Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
C 276/05
Sentenza del 9 maggio 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
Parti
Segretariato di Stato dell'economia,
Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, Effingerstrasse 31, 3003 Berna, ricorrente,
contro
F.________, opponente,
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 21 settembre 2005)
Fatti:
A.
A.a F.________, cittadina italiana, nata nel 1951, domiciliata a M.________, in possesso di un diploma estero di infermiera, svolge da diversi anni attività lucrativa in Svizzera.
In seguito alle difficoltà riscontrate nel reperire un impiego nella professione appresa, nel 2004 l'assicurata ha presentato istanza all'Ufficio regionale di collocamento X.________ (URC) tendente alla frequentazione del "corso di adattamento per infermieri con diploma estero".
Con decisione del 4 febbraio 2005, emanata in seguito all'opposizione presentata dall'assicurata, l'URC ha annullato il precedente atto amministrativo del 7 dicembre 2004, riconoscendo la partecipazione, dal 1° novembre 2004 al 30 marzo 2005, al corso in esame, avendo nel frattempo l'interessata sottoscritto un contratto di stage della durata di sei mesi con la Fondazione P.________ per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2005.
A.b Con provvedimento formale del 10 marzo 2005, confermato il 23 marzo 2005 in seguito all'opposizione presentata dall'assicurata, la Cassa disoccupazione UNIA ha negato il diritto a indennità di disoccupazione a F.________, computando a titolo di guadagno intermedio per il periodo da gennaio a giugno 2005 l'importo di fr. 5'178.35, pari al salario usualmente percepito nella professione e per il luogo, anziché il salario effettivamente conseguito dall'interessata durante il periodo di pratica, pari a fr. 1'295.-.
B.
Contro la decisione su opposizione F.________ è insorta con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento e, segnatamente, il riconoscimento di indennità di disoccupazione per il periodo in cui ha effettuato lo stage, presupposto necessario, insieme al corso da lei frequentato, per ottenere il riconoscimento del diploma estero, e meglio da gennaio a giugno 2005.
Con giudizio del 21 settembre 2005 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame ai sensi dei considerandi, annullando la decisione su opposizione e rinviando gli atti all'amministrazione affinché, dopo aver stabilito se lo stipendio percepito durante lo stage dall'assicurata era conforme al salario versato ad una persona che svolge un periodo di pratica, versasse, conformemente alle disposizioni sul guadagno intermedio, le relative indennità di disoccupazione all'insorgente.
C.
Contro la pronunzia cantonale il Segretariato di Stato dell'economia (seco) presenta ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo di annullarla e di constatare che il ricorso di prima istanza è divenuto privo di oggetto a seguito del versamento delle indennità rivendicate dall'intimata. Secondo l'amministrazione ricorrente infatti in data 14 luglio 2005 la Cassa disoccupazione avrebbe dichiarato, in sede giudiziaria cantonale, che le indennità oggetto del ricorso erano state nel frattempo versate e che quindi la causa avrebbe dovuto essere stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.
Chiamati a pronunciarsi sul gravame l'assicurata ha precisato di non aver percepito alcuna indennità per il periodo da gennaio a giugno 2005, mentre la Cassa disoccupazione UNIA ha comunicato di aver versato indennità giornaliere nel novembre e dicembre 2004 nonché di aver rimborsato le spese di trasporto relative alla partecipazione al corso anche per i mesi di gennaio e febbraio 2005. Per il periodo da gennaio a giugno 2005, non avendo per contro l'URC mai emesso un'autorizzazione per lo svolgimento dello stage, la Cassa ha applicato le disposizioni in caso di conseguimento di guadagno intermedio, computando il salario usuale per la funzione svolta e non la retribuzione percepita quale praticante.
Diritto:
1.
Oggetto del contendere è unicamente la questione - d'ordine - di sapere se a ragione il Tribunale cantonale è entrato nel merito del gravame presentato dall'assicurata in seguito al mancato pagamento di indennità di disoccupazione per il periodo durante il quale ha frequentato lo stage presso la Fondazione P.________, e meglio da gennaio a giugno 2005, a causa del computo del salario usuale per la funzione svolta invece del reddito effettivamente percepito quale stagiaire, oppure se avrebbe dovuto stralciare il gravame in quanto privo di oggetto, poiché le indennità erano state nel frattempo versate.
Nel merito il giudizio cantonale non è infatti contestato.
2.
Qualora la lite non verta - come nel caso concreto, concernente una questione prettamente procedurale - sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG ).
3.
Dagli atti dell'incarto emerge in particolare che i presupposti per il conseguimento della parificazione del diploma estero di infermiera di cui dispone F.________ a quello svizzero consistono nella frequentazione di un corso (teorico) e cumulativamente nell'esecuzione di uno stage presso un istituto di cura.
L'interessata ha in concreto frequentato il corso dal mese di novembre 2004 fino al 30 marzo 2005, mentre lo stage dal mese di gennaio 2005 fino al 30 giugno dello stesso anno.
A proposito del versamento di indennità giornaliere durante lo svolgimento del corso e dello stage, la Cassa disoccupazione UNIA ha ripetutamente ed espressamente dichiarato di avervi fatto fronte solo per il periodo precedente l'inizio del periodo di pratica, e meglio per i mesi di novembre e dicembre 2005, mentre per il periodo successivo avrebbe computato quale guadagno intermedio il salario usuale per la funzione svolta e non la retribuzione effettiva quale stagiaire, in quanto l'URC non avrebbe ancora autorizzato tale stage.
In simili condizioni il Tribunale cantonale poteva e soprattutto doveva entrare nel merito del ricorso tendente alla richiesta di versamento di indennità di disoccupazione durante lo svolgimento del periodo di pratica, e meglio dal 1° gennaio al 30 giugno 2005, in particolare per accertare se il computo del guadagno intermedio era avvenuto conformemente a legge e giurisprudenza, rispettivamente se la buona fede dell'assicurata andava tutelata, non essendo per tale periodo stata versata alcuna indennità.
In simili circostanze, il ricorso di diritto amministrativo non può che essere respinto, in quanto la procedura cantonale non era ne è in alcun modo divenuta priva di oggetto.
4.
Non vertendo la lite sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su un tema procedurale, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Giusta i combinati disposti di cui agli art. 135 e 156 cpv. 1 OG , di regola le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente. A norma dell'art. 156 cpv. 2 OG sono tuttavia generalmente dispensati dal pagamento delle spese processuali la Confederazione, i Cantoni o i Comuni quando, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o quando le loro decisioni in siffatte contestazioni sono oggetto di ricorso. Ora, la pronuncia impugnata non concerne propriamente gli interessi pecuniari della Confederazione, il seco, in qualità di suo organo, essendo intervenuto quale autorità di vigilanza incaricata di garantire l'applicazione uniforme del diritto (cfr. art. 102 cpv. 2 come pure art. 110 cpv. 2 e 3 LADI ; cfr. sentenza del 10 marzo 2003 in re C., C 176/00, consid. 3). Ne consegue pertanto che la parte ricorrente viene dispensata dal pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di disoccupazione UNIA e all'Ufficio regionale di collocamento X.________.
Lucerna, 9 maggio 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: