BGer 2A.484/2005 |
BGer 2A.484/2005 vom 30.03.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.484/2005 /biz
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Sentenza del 30 marzo 2006
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Merkli, presidente,
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Betschart e Locher, giudice supplente,
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cancelliere Bianchi.
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Parti
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A.A.________ e B.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
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Presidente della Camera di diritto tributario
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del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
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Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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imposta federale diretta e imposta cantonale 2003
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(valore locativo),
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ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 14 luglio 2005 dal Presidente della
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Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.A.________ è proprietario della particella xxx di Y.________, situata nel nucleo vecchio del Comune, su cui è ubicata una casa d'abitazione unifamiliare di tre piani. Sprovvisto di riscaldamento centralizzato, l'edificio comprende, oltre alla cucina e a due servizi igienici, un soggiorno, una sala (con camino) e tre camere da letto, ripartiti su una superficie di 119 mq per piano. Lo stabile è stato ristrutturato dal proprietario attuale verso la metà degli anni novanta. Con decisione del 6 ottobre 2000, il Tribunale delle espropriazioni della giurisdizione sopracenerina ne ha fissato il relativo nuovo valore di stima ufficiale in fr. 282'500.-- (tenendo conto del rustico esistente sul fondo e del terreno annesso il mappale è stato valutato, nel suo complesso, fr. 322'600.--).
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B.
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Nella loro dichiarazione d'imposta del 31 agosto 2004, riferita all'anno fiscale 2003, A.A.________ e B.A.________ hanno esposto per l'abitazione un valore locativo di fr. 5'000.--. Il competente ufficio circondariale di tassazione, nella notifica emanata il 22 settembre 2004, ha tuttavia elevato questo valore a fr. 14'800.--. In parziale accoglimento del reclamo interposto dai contribuenti, con decisione dell'8 aprile 2005 il valore locativo è stato corretto in fr. 14'000.--, corrispondente all'incirca al 5 per cento del valore di stima di fr. 282'500.--. Gli interessati si sono ulteriormente aggravati dinanzi alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino, il cui Presidente ha però respinto l'impugnativa con sentenza del 14 luglio 2005.
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C.
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Il 12 agosto 2005 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, concernente sia l'imposta cantonale che l'imposta federale diretta. Chiedono implicitamente che il giudizio del Presidente della Camera di diritto tributario venga annullato e che il valore locativo per l'abitazione venga fissato tra fr. 8'000.-- e fr. 10'000.--.
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D.
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La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo) postulano la reiezione del gravame, mentre la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello rinuncia a presentare osservazioni.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 364 consid. 1).
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In via preliminare va rilevato che le sentenze del Tribunale federale sono di regola redatte nella lingua ufficiale in cui è stata prolata la decisione impugnata (art. 37 cpv. 3 OG). Nonostante l'atto di ricorso sia formulato - peraltro legittimamente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG) - in tedesco, non vi è motivo di derogare all'accennato principio, né l'insorgente invero lo pretende. Il presente giudizio viene di conseguenza steso in lingua italiana (DTF 124 III 205 consid. 2; sentenza 2P.63/2004 del 3 marzo 2005, in: RDAT II-2005 n. 23t, consid. 2; cfr. anche DTF 131 I 145 consid. 1).
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I. Imposta federale diretta
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2.
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2.1 Nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, l'avversata pronuncia della Camera di diritto tributario costituisce una decisione di ultima istanza cantonale (cfr. art. 4 cpv. 6 del regolamento ticinese, del 18 ottobre 1994, di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta) fondata sul diritto pubblico federale, impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 97 cpv. 1 e 98 lett. g OG, art. 5 PA e art. 146 della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]). Quali contribuenti direttamente interessati, in base all'art. 103 lett. a OG i ricorrenti sono senz'altro legittimati a ricorrere. Tempestivo e presentato nelle dovute forme, il gravame è pertanto ammissibile.
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2.2 Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, che comprende anche l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), nonché l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati appurati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG).
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Nell'ambito della procedura del ricorso di diritto amministrativo, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale. Conformemente all'art. 114 cpv. 1 OG, esso non è legato alle conclusioni delle parti e può accogliere o respingere il ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati (DTF 131 II 361 consid. 2; 130 III 707 consid. 3.1; 130 I 312 consid. 1.2).
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3.
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3.1 All'imposta sul reddito sottostà la totalità dei proventi, periodici o unici (art. 16 cpv. 1 LIFD). Imponibile è anche il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà; tale valore viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente (art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LIFD). Da questa norma, in combinazione con l'art. 16 cpv. 2 in fine LIFD, risulta che il valore locativo deve sostanzialmente corrispondere al valore di mercato, anche se sotto questo profilo può comunque sussistere un certo margine di oscillazione (DTF 131 I 377 consid. 2.2; 124 I 145 consid. 3a; 123 II 9 consid. 4b). In mancanza di proprietà immobiliari comparabili, il valore locativo deve essere stimato secondo criteri oggettivi. La giurisprudenza del Tribunale federale riconosce che è escluso di poter stabilire in ogni singolo caso il valore locativo in ragione di una ben precisa percentuale del valore venale (DTF 125 I 65 consid. 3c). Il ricorso a determinati parametri forfettari è imprescindibile, considerato che quella di tassazione rappresenta una procedura di massa, in cui occorre tener conto anche di aspetti di praticabilità e di economicità dell'attività amministrativa. In questo senso, per semplificare il procedimento, sono ammesse soluzioni schematiche, anche se in tal modo vengono forzatamente trascurate le specificità dei singoli casi e non viene perfettamente garantita la parità di trattamento (sentenza 2P.36/1999 del 3 novembre 2000, in: Pra 2001 n. 98, consid. 2c; cfr. anche: DTF 131 I 291 consid. 3.2.1 e 3.2.2; 128 I 240 consid. 2.3; 125 I 65 consid. 3c).
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L'Amministrazione federale delle contribuzioni ammette anche per l'imposta federale diretta l'accertamento del valore locativo in base a valutazioni cantonali (cfr. le direttive dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'accertamento del valore locativo delle case d'abitazione occupate dal proprietario, datanti del 25 marzo 1969 ma tuttora valide, in: ASA 38 pag. 113 segg., in part. pag. 118 [la versione italiana è reperibile all'indirizzo Internet: www.estv.admin.ch/data/dvs/index/i/ index.htm]). Uno dei metodi possibili consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili, come precisamente avviene nel Canton Ticino (cfr. art. 20 cpv. 2, seconda frase, della legge tributaria ticinese, del 21 giugno 1994 [LT]; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 89 seg. ad art. 21). Secondo le "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2003B delle persone fisiche" (cifra 5.1; cfr.: www.ti.ch/dfe/ dc/imposte/persone_fisiche), il valore locativo delle case unifamiliari viene stabilito, di regola, in ragione del 5 percento del valore di stima (nella misura in cui la valutazione è avvenuta tra il 1° gennaio 1991 e il 1° gennaio 2003 e concerne stabili situati in Comuni, come Y.________ [cfr. cifra 28 delle "Istruzioni"], in cui dopo il 1991 non è stata intrapresa alcuna revisione generale delle stime).
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3.2 Nel caso concreto, l'Ufficio circondariale di tassazione di Biasca, nell'ambito della procedura di reclamo, ha determinato il valore locativo dell'abitazione dei ricorrenti applicando il parametro del 5 percento del valore di stima. Considerato che quest'ultimo è stato fissato dal Tribunale delle espropriazioni con giudizio del 6 ottobre 2000 in fr. 282'500.--, il valore locativo è stato calcolato in fr. 14'125.--, arrotondati per difetto a fr. 14'000.--.
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I ricorrenti criticano questo dato, sostenendo che l'istanza precedente avrebbe valutato in modo errato le particolarità specifiche della loro proprietà come, tra l'altro, la sua posizione geografica lontana dalle linee dei mezzi pubblici ed esposta ad immissioni, la struttura vecchia e il livello di comfort modesto dell'edificio o ancora l'assenza di allacciamento alle rete delle canalizzazioni. Questi aspetti si rapportano tuttavia ad accertamenti di fatto che il Tribunale federale può esaminare solo in caso di lacune qualificate, ossia di errori manifesti (cfr. consid. 2.2), ritenuto peraltro che esso si impone un particolare riserbo nella valutazione di circostanze locali (sentenza 2A.752/2004 del 5 settembre 2005, consid. 3.2). Per di più, nella fattispecie il Tribunale delle espropriazioni ha esperito un sopralluogo, sulla base del quale ha stabilito in maniera dettagliata la stima ufficiale della casa unifamiliare dei ricorrenti. Nell'ambito di detta procedura sono stati senza dubbio soppesati in misura adeguata e sufficiente le peculiarità del caso specifico, tant'è che la stima è stata ridotta in maniera importante per rapporto alle valutazioni della relativa autorità inferiore, come ha rettamente rimarcato la Corte cantonale. In quest'ottica, risulterebbe oggettivamente ingiustificato tener conto delle addotte specificità ancora una volta, cumulativamente, nell'ambito della determinazione del valore locativo.
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I ricorrenti accennano pure alla situazione professionale del marito, che non potrebbe usufruire durevolmente dell'abitazione, risiedendo durante la settimana nella Svizzera tedesca per ragioni professionali. Questa circostanza non ha tuttavia alcuna influenza sull'"utilizzazione effettiva dell'abitazione al domicilio del contribuente" nel senso dell'art. 21 cpv. 2 LIFD. Un utilizzo temporaneamente meno intenso non legittima infatti la concessione di una riduzione (cfr. lettera-circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 7 luglio 1994, citata in: Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea 2001, n. 73 ad art. 21; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., n. 94 ad art. 21), a prescindere dal fatto che la moglie, professionalmente attiva in Ticino, abita comunque in maniera stabile e permanente nell'abitazione familiare.
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La determinazione del valore locativo in fr. 14'000.-- appare di conseguenza senz'altro sostenibile. Per quanto concerne l'imposta federale diretta, il ricorso di diritto amministrativo deve perciò essere respinto.
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II. Imposta cantonale
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4.
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4.1 L'impugnata decisione della Camera di diritto tributario concerne altresì la determinazione degli elementi imponibili ai fini dell'imposta cantonale 2003. A questo proposito, il giudizio verte su un aspetto disciplinato nel titolo secondo della legge federale, del 14 dicembre 1990, sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14). In base all'art. 73 LAID, simili decisioni possono essere impugnate al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. Tempestiva e presentata da persone che dispongono pacificamente della potestà ricorsuale (cfr. art. 73 cpv. 2 LAID), l'impugnativa è pertanto di massima ammissibile anche da questo profilo.
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4.2 Diversamente che in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 114 cpv. 2 OG), il Tribunale federale non può tuttavia che annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 73 cpv. 3 LAID; DTF 131 II 1 consid. 2.3; 130 II 509 consid. 8.3). Nella misura in cui i ricorrenti formulano richieste diverse o più estese del semplice annullamento della pronuncia della Corte cantonale, il ricorso risulta perciò irricevibile.
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5.
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5.1 In relazione alla clausola generale sui redditi imponibili (art. 15 LT) ed al reddito da sostanza immobiliare (art. 20 cpv. 1 lett. b LT), il tenore delle disposizioni della legge tributaria del Cantone Ticino è identico a quelle delle corrispondenti norme della LIFD (art. 16 cpv. 1, 21 cpv. 1 lett. b LIFD). Il diritto cantonale è inoltre pienamente conforme all'art. 7 cpv. 1 e 2 LAID. In questa misura, le considerazioni esposte a proposito dell'imposta federale diretta valgono pertanto per analogia anche per l'imposta cantonale.
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5.2 Distanziandosi dal testo dell'art. 21 cpv. 2 LIFD, l'art. 20 cpv. 2 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni; aggiunge inoltre che per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. Di conseguenza, secondo le "Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 2003B delle persone fisiche", il valore locativo deve ammontare mediamente al 60-70 per cento del valore di mercato della pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un immobile analogo (cifra 5.1). Le percentuali indicate costituiscono dei parametri di riferimento deducibili dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 128 I 240 consid. 2, con rinvii) e vanno intese come limiti superiori ma anche inferiori.
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In concreto, sulla base delle pigioni effettivamente pagate per oggetti immobiliari comparabili, ossia con valori di stima simili, la Corte cantonale ha dimostrato in maniera convincente che il controverso valore locativo si situa perfettamente all'interno della fascia determinante. La stessa autorità ha inoltre osservato a ragione che l'ammontare delle pigioni su cui si è fondato il Tribunale delle espropriazioni per stabilire il valore di reddito dell'immobile (fr. 13'200.--) si discosta solo in maniera insignificante dall'importo in contestazione.
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Il valore locativo di fr. 14'000.-- si rivela pertanto adeguato pure dal profilo dell'imposta cantonale. Anche laddove si riferisce a quest'ultima, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo deve perciò essere respinto.
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III. Spese e ripetibili
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6.
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Visto l'esito del procedimento, le spese processuali della sede federale vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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In relazione all'imposta federale diretta, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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In relazione all'imposta cantonale, il ricorso di diritto amministrativo è respinto, nella misura in cui è ammissibile.
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3.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido.
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4.
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Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e al Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
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Losanna, 30 marzo 2006
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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