Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.25/2006 /biz
Sentenza dell'11 aprile 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino,
Pretura penale del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 1, 6500 Bellinzona.
Oggetto
infrazione alle norme della circolazione stradale,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 dicembre 2005 dal Presidente della Pretura penale
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisione del 10 dicembre 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha riconosciuto A.A.________ colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e gli ha inflitto una multa di fr. 100.--. Gli rimproverava di essere circolato il 25 febbraio 2004 a Lugano, con la vettura targata xxx, usando durante la guida un telefono cellulare senza dispositivo "mani libere". Per tale infrazione, la Sezione della circolazione aveva precedentemente abbandonato un procedimento contravvenzionale avviato nei confronti della madre B.A.________, detentrice del veicolo, ritenuta estranea ai fatti poiché secondo l'agente di polizia che aveva accertato l'infrazione il conducente era di sesso maschile.
B.
A.A.________ è insorto il 17 dicembre 2004 dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino, contestando in particolare di essere l'autore dell'infrazione. Il presidente della Pretura penale, dopo avere disposto l'interrogatorio testimoniale di C.A.________, fratello di B.A.________, il quale ha riferito che la vettura in questione viene utilizzata solo dalla sorella e dal figlio della stessa, con sentenza del 13 dicembre 2005 ha respinto il ricorso e confermato la decisione dipartimentale. Ha inoltre posto a carico di A.A.________ la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.--.
C.
A.A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Propone inoltre di accogliere il suo gravame contro la decisione dipartimentale, di annullarla e di riconoscergli fr. 500.-- per ripetibili della sede cantonale. Il ricorrente postula in via alternativa di rinviare gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio, previa assunzione delle prove richieste. Fa valere una violazione degli art. 9, 29, 30 e 32 Cost., nonché dell'art. 6 CEDU. Chiede altresì di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D.
Il presidente della Pretura penale rileva di avere richiesto l'audizione del testimone sulla base della procedura applicabile per le contravvenzioni e di avere concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi sulla deposizione. Precisa inoltre che l'infrazione è stata commessa il 25 febbraio 2004, mercoledì delle Ceneri, e non il 25 febbraio 2005 come contenuto nel ricorso. La Sezione della circolazione comunica di condividere le conclusioni del giudizio impugnato.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 131 II 364 consid. 1, 352 consid. 1).
1.1 Le censure di violazione del diritto di essere sentito, del divieto dell'arbitrio, del principio "in dubio pro reo" e della garanzia di un giudice indipendente e imparziale sono proponibili, trattandosi di diritti costituzionali dei cittadini, con il ricorso di diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP, art. 84 cpv. 1 lett. a OG; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a; Robert Hauser/ Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea 2005, pag. 541 segg.).
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994; LPContr), il ricorso di diritto pubblico adempie pure gli ulteriori requisiti di ammissibilità (art. 86 cpv. 1, 87 e 89 cpv. 1 OG). Poiché solo la decisione dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto del ricorso di diritto pubblico, le critiche riguardanti un'insufficiente istruttoria da parte della Sezione della circolazione non possono essere esaminate. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
1.3 Per la natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale, salvo eccezioni che non si verificano in concreto, può soltanto annullare la sentenza impugnata (DTF 131 I 291 consid. 1.4, 129 I 173 consid. 1.5 e rinvio). Nella misura in cui il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, segnatamente la riforma dello stesso e l'attribuzione di ripetibili della sede cantonale, il gravame è irricevibile.
2.
2.1 Il ricorrente rimprovera al giudice cantonale una violazione del diritto di essere sentito, per avere rifiutato l'audizione di B.A.________ e un confronto con l'agente denunciante. Sostiene che la madre avrebbe potuto confermare ch'egli non sarebbe il solo parente ad utilizzare regolarmente l'autovettura a lei intestata, che il giorno dell'infrazione egli non sarebbe comunque stato alla guida della stessa e che non si potrebbe nemmeno escludere che la detentrice avrebbe per finire rivelato il nome del conducente. Secondo il ricorrente, un suo confronto con l'agente denunciante avrebbe inoltre consentito di verificare le caratteristiche del conducente, segnatamente se questi corrispondesse effettivamente a lui.
2.2 Il diritto di essere sentito, sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare all'assunzione stessa o perlomeno di potersi esprimere sui suoi risultati, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione (DTF 126 I 15 consid. 2a, 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 520 segg.). Tale diritto non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell'ambito della valutazione anticipata delle prove, segnatamente riguardo alla rinuncia a interrogare determinati testimoni, all'autorità compete un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso d'arbitrio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 115 Ia 8 consid. 3a, 97 consid. 5b pag. 101, 106 Ia 161 consid. 2b in fine; sentenza 1P.585/2001 del 9 novembre 2001, consid. 4, pubblicata in RDAT I-2002, n. 83, pag. 529 segg.).
2.3 Premesso che l'audizione di B.A.________ e il confronto con l'agente denunciante sono stati esplicitamente chiesti dal ricorrente solo con le sue osservazioni del 16 agosto 2005 al verbale d'interrogatorio di C.A.________, il presidente della Pretura penale ha fondato la colpevolezza del ricorrente essenzialmente sulla deposizione di questo testimone, ritenendola chiara e sufficiente, rinunciando quindi ad interrogare altri parenti. Nelle sue osservazioni al rapporto di contravvenzione, B.A.________, invocando l'art. 125 CPP/TI, si era limitata ad addurre genericamente che alla guida della vettura vi sarebbe stato un parente, rifiutandosi di rivelarne l'identità o di fornire ulteriori precisazioni. Inoltre, nella dichiarazione scritta del 10 agosto 2005, essa ha semplicemente ribadito che il figlio A.A.________ non sarebbe l'unico parente a utilizzare la sua automobile, dicendosi disponibile a confermarlo in sede testimoniale. Di fronte alla chiara e inequivocabile deposizione di C.A.________, la generica indicazione dell'esistenza di un convivente della detentrice e di ulteriori parenti non è decisiva per la causa. Il giudice cantonale poteva quindi, senza incorrere nell'arbitrio, ritenere irrilevante l'interrogatorio di B.A.________ e rinunciare perciò ad eseguirlo. L'identità di taluni altri parenti è peraltro addotta dal ricorrente soltanto ora, dopo avere atteso l'esito della procedura cantonale, violando quindi il principio della buona fede processuale (cfr. DTF 121 I 30 consid. 5f). D'altra parte, il presidente della Pretura penale non ha condannato il ricorrente perché sarebbe stato riconosciuto dall'agente di polizia. La segnalazione di questi è in effetti stata ritenuta rilevante sostanzialmente riguardo al fatto che il conducente era un uomo, circostanza che emerge altresì dall'avviso di contravvenzione steso dall'agente, e che non è stata seriamente posta in discussione né dalla detentrice né dal ricorrente medesimo dinanzi alla precedente istanza. Il rifiuto di eseguire un confronto con l'agente denunciante, sulla base di un apprezzamento anticipato della sua rilevanza, resiste quindi alle critiche di violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio. Tale rifiuto nemmeno viola l'art. 6 n. 3 lett. d CEDU invocato dal ricorrente, che non esclude la possibilità di negare l'interrogatorio sia di testimoni a carico, la cui deposizione non è decisiva, sia a discarico, fondandosi sull'apprezzamento anticipato della loro rilevanza (DTF 129 I 151 consid. 3.1, 125 I 127 consid. 6c/cc-dd).
3.
3.1 Il ricorrente rimprovera al giudice cantonale di non avergli offerto la possibilità di partecipare all'audizione di C.A.________, come prevederebbe invece l'art. 57 CPP/TI. Sostiene inoltre che questi non avrebbe dovuto essere considerato quale testimone, bensì quale indiziato siccome potenziale conducente del veicolo.
3.2 Ora, il ricorrente si è espresso con le osservazioni del 16 agosto 2005 sul verbale d'interrogatorio di C.A.________ e, in quella sede, non ha preteso di porre domande al teste né di farlo nuovamente interrogare alla sua presenza, rinunciando quindi perlomeno implicitamente a procedere in questo senso. Invocando per la prima volta in questa sede una pretesa violazione degli art. 57 cpv. 1 CPP/TI e 6 n. 3 lett. d CEDU, il ricorrente viola ancora una volta la buona fede processuale (DTF 121 I 30 consid. 5f). D'altra parte, l'interrogatorio di C.A.________ non risulta inficiato da vizi di natura formale, essendo in particolare stato preventivamente informato della sua facoltà di rifiutarsi di rispondere, segnatamente alle domande la cui risposta avrebbe potuto comportare l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti o di quelli di un parente (art. 125 e 126 CPP/TI). Contrariamente all'opinione del ricorrente, il solo fatto di essere parente della detentrice del veicolo non lo rendeva seriamente sospettato dell'infrazione, sicché non si imponeva di interrogarlo quale indiziato (cfr. DTF 98 IV 212 consid. 1; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 262, n. 1175). La questione rivestirebbe comunque una rilevanza essenzialmente per il testimone stesso, per il quale un eventuale adempimento del reato di falsa testimonianza potrebbe essere dubbio qualora fosse stato interrogato a torto in quella veste (art. 307 CP; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a ed., Zurigo 1997, n. 6 all'art. 307; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 152, n. 8).
4.
4.1 Il ricorrente lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove. Critica essenzialmente il fatto che il giudice cantonale si sia fondato sulla segnalazione di un agente di polizia e abbia ritenuto affidabile la deposizione di C.A.________, omettendo d'altra parte di prendere in considerazione la dichiarazione 10 agosto 2005 della detentrice della vettura.
4.2 Come visto, il presidente della Pretura penale non ha però fondato la colpevolezza del ricorrente sul fatto ch'egli sarebbe stato riconosciuto dall'agente di polizia e non ha quindi attribuito alla segnalazione di quest'ultimo un peso decisivo. Tale segnalazione era in effetti rilevante essenzialmente riguardo alla presenza di una persona di sesso maschile alla guida della vettura, ciò che risulta in particolare dall'avviso di contravvenzione 25 febbraio 2004 e dal rapporto di contravvenzione 16 marzo 2004 dell'agente. L'accertamento secondo cui il conducente era un uomo non è quindi in contrasto con gli atti o manifestamente insostenibile, come è del resto stato riconosciuto dallo stesso ricorrente nelle osservazioni del 16 agosto 2005 dinanzi alla precedente istanza per addurre l'estraneità ai fatti di sua madre. Limitandosi a sostenere che la deposizione di C.A.________ sarebbe inaffidabile, siccome quale fratello di B.A.________ dovrebbe essere considerato potenziale conducente e pertanto possibile autore dell'infrazione, il ricorrente non sostanzia l'arbitrio da parte del giudice cantonale nell'apprezzamento di questa prova. L'arbitrio è infatti ravvisabile solo quando sia stato manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o sia stato omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi disponibili, siano state fatte delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii). Queste condizioni non risultano realizzate in concreto: la generica dichiarazione scritta 10 agosto 2005 della detentrice del veicolo circa l'esistenza di altri imprecisati parenti, che avrebbero utilizzato la sua vettura in circostanze non specificate, non è idonea a sminuire la rilevanza della chiara deposizione di C.A.________, che ha dichiarato di possedere due sue vetture e di non avere mai guidato quella della sorella, che viene utilizzata solo da lei e dal nipote ricorrente. Senza incorrere nell'arbitrio né violare il principio "in dubio pro reo" il giudice cantonale poteva quindi ritenere che l'infrazione fosse imputabile al ricorrente.
4.3 Alla luce di queste considerazioni, il giudizio impugnato non viola nemmeno la garanzia di un giudice indipendente e imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost.), ritenuto che il ricorrente non adduce sospetti oggettivi di prevenzione del giudice cantonale, limitandosi a fondare una pretesa parzialità di questo magistrato sulla base del diniego di assumere le prove richieste e su asseriti accertamenti errati. Come risulta dai considerandi esposti, il presidente della Pretura penale non è però incorso in errori procedurali, che peraltro solo eccezionalmente potrebbero fondare un motivo di ricusa, segnatamente quando fossero particolarmente grossolani e ripetuti (DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20 e rinvii). Né la precedente istanza era tenuta a indicare la possibilità di impugnare il suo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale: l'obbligo per l'autorità cantonale di indicare i rimedi giuridici previsto dall'art. 251 cpv. 2 PP concerne infatti essenzialmente il ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale (art. 268 segg. PP; DTF 119 IV 330 consid. 1c; ZBJV 137/2001, pag. 160; Karl Spühler, Die Praxis der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 135, n. 435/436). L'assenza di indicazioni riguardo al rimedio del ricorso di diritto pubblico non è d'altra parte stata di pregiudizio per il ricorrente, che ha tempestivamente impugnato in questa sede con il gravame corretto la decisione cantonale.
5.
5.1 Il ricorrente ritiene infine arbitrario l'accollamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese di fr. 200.--, fissate dal giudice cantonale tenendo conto dell'istruttoria svolta e del dispendio dovuto al suo atteggiamento ostruzionista. Reputa inoltre ingiustificato il rimprovero.
5.2 Ora, contrariamente all'opinione del ricorrente, un'istruttoria è effettivamente stata eseguita dinanzi all'ultima istanza cantonale, la quale ha ordinato l'interrogatorio di C.A.________ determinandone l'oggetto e ha dato al ricorrente la possibilità di esprimersi su tale atto istruttorio. Questo aspetto non necessita comunque di ulteriore disamina siccome l'importo complessivo delle spese giudiziarie stabilito dal giudice cantonale (fr. 500.--) è inferiore in misura apprezzabile al limite massimo di fr. 1'000.-- previsto dall'art. 15 cpv. 2 LPContr. Considerata la totale soccombenza del ricorrente, esso non è manifestamente insostenibile.
6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame sin dall'inizio privo di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG; DTF 122 I 267 consid. 2b). Tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione e alla Pretura penale del Cantone Ticino.
Losanna, 11 aprile 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: