BGer 2P.303/2005
 
BGer 2P.303/2005 vom 23.05.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
2P.303/2005 /biz
Sentenza del 23 maggio 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Hungerbühler, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
B.A.________,
C.A.________,
ricorrenti,
contro
Comune di Vaglio, ora Comune di Capriasca, rappresentato dal Municipio,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via E. Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
contributi di miglioria,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emessa il
30 settembre 2005 dal Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel 2001 il Comune di Vaglio, ora Comune di Capriasca, ha dato avvio alla procedura d'imposizione concernente il prelievo di contributi di miglioria legati alla realizzazione (decisa nel 1999) della strada comunale PR N. 13 in zona Bré. La strada all'origine passava sul mappale ttt è permetteva l'accesso ad alcuni fondi edificati retrostanti. Asfaltata per iniziativa privata all'inizio degli anni '80, iniziava all'imbocco della strada cantonale e finiva al confine tra gli attuali fondi uuu e vvv. La nuova strada, larga di 4.20 m e di una lunghezza di 280.01 m, è volta a completare l'urbanizzazione della zona riconosciuta come edificabile. Inizia all'imbocco con la strada cantonale seguendo il tracciato iniziale e, costruita a nuovo, percorre terreni già prativi per terminare a fondo cieco all'altezza della parcella www.
A.A.________, B.A.________ e C.A.________, comproprietari dei mappali xxx e yyy, sono stati tassati per fr. 8'886.80 e fr. 9'407.10. Con sentenza del 5 marzo 2004 il Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, davanti al quale avevano contestato l'esazione dei contributi, ha parzialmente accolto il loro gravame. Osservato che l'imposizione era avvenuta in modo corretto e secondo le norme di legge, i giudici ticinesi hanno tuttavia ridotto del 25% il fattore d'interesse, dato che gli insorgenti utilizzavano soltanto il primo tratto stradale. Detto giudizio è stato annullato dal Tribunale federale il 27 maggio 2005 (causa 2P.95/2004), il quale, oltre a constatare la violazione del principio della parità di trattamento, ha considerato che la riduzione accordata era inficiata d'arbitrio.
B.
Il 30 settembre 2005 il Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino ha quindi emanato un nuovo giudizio. Richiamata la sentenza federale, ha osservato che le correzioni necessitate nel caso concreto si riducevano ad un puro calcolo matematico volto ad una nuova quantificazione del fattore d'interesse; l'ammontare dei contributi richiesti è stato pertanto ridotto da fr. 8'286.10 a fr. 7'468.80 per il fondo xxx e da fr. 8'821.50 a fr. 8'024.70 per il fondo yyy.
C.
L'11 ottobre 2005 A.A.________, B.A.________ e C.A.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che la sentenza cantonale sia annullata. Lamentano in sostanza una violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento.
Chiamati ad esprimersi il Tribunale di espropriazione e il Comune di Capriasca si sono limitati a chiedere la conferma della sentenza impugnata, rispettivamente la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
2.
2.1 L'atto querelato è una decisione finale di ultima istanza cantonale (art. 13 cpv. 2 della legge ticinese del 24 aprile 1990 sui contributi di miglioria, LCM, in relazione con l'art. 60 della legge ticinese di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966, LPamm, e l'art. 87 OG), impugnabile con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). La legittimazione dei proprietari ricorrenti, colpiti in maniera diretta nei loro interessi giuridicamente protetti, è pacifica e non dà adito a dubbi (art. 88 OG).
2.2 Il ricorso di diritto pubblico sottostà a severe esigenze di motivazione. Il ricorrente deve indicare, oltre ai fatti essenziali, i diritti costituzionali o le norme giuridiche che pretende lesi e deve spiegare in cosa consiste la violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sul cosiddetto "principio dell'allegazione" in generale cfr. DTF 117 Ia 393 consid. 1c). Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure di natura costituzionale sollevate dal ricorrente, alla condizione che siano sufficientemente sostanziate (DTF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4 e rinvii). Questi principi, i quali si applicano anche quando il ricorso è esperito da una persona senza formazione giuridica, possono tuttavia in tal caso essere mitigati, per quanto il Tribunale federale possa dedurre dalla motivazione, anche se breve e maldestra, una censura di violazione di un diritto o principio costituzionale (DTF 115 Ia 12 consid. 2b).
Nel caso concreto la motivazione succinta del gravame, ove viene criticata la violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della parità di trattamento, e le conclusioni ivi contenute adempiono alle esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 OG. Per il rimanente il ricorso, inoltrato in tempo utile (art. 89 cpv. 1 OG), è ammissibile alla luce dell'art. 84 e segg. OG.
3.
3.1 I ricorrenti asseverano che la Corte cantonale, limitandosi ad effettuare un calcolo matematico, sarebbe caduta nell'arbitrio ed avrebbe leso il principio della parità di trattamento. Infatti, la riduzione dei contributi litigiosi che scaturisce da tale calcolo non supera nemmeno il 10% dei tributi. Orbene, nella sua precedente sentenza il Tribunale federale aveva definito scioccanti ed iniqui gli importi contestati, poiché non si teneva sufficientemente conto del fatto che gli insorgenti verosimilmente non avrebbero mai utilizzato i 2/3 della strada. Di conseguenza i ricorrenti affermano ora che la (nuova) riduzione dovrebbe corrispondere ad almeno il 60% della somma, visto che traggono un vantaggio solo dal primo terzo della strada. Rimproverano poi ai giudici ticinesi di non aver arbitrariamente considerato il fatto che il rifacimento della strada preesistente è stato cagionato in buona parte dal transito degli autocarri destinati alla costruzione della nuova strada nonché di aver negletto che avevano già pagato contributi consistenti per la posa delle nuove canalizzazioni pubbliche.
3.2 Riguardo ai due ultimi argomenti soprammenzionati, ci si limita a rilevare che - come peraltro già constatato nella sentenza 2P.95/2004 del 27 maggio 2005 alla quale si rinvia (cfr. consid. 3 della medesima) - la censura relativa al rifacimento della strada preesistente è un nova inammissibile, non essendo tale aspetto mai stato sollevato in sede cantonale (cfr. DTF 121 I 102 consid. 2c): su questo punto il gravame è irricevibile. Per quanto concerne invece i contributi pagati per le nuove canalizzazioni pubbliche, come già spiegato ai ricorrenti, essi sono disciplinati da un'altra normativa nell'ambito di una diversa nonché distinta procedura: è quindi senz'arbitrio che non sono stati considerati nell'ambito dell'attuale procedimento.
3.3 Come accennato, i ricorrenti eccepiscono che il giudizio querelato è inficiato d'arbitrio. Secondo costante giurisprudenza, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid. 2.1 con rinvii).
3.4 Come constatato nella sentenza 2P.95/2004 del 27 maggio 2005 (cfr. sentenza citata, consid. 6.5), i contributi in esame risultavano lesivi del principio della parità di trattamento e, di riflesso, del divieto dell'arbitrio perché era stato sottovalutato il fatto che i ricorrenti, dal profilo della necessità d'uso e della percorrenza effettiva dell'opera, adoperavano unicamente i primi 100 m della strada su di una lunghezza totale di 280 m. Non si era poi tenuto debitamente conto del fatto che si trattava di una costruzione a fondo cieco e che quindi, molto verosimilmente, gli interessati non avrebbero mai utilizzato il nuovo tratto stradale. Infine non vi era - dal profilo dell'ammontare del contributo al mq - una differenziazione sufficiente tra i proprietari dei fondi più distanti, i quali prima non fruivano di una accesso ed ora beneficiavano di tutta la strada, e versavano un contributo pari circa a fr. 11.-- al mq, e i proprietari dei fondi situati all'inizio della strada o ai quali si accedeva utilizzando solo la strada preesistente, i quali versavano un contributo pari circa a fr. 9.-- al mq. Orbene, nemmeno nel nuovo giudizio cantonale questi criteri sono stati considerati, ciò che porta ancora una volta ad una soluzione inficiata d'arbitrio. La Corte cantonale si è infatti limitata ad effettuare un calcolo matematico volto ad una nuova quantificazione del fattore dell'interesse, allorché essa avrebbe dovuto, come spiegato nella sentenza 2P.95/2004, tener conto dell'insieme dei criteri ivi elencati affinché, finalmente, i contributi rispecchino la necessaria differenziazione che doveva essere fatta tra i proprietari a seconda dell'ubicazione della loro proprietà. Infatti, come osservato dai ricorrenti, la soluzione scelta dalla Corte cantonale comporta una riduzione molto limitata dell'ammontare dei contributi: orbene la stessa non è sufficiente per concretizzare il richiesto trattamento differenziato tra i proprietari, che potrebbe essere tradotto con una riduzione di almeno il 40% dei contributi esatti nella sentenza cantonale del 5 marzo 2004. Da quanto testé esposto discende che non procedendo ad una valutazione che tenga conto di tutti i criteri determinanti affinché sia stabilita la necessaria distinzione tra i proprietari che prima non fruivano di un accesso stradale e quelli che invece beneficiavano già di un accesso, grazie alla strada preesistente, la Corte cantonale ha emanato un giudizio che viola il principio dell'uguaglianza di trattamento ed è inficiato d'arbitrio.
4.
Stante tutto quanto precede il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto e la decisione impugnata va annullata.
5.
Le spese seguono l'esito della causa e vanno poste a carico del Comune di Capriasca, i cui interessi finanziari sono palesemente in gioco (art. 156 cpv. 2 OG). Ai ricorrenti, i quali hanno agito senza l'ausilio di un avvocato, non va riconosciuta un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del Comune di Capriasca.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Comune di Capriasca e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Losanna, 23 maggio 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: