BGer 1P.35/2006
 
BGer 1P.35/2006 vom 07.03.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.35/2006 /biz
Sentenza del 7 marzo 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Matteo Pedrotti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
indennità a seguito del proscioglimento dell'accusato,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 7 dicembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decreto d'accusa del 3 novembre 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione stradale e ne ha proposto la condanna a dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--. Gli rimproverava di avere condotto, a Gudo, il 27 luglio 2003, la sua autovettura Mercedes in stato di ubriachezza e, circolando in tale condizione, di avere negligentemente perso la padronanza del veicolo, essere salito sull'isola spartitraffico posta alla sua sinistra e aver colliso contro un cartello della segnaletica stradale.
B.
Interposta opposizione al decreto d'accusa, gli atti sono stati trasmessi dal Procuratore pubblico alla Pretura penale per il dibattimento. In quella sede, il giudice competente ha prospettato all'accusato l'imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale per aver perso per negligenza la padronanza del veicolo, senza riferimento a un suo stato di ebrietà. Con sentenza del 2 luglio 2004, il giudice ha poi riconosciuto l'accusato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale, per avere negligentemente perso la padronanza del proprio veicolo e aver divelto un cartello segnaletico sull'isola spartitraffico, e lo ha condannato a una multa di fr. 500.-- e al pagamento della tassa e delle spese di giudizio. Lo ha per contro prosciolto dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà.
C.
Il 30 agosto 2004 A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) una domanda d'indennità secondo l'art. 317 CPP/TI, chiedendo la rifusione delle spese di patrocinio, di quelle processuali, nonché della perdita di guadagno per complessivi fr. 4'552,65 oltre interessi.
La Corte cantonale, statuendo il 7 dicembre 2005, ha respinto l'istanza. Ha in sostanza rilevato che il reato dal quale l'accusato era stato prosciolto riguardava lo stesso complesso di fatti oggetto dell'imputazione di infrazione alle norme della circolazione stradale. Poiché egli era comunque stato condannato per questa imputazione, non poteva essergli riconosciuta alcuna indennità.
D.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 16 gennaio 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico chiede di respingere il ricorso.
Diritto:
1.
Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, il ricorso è di massima ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 87 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
2.
2.1 Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), perché non si sarebbe potuto esprimere sulla contestata accusa di circolazione in stato di ebrietà prima dell'emanazione del decreto d'accusa.
2.2 Questa contestazione non riguarda tuttavia la procedura d'indennità secondo l'art. 317 CPP/TI, oggetto del presente litigio, bensì il procedimento penale sfociato nella sentenza 2 luglio 2004 del giudice della Pretura penale. L'eventuale violazione di diritti di parte nell'ambito del procedimento penale andava innanzitutto contestata in quel procedimento: presentata per la prima volta con il gravame qui in esame, la censura è inammissibile per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (cfr. art. 86 cpv. 1 OG). In ogni modo, premesso che il ricorrente non sostiene che il decreto d'accusa sarebbe stato emanato disattendo le modalità procedurali previste dagli art. 207 e 207a CPP/TI (cfr. Edy Meli, La promozione dell'accusa e l'eccezione dell'art. 207a CPP, in: RtiD I-2005, pag. 379 segg.), l'imputato ha potuto esprimersi in sede di dibattimento su tutte le accuse mosse nei suoi confronti, sicché il suo diritto di essere sentito è comunque stato ossequiato dalle autorità cantonali (DTF 126 I 19 consid. 2c e d).
3.
3.1 Il ricorrente ritiene arbitraria la conclusione della CRP secondo cui le imputazioni indicate nel decreto d'accusa e quella per la quale è per finire stato condannato dal giudice della Pretura penale riguardavano gli stessi fatti. Sostiene che le accuse formulate a suo carico con il decreto d'accusa sarebbero cadute al dibattimento, per cui il suo proscioglimento dovrebbe essere considerato come totale. A mente del ricorrente, il versamento di un'indennità sarebbe inoltre giustificato dal fatto che la pena inflittagli è stata sensibilmente inferiore rispetto a quella proposta dal Procuratore pubblico.
3.2 Secondo l'art. 317 CPP/TI l'accusato prosciolto ha diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. In una sentenza del 25 febbraio 2005 (causa 1P.353/2004), richiamata anche dal ricorrente, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire sulla questione del diritto a un'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI nel caso di un proscioglimento parziale dell'accusato. Ha ritenuto arbitrario negare di principio un simile indennizzo a un imputato condannato per infrazione alle norme della circolazione stradale ma prosciolto dall'accusa di guida in stato di ebrietà, dopo che, riguardo a quest'ultimo reato, gli era stata prospettata con il giudizio di condanna di primo grado una nuova fattispecie non contemplata nel decreto di accusa e non strettamente connessa con i fatti inizialmente perseguiti. La guida in stato di ebrietà era infatti stata, in quel caso, di per sé confermata dal primo giudice di merito, che tuttavia aveva ritenuto ch'essa non fosse stata commessa contestualmente alla perdita di padronanza del veicolo, come risultava dal decreto d'accusa, bensì in altre circostanze di tempo e di luogo. Nella causa citata, la nuova imputazione aveva quindi comportato, dopo il primo processo, l'avvio di una procedura indipendente, limitata all'accusa di guida in stato di ebrietà, sfociata infine in un proscioglimento, dopo che l'accusato aveva dovuto sostenere un onere difensivo supplementare non irrilevante (sentenza 1P.353/2004, citata, consid. 2.4).
3.3 La fattispecie in esame diverge chiaramente da quella oggetto della citata sentenza e, del resto, nemmeno il ricorrente pretende che vi siano analogie decisive ai fini del presente giudizio. Risulta in effetti che in sede dibattimentale l'accusa di circolazione in stato di ebrietà è subito apparsa fragile. La stessa è inoltre sempre stata riferita al momento della perdita di padronanza del veicolo e quindi al contesto dell'incidente avvenuto il 27 luglio 2003 a Gudo, costitutivo di infrazione alle norme della circolazione stradale. In sostanza, per il complesso dei fatti in esame, è venuto a cadere al dibattimento esclusivamente il preteso stato di ebrietà del ricorrente, che è comunque stato condannato per l'infrazione della LCStr. Pertanto la CRP, senza incorrere nell'arbitrio, ha ammesso una stretta connessione tra il reato oggetto della condanna e quello oggetto del proscioglimento. Una connessione era del resto stata riconosciuta, e il diniego dell'indennità ritenuto legittimo, anche nella causa 1P.353/2004 per la fase dell'inchiesta e per quella del primo dibattimento, allorché le imputazioni erano ancora riferite alla medesima fattispecie. In queste circostanze, il rifiuto di considerare il ricorrente "prosciolto" ai sensi dell'art. 317 CPP/TI non è manifestamente insostenibile, non essendo al proposito sufficiente il fatto che la condanna inflitta sia stata per finire inferiore alla pena proposta dal Procuratore pubblico. Per le esposte motivazioni, il diniego di un'indennità sulla base dell'art. 317 CPP/TI non viola quindi il divieto dell'arbitrio (cfr., su questa nozione, DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e rispettivi rinvii).
4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 marzo 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: