BGer I 891/2005 |
BGer I 891/2005 vom 27.04.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa {T 7}
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I 891/05
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Sentenza del 27 aprile 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere
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Parti
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F.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Armodio Migali, Via Alessandro Turco 12, 88100 Catanzaro, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 7 ottobre 2005)
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Fatti:
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A.
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Mediante decisione 10 gennaio 1997 l'Ufficio AI del Canton Argovia metteva il cittadino italiano F.________, nato nel 1952, muratore, al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera con effetto dal 1° giugno 1996, ritenuta un'incapacità di guadagno addebitabile a sindrome lombare, ernia discale L4-L5 sinistra e a leggera spondilartrosi lombosacrale bilaterale, valutata dall'amministrazione al 100%.
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Nell'ambito di un procedimento di revisione promosso nel 1999, l'amministrazione, fondandosi sul parere dei propri sanitari, ha fissato al 54% il grado d'invalidità dell'interessato, per cui l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, divenuto competente in ragione del definitivo rimpatrio di F.________, con provvedimento 5 novembre 2001, ha a decorrere dal 1° gennaio 2002 sostituito con una mezza rendita la rendita intera erogata in precedenza.
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La Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, adita, tramite l'avv. Armodio Migali, dall'interessato, per pronunzia del 24 aprile 2002 ha confermato il provvedimento dell'amministrazione con sostituzione dei motivi. I primi giudici hanno riconosciuto che, malgrado non fossero date le condizioni della revisione, la decisione del 10 gennaio 1997 doveva essere riesaminata in quanto manifestamente errata. L'Ufficio AI del Canton Argovia aveva infatti erroneamente tenuto conto, nel graduare la residua capacità lucrativa dell'assicurato, di fattori estrinseci, quali la bassa scolarità, la carente formazione professionale e le pessime conoscenze linguistiche, che non avrebbero invece dovuto entrare in linea di conto.
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F.________, sempre assistito dall'avv. Migali, ha interposto ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, chiedendo l'annullamento del giudizio commissionale e del provvedimento amministrativo con il conseguente ripristino del diritto alla rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 2002, producendo documentazione medica, segnatamente di natura oftalmologica. L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, dopo aver sottoposto la documentazione prodotta dal ricorrente ai propri sanitari, ha proposto di accogliere il gravame nel senso che gli fossero rinviati gli atti per nuova decisione previo complemento di istruttoria.
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Per sentenza 21 ottobre 2002 il Tribunale federale delle assicurazioni ha accolto il ricorso rinviando gli atti all'amministrazione per complemento di istruttoria e resa di una nuova decisione.
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Conformandosi alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, gli organi dell'amministrazione hanno sottoposto l'interessato a ulteriori esami medici. Essi hanno innanzitutto predisposto una visita, avvenuta il 23 giugno 2003, presso la Clinica oftalmologica dell'Ospedale cantonale di A.________, i cui medici nella loro relazione del 12 agosto successivo hanno posto la diagnosi di retinite pigmentosa nota dal 1998 nonché di sospetta tendenza all'aggravamento soggettivo dell'acuità visiva ed hanno ritenuto il paziente pienamente abile a un lavoro sostitutivo leggero e/o sedentario non richiedente una particolare capacità visiva. Visitato poi lo stesso giorno presso la Clinica di reumatologia dell'Ospedale cantonale di A.________, i periti nella loro relazione 22 luglio 2003 hanno diagnosticato una sindrome lombovertebrale cronica iniziata nel 1993, una protrusione discale L4/L5, un'emisacralizzazione di L5/S1, una spondilartrosi lombare inferiore, esiti di sindrome radicolare L5 a sinistra, esiti di amputazione del pollice sinistro nel 1970, rilevando pure una serie di patologie non invalidanti, come una sindrome cervicale in condrosi da C4 fino a C7, un sospetto attacco ischemico transitorio nel febbraio 2003, una bronchite cronica, una sospetta leggera sindrome del tunnel carpale bilateralmente e leggeri disturbi della minzione. I periti hanno considerato che il paziente poteva a dipendenza di tali reperti svolgere in misura dell'80% attività non eccessivamente pesanti, nelle quali fosse data la possibilità di spostarsi e in cui non fosse richiesto di portare pesi superiori ai 12 chilogrammi, soggiungendo che, a prescindere da brevi recrudescenze infiammatorie, la situazione valetudinaria non era sostanzialmente mutata dal 1995. Chiamato a pronunciarsi sulle precedenti perizie, il dott. L.________, medico dell'amministrazione, ha il 24 ottobre 2003 dichiarato di condividere quanto in esse asserito.
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Procedendo alla valutazione dell'invalidità, l'amministrazione ha considerato che in attività sostitutive esercitate nella misura dell'80% l'assicurato avrebbe subito una perdita di guadagno del 56%, ciò tenendo conto di un reddito da invalido ridotto del 15%, anziché del 10% come ritenuto in precedenza, per tenere conto della sua situazione personale. Con decisione 23 dicembre 2003 l'Ufficio AI ha confermato la sostituzione della rendita intera con una mezza rendita a far tempo dal 1° gennaio 2002.
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L'interessato, ancora rappresentato dall'avv. Migali, ha presentato opposizione avverso la decisione amministrativa chiedendo il ripristino della rendita intera.
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Per decisione su opposizione 31 marzo 2004 l'Ufficio AI ha confermato il provvedimento del 23 dicembre 2003.
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B.
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Sempre patrocinato dall'avv. Migali, l'assicurato ha di nuovo interposto un gravame alla Commissione federale di ricorso chiedendo ancora il riconoscimento della prestazione intera pure dopo il 31 dicembre 2001.
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Rispondendo alle osservazioni dell'amministrazione, l'interessato ha prodotto un rapporto d'esame ortopedico 25 marzo 2005 attestante, oltre alle note diagnosi, una stenosi del canale in S1, deficit ambulatorio e manovra di Lasègue positiva a sinistra, nonché un referto di visita oculistica 20 aprile 2005 indicante un visus corretto di 4/10 per l'occhio destro e di 3/10 per l'occhio sinistro.
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Per giudizio 7 ottobre 2005 i giudici di prime cure hanno respinto il ricorso. Essi hanno considerato che i medici dell'Ospedale cantonale di A.________ avevano confermato la scarsa incidenza invalidante delle turbe lamentate nell'ambito di attività di sostituzione. Osservato come dal profilo ortopedico la situazione non fosse in pratica mutata dal 1995 e come i successivi disturbi oftalmologici fossero di poca rilevanza, gli stessi non provocando una diminuzione di rilievo del visus corretto, si doveva ammettere che la decisione iniziale del 1997 era manifestamente erronea nel senso che già allora si sarebbe dovuto concludere essere l'interessato capace di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita intera.
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C.
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L'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte contestando ancora la legittimità della sostituzione della rendita intera con una mezza rendita. Afferma di essere affetto da una serie di patologie non suscettibili di guarigione, anzi tendenti a un inevitabile aggravamento, che gli precludono il reperimento di un'occupazione confacente. Chiede, previo allestimento di nuovi esami, il riconoscimento della prestazione intera.
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Mentre l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Nei considerandi del querelato giudizio i primi giudici hanno già compiutamente ricordato le regole di diritto applicabili nel caso di specie, menzionando segnatamente le normative in materia di valutazione dell'invalidità, di riconoscimento del diritto a una rendita, di revisione e di riconsiderazione di simile diritto in caso di manifesta erroneità della decisione con cui esso diritto è stato riconosciuto, segnalando che qualora l'erroneità della decisione iniziale sia constatata solo in fase giudiziaria il giudice può tutelare con sostituzione dei motivi il provvedimento reso dall'amministrazione. A questa esposizione può essere fatto riferimento.
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2.
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Al giudizio di prime cure si deve prestare adesione pure nella misura in cui, in applicazione di dette regole, ha respinto il gravame dell'interessato.
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In effetti, i giudici commissionali hanno giustamente osservato come con la decisione del 10 gennaio 1997 l'assicurato fosse stato messo al beneficio di una rendita intera sulla base delle turbe ortopediche, come in seguito soltanto fossero subingrediti disturbi di natura oftalmologica e come, in corretta applicazione della precedente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'amministrazione avesse ordinato due perizie, l'una di natura ortopedica, l'altra di natura oftalmologica. Dalle medesime era emerso che dal profilo ortopedico l'interessato avrebbe potuto attendere a un'attività sostitutiva all'80% e che dall'epoca dell'attribuzione iniziale della rendita intera lo stato non era praticamente mutato, mentre che dal profilo oftalmologico non si riscontravano turbe di rilievo. Presi a base questi reperti, gli organi dell'amministrazione, procedendo a una riduzione del reddito da invalido del 15%, per tener conto della situazione dell'assicurato, anziché del 10% come ritenuto in precedenza, hanno concluso per un tasso d'invalidità del 56%, giustificante une mezza rendita. Considerato che la situazione non era sostanzialmente mutata da quando era stata assegnata la prestazione intera, la Commissione federale di ricorso ha a buon diritto concluso affermando essere incensurabile il suo precedente giudizio, per il quale la decisione amministrativa 5 novembre 2001 di revisione della rendita doveva essere confermata con sostituzione dei motivi.
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Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato non fa valere nessun elemento suscettibile di infirmare la pronunzia della Commissione di ricorso, limitandosi egli a insistere, senza peraltro allegare documentazione sanitaria al riguardo, sul carattere inguaribile delle sue affezioni, le quali gli impedirebbero di attendere a un'occupazione confacente.
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Né può essere dato seguito alla richiesta del ricorrente di essere sottoposto a nuovi esami medici, gli atti all'inserto essendo chiaramente sufficienti ai fini del giudizio.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 27 aprile 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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