BGer I 342/2004 |
BGer I 342/2004 vom 27.03.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 342/04
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Sentenza del 27 marzo 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
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Parti
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P.________, ricorrente, rappresentato dalla Società di Soccorso Senza Confine, 6917 Barbengo
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 12 maggio 2004)
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Fatti:
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A.
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P.________, nato nel 1948, sino a fine aprile 2001 autista di trasporti internazionali, in data 20 agosto 2001 ha presentato una domanda volta al conseguimento di una rendita AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a depressione e attacchi di panico.
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Preso atto delle conclusioni di un referto peritale affidato al dott. D.________ dell'Organizzazione X.________ che, posta la diagnosi di sindrome depressiva di media gravità accompagnata da un disturbo di attacchi di panico (ICD 10 F32.11 e F41.0) attualmente in remissione, attestava una piena capacità lavorativa nell'attività abituale di autista di veicoli pesanti come pure in occupazioni sostitutive, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), mediante decisione del 26 marzo 2003, ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° luglio 2001 al 30 novembre 2002.
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Il provvedimento è stato sostanzialmente confermato il 14 luglio 2003 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato, che chiedeva l'assegnazione di una rendita intera oltre il novembre del 2002.
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B.
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Assistito dall'avv. Renata Loss Campana, l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 12 maggio 2004, ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'UAI.
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C.
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Sempre patrocinato dall'avv. Renata Loss Campana, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, oltre a riproporre la richiesta di erogazione di una rendita intera AI ulteriormente al novembre 2002, chiede in via subordinata l'allestimento di una perizia giudiziaria. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Pendente causa, la Società di Soccorso Senza Confine ha informato il Tribunale federale delle assicurazioni di avere assunto il patrocinio del ricorrente al posto dell'avv. Renata Loss Campana, cui il mandato era stato revocato.
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Diritto:
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1.
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Oggetto del contendere è l'assegnazione al ricorrente di una rendita (intera) AI anche dopo il 30 novembre 2002.
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2.
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La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2). Ne discende che nel caso in esame si applicano da un lato le norme materiali in vigore fino al 31 ,dicembre 2002, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 14 luglio seguente, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano invece applicazione le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1; per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).
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3.
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Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha già compiutamente illustrato le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, esponendo in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003), il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA e art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002; cfr. pure DTF 128 V 30 consid. 1), nonché i compiti del medico nell'ambito di questa determinazione (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimento).
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A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che fino al 31 dicembre 2003 il diritto alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera era subordinato all'esistenza di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66 2/3%, e che nel caso di assicurati attivi, il grado d'invalidità viene di massima stabilito sulla base di un raffronto del reddito ipotetico conseguibile senza invalidità con quello realizzabile da invalido.
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È inoltre utile ricordare che, secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 9 aprile 2002 in re L., I 379/01, consid. 3b).
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A tal proposito occorre rilevare che una perizia di parte non ha di principio lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del perito incaricato dal tribunale o dall'amministrazione (DTF 125 V 354 consid. 3c).
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4.
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Nell'evenienza concreta, il ricorrente è stato sottoposto in sede amministrativa ad una perizia psichiatrica messa in atto dagli specialisti dell'Organizzazione X.________ (referto 21 agosto 2002 dei dottori D.________ e M.________). Dalle indagini esperite è emerso in sostanza che i disturbi psichici lamentati dall'interessato più non erano, all'epoca della soppressione della rendita, suscettibili di pregiudicarne le capacità lavorative, nell'attività abituale di autista di veicoli pesanti come pure in occupazioni sostitutive. Gli specialisti hanno poi confermato queste conclusioni in un successivo complemento del 9 luglio 2003.
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Dopo attento esame degli atti all'incarto, questa Corte non può che concordare con il Tribunale cantonale, il quale a ragione ha fondato il proprio giudizio sulla perizia in questione. In particolare, contrariamente alle censure ricorsuali, il referto degli specialisti D.________ e M.________ non evidenzia contraddizioni. La diagnosi di sindrome depressiva di media gravità in fase di remissione non è - come giustamente rileva anche l'UAI in sede di risposta al ricorso di diritto amministrativo - incompatibile con l'affermazione degli stessi sanitari secondo cui il paziente presenterebbe un quadro depressivo attualmente qualificabile come leggero. Né si può affermare che il rapporto sia incompleto, si fondi su accertamenti di fatto errati o giunga a conclusioni non motivate o non convincenti. Infine, esso neppure è suscettibile di essere messo in discussione dalla rimanente documentazione medica all'inserto.
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Nemmeno può essere accolta la richiesta subordinata dell'insorgente tendente all'allestimento di una perizia giudiziaria. Se infatti, come in concreto, gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b e 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
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5.
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Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela. Condividendo la valutazione operata dall'amministrazione, il primo giudice ha correttamente ritenuto che almeno dal mese di agosto 2002 - mese in cui gli specialisti dell'Organizzazione X.________ hanno reso il proprio referto peritale dichiarando il ricorrente pienamente abile al lavoro - la capacità lucrativa di P.________ sarebbe migliorata in maniera tale da giustificare la soppressione, a far tempo dal 1° dicembre 2002, della prestazione. Le citate risultanze peritali permettono in sostanza di concludere che l'interessato, a partire da fine novembre 2002, sfruttando le capacità di cui dispone, sarebbe stato in grado, sia nell'attività abituale che in qualsiasi altra attività sostitutiva confacente, di conseguire un reddito escludente il riconoscimento di una rendita, prestazione questa che, come già detto in precedenza, presuppone un'invalidità (e cioè un'incapacità di guadagno) pari almeno al 40%.
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Giova ancora rilevare che, secondo giurisprudenza, in caso di assegnazione di una prestazione decrescente o temporanea, la data della modifica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a cpv. 1 OAI (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003) - vale a dire in coincidenza con il miglioramento duraturo, per almeno tre mesi e senza notevoli interruzioni, della capacità al guadagno dell'assicurato - e non secondo l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI dal momento che non si è propriamente in presenza di una revisione della rendita in senso stretto (DTF 106 V 16 consid. 3a; VSI 2001 pag. 158 consid. 3c in fine).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 27 marzo 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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