BGer 5P.418/2005
 
BGer 5P.418/2005 vom 02.05.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.418/2005 /biz
Sentenza del 2 maggio 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.A.________,
ricorrente,
patrocinata dall'avv. Francesco Adami,
e agente pure per
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,
contro
D.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Tiziano Bernaschina,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (costi di costruzione di un'opera gravata da una servitù),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 ottobre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'aprile 1998 D.________ ha frazionato un suo terreno sito nel locarnese e venduto il mappale xxx a E.________ e la particella yyy a A.A.________, la quale ha nel medesimo atto notarile costituito un diritto di passo pedonale e con veicoli a favore della particella xxx. Edificando nella primavera 1999 il proprio fondo, A.A.________ ha pure fatto costruire, adattando un accesso preesistente, una stradina gravata dalla predetta servitù e, nell'autunno di quell'anno, ha venduto ai suoi genitori C.A.________ e B.A.________ la quota di due quinti della particella.
D.________ è ridivenuto proprietario del mappale xxx in seguito ad un processo penale nei confronti di E.________. Dopo essere stato nuovamente iscritto il 7 marzo 2001 a registro fondiario quale proprietario, ha alienato un'altra volta tale fondo con un diritto di compera che è stato esercitato il 18 marzo 2002.
2.
Con petizione 15 marzo 2002 A.A.________, C.A.________ e B.A.________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna D.________ e hanno chiesto che quest'ultimo sia condannato a pagar loro fr. 60'000.-- per la costruzione della stradina. Nel corso della causa gli attori hanno ridotto la loro pretesa a fr. 30'143.--, importo integralmente riconosciuto dal Pretore con sentenza 22 luglio 2004.
3.
Il 12 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un'impugnativa presentata dal convenuto e ha respinto la petizione. La Corte cantonale ha ritenuto che la stradina in discussione non sarebbe un'opera necessaria ai sensi dell'art. 741 cpv. 2 CC ed ha per questo motivo lasciato indecisa la questione a sapere se un'applicazione per analogia di tale norma permetta di suddividere fra i diversi proprietari "in proporzione dei rispettivi vantaggi" i costi di costruzione di opere necessarie all'esercizio di una servitù, che non servono unicamente gli interessi del fondo dominante, ma pure quelli del fondo serviente. Gli attori hanno infatti creato il nuovo accesso per raggiungere la loro casa d'abitazione in automobile e la sua costruzione non rende più agevole pervenire al fondo dominante, atteso che un muro di sostegno lo separa ora dal passaggio verso la pubblica via e, qualora si volesse ottenere una certa continuità con la nuova stradina, esso dovrebbe venir elevato. I giudici cantonali hanno altresì ritenuto che la vecchia rampa in terra battuta preesistente era sufficiente per i bisogni del prato a beneficio della servitù e che, per poter essere considerata "necessaria", la stradina avrebbe dovuto essere percorsa dall'avente diritto con una certa regolarità ed intensità. Hanno infine rilevato che anche qualora il fondo dominante dovesse venir edificato, nemmeno un successivo uso del diritto di passo permetterebbe agli attori di esigere un contributo per le spese di costruzione della stradina.
4.
A.A.________, C.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso per riforma, che con un ricorso di diritto pubblico, fondato sulla violazione dell'art. 9 Cost, con cui postulano l'annullamento della sentenza cantonale. Nel secondo rimedio i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio per aver ritenuto che la stradina da loro edificata non sia di alcuna utilità per il fondo dominante, rendendo anzi più difficile l'accesso, atteso che la controparte aveva fatto pubblicare un'inserzione per la vendita di tale terreno indicando che esso è provvisto di un accesso. Essi reputano poi pure insostenibile stabilire l'utilità di un accesso veicolare sulla base della sola natura fisica del fondo dominante, perché in concreto lo stesso opponente, unicamente interessato ad una rapida alienazione del suo mappale quale terreno edificabile, avrebbe ritenuto l'esistenza della nota stradina utile per la vendita.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
5.
5.1 Giusta l'art. 84 cpv. 2 OG, un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini è unicamente ammissibile, se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un'altra autorità federale. Nelle cause civili con un valore di lite superiore a fr. 8'000.-- (art. 46 OG), come si rivela essere quella incoata dai ricorrenti, le violazioni del diritto federale possono essere fatte valere con un ricorso per riforma.
5.2 Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 seg.). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 125 I 71 consid. 1c pag. 76). Nella misura in cui i ricorrenti accusano i giudici cantonali di arbitrio, non basta che essi affermino semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, essi non possono accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbero in una procedura di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12). Atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5).
5.3 Occorre innanzi tutto rilevare che - contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti - l'autorità cantonale non ha indicato che la stradina in discussione non sia di alcuna utilità per il fondo dominante, ma ha ritenuto che essa non è un'opera necessaria all'esercizio della servitù, poiché il fondo dominante è un prato in discesa, per la cui manutenzione era sufficiente la preesistente rampa. I ricorrenti non contestano in alcun modo che la manutenzione di tale prato poteva avvenire utilizzando tale rampa in terra battuta, ma incentrano la loro argomentazione su un'inserzione per la vendita del fondo dominante, in cui veniva indicato che questo era provvisto di un accesso. Così facendo, essi neppure tentano di dimostrare che la Corte cantonale sia caduta nell'arbitrio constatando, sulla base delle fotografie scattate al sopralluogo, che il muro di sostegno eretto dai ricorrenti rende più difficile l'accesso al fondo dominante, atteso che questo si trova ora ad livello inferiore rispetto alla fine della stradina. In realtà, i ricorrenti non si confrontano con la motivazione e segnatamente con gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata, ma sembrano piuttosto rimproverare alla Corte cantonale di non aver considerato che - a loro modo di vedere - la stradina in questione permetteva all'opponente una più agevole "rapida alienazione" del fondo dominante. Essi omettono però di indicare quali sarebbero le prove fornite a dimostrazione di questa asserzione ed ignorate dall'autorità cantonale, atteso che l'inserzione citata nel gravame è manifestamente inidonea a provare che la vendita del fondo sia stata facilitata dall'esistenza della stradina. Si può infine rilevare, nell'ipotesi in cui i ricorrenti abbiano inteso sostenere che l'opponente - vendendo il suo fondo - abbia tratto dall'esistenza della stradina vantaggi di natura pecuniaria che giustificherebbero una sua partecipazione ai costi di costruzione dell'opera, che una siffatta argomentazione atterrebbe all'applicazione del diritto federale e avrebbe quindi dovuto essere proposta in un ricorso per riforma.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare una risposta al gravame e non è così incorso in spese.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 maggio 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: