Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
I 530/05
Sentenza del 19 aprile 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
Parti
B.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato ITACO, Via M. Lenzi 38, 83100 Avellino, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 22 giugno 2005)
Fatti:
A.
B.________, cittadina italiana nata nel 1948, ha lavorato in Svizzera dal 1970 al 1982 solvendo regolari contributi alle assicurazioni sociali. Rientrata in Italia, non ha più svolto attività lucrativa e si è occupata dell'economia domestica della propria famiglia.
In data 20 novembre 2003 l'interessata ha formulato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Esperiti i necessari accertamenti a cura dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) di A.________ e preso atto delle dichiarazioni rese dall'istante nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), aderendo al parere del proprio servizio medico, più precisamente del dott. F.________, che definiva un tasso di inabilità ai lavori domestici del 10%, ha respinto la domanda di prestazioni per decisione del 20 agosto 2004.
L'interessata ha interposto opposizione, allegando ulteriore documentazione sanitaria. Dopo avere nuovamente interpellato il proprio servizio medico, in questa circostanza la dott.ssa S.________, l'UAI, mediante decisione del 14 gennaio 2005, ha ribadito il precedente rifiuto di prestazioni.
B.
B.________ ha deferito il provvedimento su opposizione dell'UAI alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento del suo diritto a una rendita d'invalidità.
Per pronuncia del 22 giugno 2005 i giudici commissionali, fondandosi sul parere espresso dai sanitari dell'UAI, hanno respinto il ricorso e confermato che l'insorgente, malgrado le affezioni lamentate, sarebbe stata in grado di attendere alle consuete mansioni domestiche in modo tale da escludere il diritto a prestazioni assicurative.
C.
Producendo ulteriore documentazione sanitaria e postulando di essere visitata anche da medici svizzeri, B.________, assistita dal Patronato ITACO, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede l'assegnazione di una rendita d'invalidità intera.
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
Pendente lite, la ricorrente ha trasmesso a questa Corte un ulteriore atto medico nonché tre radiografie.
Diritto:
1.
1.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1 cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali - compresi tra il 20 novembre 2002 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e il 14 (e non il 18, come indicato, per svista, nell'impugnata pronuncia) gennaio 2005 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI ) degli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e dediti allo svolgimento delle proprie mansioni consuete, segnatamente dell'economia domestica (art. 5 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 cpv. 3 LPGA, nonché art. 27 OAI; DTF 104 V 136 consid. 2a; SVR 2003 IV no. 34 pag. 105 consid. 4.3.2; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a), precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire, come già rilevato dai primi giudici, che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3).
1.2 Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, giova infine soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha in quest'ambito già avuto modo di rilevare, una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è senz'altro possibile se dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (sentenze del 12 ottobre 2005 in re S., U 260/04, consid. 5, e del 31 agosto 2005 in re C., M 10/04, consid. 3.2.4; RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti). Tale principio vale ovviamente anche per qualsiasi altro atto medico.
2.
2.1 Nell'evenienza concreta, la Commissione di ricorso ha fondato la propria valutazione principalmente sugli accertamenti compiuti ed evidenziati nei rapporti allestiti, rispettivamente, l'11 agosto 2004 e il 12 gennaio 2005 dai consulenti medici dell'UAI, dott.ri F.________ e S.________, i quali si sono confrontati in maniera circostanziata con la documentazione agli atti, analizzando in dettaglio l'evoluzione negli anni delle affezioni lamentate dall'assicurata. Così, i due sanitari intervenuti per conto dell'amministrazione, fissando il tasso d'inabilità al 10%, hanno ritenuto che, perlomeno fino alla data della decisione su opposizione impugnata, i vari disturbi accusati dall'interessata - peraltro rettamente considerata casalinga dalle istanze precedenti - non le impedivano (manifestamente) di adempiere le mansioni consuete all'interno dell'economia domestica in misura tale da giustificare l'erogazione di una rendita d'invalidità.
Orbene, dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie, per quanto concerne l'incapacità di lavoro dell'assicurata (i dott.ri D.________, consulente medico dell'INPS, G.________ e A.________, le attestano infatti un grado d'inabilità rispettivamente del 55%, del 70% e del 74%), si debba ritenere più affidabile il parere espresso dai sanitari dell'UAI, anche il Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione. A ciò nulla muta la documentazione medica che la richiedente ha prodotto con il gravame a questa Corte.
2.2 Dato quanto precede, il giudizio commissionale querelato merita tutela, senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con sufficiente cognizione di causa.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 19 aprile 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: