BGer 1A.167/2005 |
BGer 1A.167/2005 vom 19.04.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.167/2005 /biz
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Sentenza del 19 aprile 2006
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________AG,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Olivier Corda,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione,
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Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, casella postale, 6900 Lugano 3.
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Oggetto
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Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 13 maggio 2005 dal Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha presentato alla Svizzera, il 19 gennaio 2004, una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito del procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________ e altre persone, per i reati di bancarotta fraudolenta propria e impropria, falso in bilancio e truffa aggravata. Dalle indagini esperite risulterebbe che B.________, presidente del Consiglio di amministrazione di E.________SpA di Firenze, fallita il 20 marzo 2002, avrebbe, in concorso con C.________, presidente della F.________SpA, e D.________, falsificato il bilancio dell'anno 2000 e altre comunicazioni sociali di E.________SpA, inserendovi crediti derivanti da centinaia di fatture per 27 miliardi di lire. Egli avrebbe utilizzato detti crediti per conseguire anticipazioni dalle banche, per attirare azionisti sottoscrittori e provocato il dissesto finanziario della società. B.________ avrebbe inoltre operato ingenti distrazioni di fondi da E.________SpA, principalmente a vantaggio di F.________SpA, oltre che sotto forma di "tangenti", acquistando per il tramite della prima società dalle società svizzere A.________AG e G.________L.L.C., su incarico di F.________SpA, buoni viaggio o vacanze destinati ai clienti di quest'ultima a scopo promozionale, corrispondendoli anche quando in realtà l'utilizzazione da parte dei clienti non avveniva. Il denaro proveniente dalla sospettata attività illecita sarebbe confluito su società riconducibili agli indagati mediante contratti di forniture pubblicitarie infragruppo, ovvero su società aventi sedi o succursali in Svizzera, che fungevano da semplice schermo e alle quali vennero erogate somme superiori a 10 miliardi di lire.
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B.
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Con decisione di entrata in materia del 16 marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ammesso la domanda e ha ordinato, come richiesto dall'Autorità estera, l'acquisizione presso la banca H.________ di Lugano dei documenti bancari riconducibili agli indagati, a I.________, a L.________ e di quelli della A.________AG. La banca ha trasmesso parte di documenti relativi a due conti intestati alla menzionata società.
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C.
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Il MPC, dopo aver accertato l'utilità dei documenti bancari per l'inchiesta estera, visto che su un conto sono stati negoziati gli assegni indicati nella rogatoria, nonché aver offerto alla citata società la facoltà di esprimersi e di consultare la documentazione, ne ha ordinato la trasmissione all'Italia.
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D.
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La A.________AG impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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L'Ufficio federale di giustizia (UFG) propone di respingere il gravame, il MPC di respingerlo in quanto ammissibile. Nella replica la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 145 consid. 2, 131 II 571 consid. 1).
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare dei conti oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP).
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2.
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2.1 La ricorrente fa valere in primo luogo un diniego di giustizia formale e una violazione del diritto di essere sentito, poiché, da una parte, il MPC non si sarebbe espresso sulle osservazioni da lei inoltrate all'Autorità federale l'11 febbraio 2005 e, dall'altra, perché il MPC non gli ha reso noto il contenuto degli "omissis" di cui è stata oggetto la rogatoria.
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2.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 129 I 249 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b). Una violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito dell'assistenza vedi l'art. 80b AIMP), può essere sanata, di massima, nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmermann, op. cit., n. 265, 273 e, in particolare, n. 268).
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2.3 La ricorrente fa valere di non aver ricevuto una copia completa della rogatoria. Ora, come addotto dalla stessa, questa richiesta è stata formulata per la prima volta soltanto il 14 giugno 2005, ossia tre giorni prima della scadenza del termine per inoltrare il ricorso di diritto amministrativo, quindi dopo l'emanazione della decisione di chiusura del 13 maggio 2005: in data 16 giugno 2005 il MPC le ha poi trasmesso un esemplare contenente una quantità inferiore di "omissis". Come rilevato dal MPC nella risposta, e non contestato dalla ricorrente nella replica, a quest'ultima era stato concesso un termine sino al 7 dicembre 2004, poi sospeso, per esprimersi sulla prospettata trasmissione dei documenti bancari: dopo la consultazione degli stessi, il citato termine è stato prorogato fino al 4 febbraio 2005 e, in seguito, fino all'11 febbraio successivo. In tutte queste occasioni la ricorrente non ha mai lamentato una limitazione del suo diritto di consultare l'incarto o la domanda di assistenza, né ha chiesto, nell'ambito della procedura in esame, di poter avere, qualora ciò fosse necessario alla tutela dei suoi interessi (v. art. 80b AIMP), l'accesso al testo integrale della rogatoria e sanare in tal modo l'asserito vizio (DTF 124 II 132 consid. 2d). La censura non può quindi essere accolta. Del resto, come rilevato dal MPC nella risposta, i criticati "omissis" si riferiscono a fatti e mezzi di prova concernenti la sfera segreta di terzi, mentre la ricorrente ha potuto consultare compiutamente i fatti e le prove che la concernono.
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2.4 Nelle osservazioni dell'11 febbraio 2005, il legale della ricorrente, dopo aver esaminato la documentazione, sia da solo sia unitamente ai signori L.________ e I.________, ha rilevato che le operazioni, essendo state effettuate mediante bonifici bancari, inficerebbero la tesi dell'Autorità richiedente secondo cui il denaro proveniente dall'Italia sarebbe stato distratto in maniera illecita. La ricorrente aveva quindi dichiarato di opporsi in particolare alla trasmissione delle informazioni relative alla destinazione specifica data da I.________ ai fondi da lui prelevati presso la stessa: reputava che fosse sufficiente indicare all'autorità estera che questi ha prelevato EUR 350'000, il 20 dicembre 2000, e ITL 350'000'000, il 16 ottobre 2000. La destinazione specifica di questi fondi, segnatamente l'investimento in un immobile in Italia, risultante dal formulario "verifiche supplementari" del 16 ottobre 2000 e dall'annesso compromesso di vendita, non costituirebbe, sosteneva la ricorrente, un'informazione necessaria ai fini dell'inchiesta italiana, per cui ne chiedeva lo stralcio o, in via subordinata, il depennamento della dicitura "Parte in contanti acquisto immobile in Italia, a Firenze via xxx (vedi copia contratto allegata)".
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2.5 Certo, in maniera invero poco comprensibile, nella decisione impugnata il MPC non si è pronunciato espressamente sugli argomenti appena citati addotti dalla ricorrente: esso ha nondimeno illustrato, in modo ancora sufficiente, perché, implicitamente, non li ha ritenuti decisivi. Occorre nondimeno ricordare che l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). La ricorrente disattende d'altra parte che il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata ha essenzialmente lo scopo di permettere agli interessati, da un lato, di capire le ragioni che ne stanno alla base e di impugnarla con cognizione di causa e all'autorità di ricorso, dall'altro, di esaminarne la fondatezza (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 2a). La decisione impugnata adempie questi requisiti.
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2.6 Il MPC ha infatti accertato che la ricorrente è titolare delle due relazioni litigiose e che su una di queste sono stati negoziati gli assegni indicati nella domanda di assistenza. L'Autorità federale ha inoltre rilevato che I.________ ne è il beneficiario economico e L.________ l'avente diritto di firma: come si evince dalla decisione di entrata nel merito, l'Autorità richiedente ha chiesto di identificare le relazioni bancarie riconducibili a queste due persone. Ora, come rettamente rilevato nella decisione impugnata, dalla rogatoria risulta che il denaro frutto dell'asserita attività criminosa svolta dagli indagati sarebbe transitato su detti conti. Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero non possono manifestamente essere escluse (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). La consegna delle informazioni litigiose è giustificata e idonea a far progredire le indagini: la loro utilità potenziale è chiaramente data (DTF 126 II 258 consid. 9c).
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2.7 Contrariamente all'assunto ricorsuale, in siffatte circostanze nemmeno si può negare che tra le richieste misure di assistenza e l'oggetto dell'inchiesta penale italiana sussista una relazione obiettiva sufficiente, come pure un chiaro nesso causale tra la domanda e i sospettati reati; connessione che potrà essere confermata o dimostrarsi inesistente sulla base dei documenti sequestrati (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). Per di più, come risulta dalla rogatoria trasmessa alla ricorrente il 16 giugno 2005 e come rilevato nelle osservazioni del MPC, i proventi delle sospettate distrazioni venivano investiti in speculazioni immobiliari in Toscana. La circostanza che il denaro è stato prelevato dall'avente diritto economico della ricorrente I.________, per investirli nell'acquisto di un immobile a Firenze, è quindi, in modo manifesto, rilevante ai fini dell'inchiesta italiana. Trasmettendo queste informazioni, il MPC né ha palesemente disatteso il principio della proporzionalità né ha agito, contrariamente all'assunto ricorsuale, "ultra petita" né per finire abusato del suo potere di apprezzamento.
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Il principio richiamato dalla ricorrente, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5c). La recente giurisprudenza ne ha però sostanzialmente attenuato la portata, ritenendo che l'Autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda, qualora, come nella fattispecie, sia accertato che su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.).
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2.8 Neppure la circostanza rilevata dalla ricorrente, che non contesta peraltro l'adempimento del principio della doppia punibilità, secondo cui operazioni immobiliari compiute da altri indagati sarebbero oggetto di indagini, da parte della polizia tributaria della Toscana, osta alla concessione dell'assistenza. Infatti il rispetto del principio della specialità, ribadito pure nella rogatoria, non è qui in discussione (DTF 124 II 184 consid. 5 e 6), ritenuto per di più che la ricorrente neppure tenta di spiegare perché potrebbe essere esposta come, società svizzera, alle conseguenze dell'eventuale violazione di questo principio (causa 1A.184/2000 del 1° settembre 2000, consid. 3).
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2.9 Il MPC, dopo aver proceduto alla necessaria cernita (v. al riguardo DTF 130 II 14 consid. 4.2-4.4) ed esaminato gli atti bancari, nemmeno ha ordinato in maniera inammissibile, in modo acritico e indeterminato, come a torto addotto dalla ricorrente, la trasmissione in blocco dei documenti sequestrati (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa, 122 II 367 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4). Certo, come si è visto, esso non si è espresso compiutamente sui motivi specifici addotti a sostegno dell'asserita inutilità di precisare l'acquisto di uno specifico immobile: nondimeno dalla decisione di chiusura si evince perché ne è stata ordinata la consegna. La ricorrente inoltre misconosce che, secondo la prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 129 II 462 consid. 4.4 pag. 468, 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c; Zimmermann, op. cit., n. 478-1 pag. 517).
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3.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 147268).
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Losanna, 19 aprile 2006
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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