato - per la stesura del referto stava per scadere, il perito non ha potuto esaudire la richiesta e ha infine consegnato la perizia il 13 novembre 2003.
Al deposito degli atti l'accusato ha chiesto di estromettere la perizia dal fascicolo e di conferire un nuovo incarico a un altro professionista specializzato in psichiatria forense. Vistasi respingere tale richiesta dal Procuratore pubblico, il 9 dicembre 2003 il ricorrente ha reclamato al GIAR, allegando uno scritto del 25 novembre 2003 in cui il Dr. med. G.________, professore nell'Università "La Sapienza" di Roma, criticava la metodologia seguita dal perito nominato dall'accusa. Il GIAR ha però respinto il reclamo con decisione del 7 gennaio 2004. Nel frattempo, il 1° dicembre 2003, il ricorrente aveva nuovamente chiesto un'altra perizia, da affidare a un altro professionista del ramo. Anche tale richiesta è stata respinta il 3 dicembre 2003 dal Procuratore pubblico. Un successivo reclamo al GIAR ha seguito la medesima sorte il 14 gennaio 2004.
Anche in sede dibattimentale l'imputato ha ripetutamente sollecitato un supplemento di perizia da parte di un altro specialista al fine di fugare ogni dubbio sul suo stato mentale. Il 2 settembre 2004, la Presidente della Corte di assise ha posto così il quesito di sapere se dovesse essere ordinato un supplemento di perizia volto ad accertare se l'accusato avesse agito in stato di responsabilità lievemente scemata, a chi in tal caso dovesse essere affidato l'incarico e in quale misura il nuovo specialista dovesse ritenersi vincolato alla perizia e all'audizione del perito.
La Corte ha infine respinto l'istanza per ragioni procedurali e per il fatto che il Dr. med. F.________ aveva chiaramente indicato nel referto e ribadito in aula che solo nel dubbio poteva riconoscersi una scemata responsabilità di grado lieve.
3.4 La CCRP ha giustamente protetto il modo di procedere dei primi giudici, rilevando anzitutto come il dubbio sia stato in definitiva sciolto a favore, non a detrimento dell'accusato, visto che a quest'ultimo è stata riconosciuta una responsabilità scemata di grado lieve. Elementi per ritenere che il dubbio del perito dovesse finanche implicare una responsabilità scemata in misura maggiore, non emergono dagli atti, né le critiche mosse dal Prof. G.________ alla metodologia adottata dal perito, lasciano spazio ad ipotesi di questo genere. Egli contesta sì l'attendibilità della valutazione diagnostica in quanto svincolata da un esame clinico obiettivo e da un colloquio psichiatrico approfondito, ma non per questo fornisce argomenti a sostegno di un'eventuale alterazione della responsabilità superiore a quella in conclusione accertata dall'autorità giudiziaria. Certo nel gravame si eccepisce che "la migliore argomentazione che il ricorrente avrebbe dovuto apportare sarebbe per l'appunto stata quella nuova prova di perizia che la Corte decise, arbitrariamente di non assumere" per cui "non essendo date le conclusioni di una nuova perizia perché rifiutata dalla Corte del merito, addossare carenza di motivazioni al ricorrente non equivale altro che ad un absurdum". L'obiezione sarebbe di non indifferente momento se effettivamente si domandasse di portare una simile prova in sede di argomentazione ricorsuale; il che non corrisponde né a quanto formalmente preteso in sede di ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (v. art. 90 cpv. 1 OG) né a quanto richiesto in ambito di ricorso per cassazione cantonale (v. art. 288 e 289 cpv. 2 CPP/TI). Non si tratta infatti di sostituirsi all'esperto psichiatrico o quasi pretendere dal ricorrente "capacità peritali di autoanalisi psichiatrica", ma semplicemente di allegare motivazioni giuridiche sufficienti per concludere che vi sia stata una violazione delle suddette norme costituzionali. Orbene in questo ambito il gravame, invero prolisso, si esaurisce in gran parte in considerazioni appellatorie, irricevibili in sede di ricorso di diritto pubblico. L'unico profilo correttamente proposto riguarda la pretesa incostituzionalità della scelta di ritenere valida a fini probatori la perizia F.________.
3.4.1 Il Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare come una perizia psichiatrica senza avere visitato di persona il paziente è ammissibile solo eccezionalmente (DTF 127 I 54 consid. 2e-g). Effettivamente la maggior parte degli specialisti parte dal tacito presupposto che la perizia si basi anche su di un esame personale del peritando (oltre alla letteratura già illustrata e valutata in DTF 127 I 54 consid. 2e si veda adesso anche Volker Dittmann, Qualitätskriterien psychiatrischer Gutachten, in Psychiatrie und Recht/Psychiatrie et droit, a cura di G. Ebner, V. Dittmann, B. Gravier, K. Hoffmann e R. Raggenbass, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, pag. 150 e segg.; Norbert Nedopil/Volker Dittmann/Martin Kiesewetter, Qualitätsanforderungen an psychiatrische Gutachten, RPS 123/2005, pag. 134 e seg.). Seppur problematica dal profilo psichiatrico, una simile perizia si giustifica tuttavia in determinati casi eccezionali, come ad esempio se il peritando è già stato precedentemente sottoposto ad una o più perizie, ancora vicine nel tempo e senza che da allora le basi peritali abbiano subito mutamenti di rilievo (quadro patologico immutato); oppure se il peritando non è raggiungibile, lo è solo difficilmente, rispettivamente si rifiuta di sottoporsi di persona alla perizia. Valutare se a queste condizioni una perizia è comunque sostenibile lege artis, spetta in prima linea all'esperto stesso (DTF 127 I 54 consid. 2f), il quale dovrà esporre in maniera trasparente e chiara i motivi della sua valutazione senza tralasciare eventuali dubbi o riserve, dando così al tribunale tutti i mezzi per decidere se ammettere o meno una simile prova (v. più ampiamente sui requisiti di trasparenza e motivazione richiesti in ambito di perizie psichiatriche Hans Wiprächtiger, Psychiatrie und Strafrecht - Was erwartet der Jurist?, in Psychiatrie und Recht/Psychiatrie et droit, op. cit., pag. 209 e seg.).
3.4.2 La fattispecie in esame va considerata un caso eccezionale ai sensi della citata giurisprudenza. Il ricorrente si è per lungo tempo rifiutato di venire sentito dal perito psichiatrico nominato dall'accusa, sostenendo che la perizia aveva il solo scopo di screditarlo e di confortare la tesi accusatoria, rispettivamente di scavare dentro di lui come se egli avesse dentro un "mostriciattolo" o per trovare dentro di lui "una qualche macchia nera" (in questi testuali termini l'accusato stesso durante l'audizione dibattimentale del perito). Malgrado questo rifiuto, il perito ha comunque ritenuto di disporre di sufficienti elementi per allestire una perizia scientificamente attendibile. Egli ha in particolare premesso quanto segue:
"La metodologia si differenzia da quella da me abitualmente utilizzata in lavori peritali, che tiene gran conto dell'impressione clinica, vale a dire dei reperti psicopatologici osservati durante gli incontri con il peritando. Questi elementi diretti mancano. Un attento esame degli atti e una loro lettura su diversi livelli permette però, ricorrendo allo strumentario specialistico, di giungere comunque a conclusioni attendibili anche se non così precise come sarebbe stato in condizioni normali.
[...]
Ho cercato, nell'esecuzione del lavoro peritale, di tenere conto anche di alcune richieste della difesa, almeno nel procedimento utilizzato. La difesa aveva infatti inizialmente rifiutato l'esecuzione della perizia, successivamente richiesto che al perito fossero concessi soltanto i verbali d'interrogatorio del peritando e le sue interviste televisive, successivamente ancora si era opposta all'esame da parte del perito della cartella medica della clinica I.________. Nelle mie conclusioni terrò conto - poiché diversamente è stato deciso - di tutti gli elementi disponibili, utilizzando però dapprima i verbali d'interrogatorio del peritando, con qualche elemento integrativo come, ad esempio, le informazioni avute dai suoi genitori e - in parte - dalla moglie e da H.________; poi elementi provenienti da altre fonti, come documenti ufficiali, verbali di testimoni, in parte ricostruzioni finanziarie; dopo essere giunto, sulla base di tutto ciò, a delle conclusioni preliminari "autonome", le porrò a confronto con le risultanze della cartella clinica di I.________ ed in particolare con quelle dell'esame psicologico".
Rispondendo ai quesiti peritali, lo psichiatra ha affermato in sintesi quanto segue:
"Il peritando soffre, in base alla documentazione a mia disposizione, di un disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo "borderline" (ICD-10 F60.31) con elementi di anti socialità.
[...]
Il momento dei fatti si estende su circa dieci anni. Nessun elemento mi consente di ipotizzare che il peritando, in quest'arco di tempo, soffrisse di patologie altre dal disturbo di personalità "borderline" [...]".
Per quanto riguarda la capacità del peritando di valutare il carattere illecito dell'atto, il perito ha affermato che essa non era scemata. Egli ha in particolare spiegato che "il disturbo di personalità non altera infatti le capacità cognitive del peritando, che non sono sicuramente deficitarie". Alla domanda sulla capacità del peritando di agire conformemente alla corretta valutazione del carattere illecito dell'atto, il perito ha risposto che essa non era scemata, "se non - forse - in modo molto lieve." Ed ha aggiunto:
"E' vero che il peritando soffre di un complesso disturbo di personalità, esso però non gli ha impedito di perseguire con ostinazione e tenacia certi suoi obiettivi, come la carriera politica. E ciò malgrado le pressioni della moglie [...] perché si dedicasse di più alla famiglia, per esempio. Non si può perciò, sicuramente, parlare di una generale ipobulia o abulia del peritando. E' al massimo possibile che, a causa della generale immaturità e disorganizzazione della sua personalità, egli non sia stato in grado, cedendo ad impulsi infantili derivanti dal principio di piacere e a una certa qual "grandiosità" narcisistica, di resistere alla tentazione - facilitato in ciò da una struttura super egoica (etica-morale) rigida ma fragile e incoerente [...]. Ciò però costituisce anche, almeno in parte, l'essenza degli aspetti antisociali della personalità del peritando".
Rispondendo infine al quesito di sapere se i fatti punibili sono stati commessi in stato di scemata responsabilità, e in quale grado, il perito ha risposto che "soltanto "in dubio pro reo" (mi si consenta l'uso di un'espressione giuridica in un contesto medico) può essere ammessa una scemata responsabilità di grado lieve".
Durante il dibattimento il perito, nella chiarificazione delle risposte da lui date nel referto peritale, le ha, nella sostanza, totalmente confermate. Come si evince dal verbale di audizione del 30 agosto 2004, egli non ha aperto al riguardo nessun nuovo interrogativo, confermando altresì il dubbio rimastogli, che lo ha indotto a riconoscere all'accusato di avere reagito in stato di scemata responsabilità tutt'al più di grado lieve. In tali condizioni, la Corte di merito non ha ritenuto necessario ordinare nuovi accertamenti peritali, come invece richiesto dalla difesa, giudicando la questione sufficientemente chiarita in vista del giudizio di merito. In conclusione il tribunale, nella commisurazione della pena, ha tenuto conto delle conclusioni della perizia F.________ nel senso che ha ammesso una scemata responsabilità di grado lieve.
3.4.3 Tale conclusione è stata giustamente avallata dalla CCRP sotto il profilo dei diritti costituzionali qui in esame. La prima Corte non aveva del resto ragioni per scostarsi dall'opinione del perito che ha senza tentennamenti giudicato sostenibile lege artis la metodologia adottata. A fronte dell'ampio ventaglio di materiale comunque messo a disposizione dello psichiatra, fra cui non da ultimo la cartella clinica di I.________ con relativa anamnesi personale del paziente, nonché del differenziato, motivato e coerente quadro metodologico da esso presentato, l'autorità cantonale poteva concludere, senza arbitrio e senza violare il diritto di essere sentito, che la sua perizia avesse pieno valore probatorio. Il ricorrente si è del resto rifiutato di sottoporsi ad un esame personale diretto fino al 4 novembre 2003, quando il termine (già due volte prorogato), che era stato assegnato al perito veniva a scadere. La mancata audizione del ricorrente nella perizia psichiatrica va ascritta in definitiva ad una sua esplicita e reiterata volontà di non sottoporsi ad essa. A detta del ricorrente tale volontà è stata pienamente avallata dal suo stesso difensore (sul ruolo della perizia psichiatrica nella difesa penale v. Matthias Brunner, Psychiatrische Begutachtung - Aspekte der Verteidigung, in Gericht und Expertise, a cura di M. Heer e Christian Schöbi, Berna 2005, pag. 185-203), visto che anche nel momento di mutarla il ricorrente ha sottolineato quanto segue:
"Io sono sempre stato presente con la testa, con completa capacità di volere e d'intendere, e in questa difficile e dolorosa situazione la consapevolezza che qualcuno indaga su di me per esperire una diagnosi psicologica non mi fa star bene. In contrapposizione con quanto da te ordinatomi in precedenza - il sottrarmi all'allestimento di una perizia psichiatrica - ti chiedo di trasmettere a chi di competenza la mia volontà ad essere interpellato e sentito dal dott. F.________, perito nominato [...])" (scritto inviato da A.A.________ al suo difensore in data 4 novembre 2003).
In questo senso il rifiuto rispondeva addirittura ad un "ordine" del difensore e quindi ad una precisa strategia difensiva, di per sé legittima anche tenuto conto del fatto che la procedura penale ticinese, a differenza di altre procedure cantonali nonché del disegno di Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), non prevede bipartizione del dibattimento fra questioni concernenti i fatti e questione della colpevolezza (v. FF 2006 pag. 1187; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 419 e seg.). Da questa situazione di eccezionalità è derivata la decisione, di per sé discutibile ma non per questo arbitraria, di rinunciare ad un supplemento di perizia con relativa audizione dell'esplorando. Arbitrio sarebbe stato tutt'al più ravvisabile se la Corte di merito avesse negato qualsiasi forma di scemata responsabilità, sciogliendo quindi il dubbio peritale a svantaggio del ricorrente. Dato che il residuale dubbio è stato invece sciolto a suo favore, cadono nel vuoto sia la censura di arbitrio che la coincidente censura relativa al diritto di essere sentito. Non fa ostacolo a questa conclusione nemmeno il problema di un'eventuale conflitto fra apprezzamento anticipato delle prove e obbligo, nel dubbio, di esperire una perizia psichiatrica giusta l'art. 13 CP, visto che i giudici cantonali hanno ordinato una perizia, anche se contestata, per cui non si configura in alcun modo violazione di tale obbligo (sulla problematica v. Felix Bommer, Commentario basilese, n. 18 ad art. 13 CP).
3.5 Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura della sua ammissibilità.
4. Ricorso per cassazione (6S.307/2005)
4.1 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP).
4.2 A mente del ricorrente le autorità giudiziarie cantonali pur avendo seri o comunque sufficienti dubbi in ordine alla sua stessa responsabilità, hanno omesso di ordinare in aula l'assunzione di una nuova perizia psichiatrica tesa a fugare i seri dubbi su tale importante circostanza di fatto, violando così l'art. 13 CP. Esse avrebbero inoltre violato questa stessa disposizione nel senso che pur dubitando della responsabilità di A.A.________ hanno illegalmente soppresso quel dubbio o quantomeno lo hanno compresso al punto tale da non ritenerlo tanto concreto o serio da dovere ordinare una nuova perizia psichiatrica.
4.3 Contrariamente a quanto presupposto dal ricorrente, queste censure non riguardano l'interpretazione e l'applicazione del diritto federale, visto che conformemente all'art. 13 CP una perizia è stata comunque ordinata, mentre l'eventuale necessità di una seconda perizia oppure di un suo supplemento può venire fatta valere solo in sede di ricorso di diritto pubblico. È infatti una questione relativa alla valutazione delle prove quella di sapere se il tribunale debba ritenere convincenti le conclusioni di una perizia psichiatrica e se, di conseguenza, debba seguire l'opinione del perito sull'esistenza od inesistenza dei presupposti fattuali della responsabilità di un imputato (DTF 106 IV 97). Dato che in questo ambito tutto il costrutto argomentativo del ricorrente si basa sull'errato assunto che si tratterebbe invece di una questione di diritto federale, il ricorso per cassazione risulta per intero inammissibile.
5. Sulle spese
5.1 Il ricorrente, soccombente in entrambe le impugnative, dovrebbe sopportare le spese sia del ricorso di diritto pubblico che di quello per cassazione (art. 156 cpv. 1 OG e art. 278 cpv. 1 PP). Egli domanda tuttavia l'assistenza giudiziaria.
Il Tribunale federale dispensa la parte, la quale dimostra di essere in uno stato di bisogno e le cui conclusioni non si rivelano fin dall'inizio sprovviste di possibilità di esito favorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 152 cpv. 1 OG). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 152 cpv. 2 OG). Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale (art. 152 cpv. 3 OG).
5.2 Per quanto riguarda il ricorso di diritto pubblico entrambe le condizioni per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono pacificamente date, per cui essa va ammessa. Altrettanto non si può dire invece per il ricorso per cassazione, palesemente inammissibile per i motivi sopraesposti (v. consid. 4.3). Questa impugnativa era dunque fin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole, per cui l'assistenza giudiziaria non può essere concessa. Ne consegue che la tassa di giustizia relativa al ricorso per cassazione va posta a carico del ricorrente soccombente (art. 278 cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta limitatamente al ricorso di diritto pubblico, mentre è respinta relativamente al ricorso per cassazione.
4.
Per il ricorso di diritto pubblico non si prelevano spese.
5.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- relativa al ricorso per cassazione è posta a carico del ricorrente.
6.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Stefano Ferrari l'importo di fr. 3000.-- a titolo di onorario per il ricorso di diritto pubblico.
7.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla parte civile, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 febbraio 2006
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: