BGer P 3/2006 |
BGer P 3/2006 vom 30.05.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa {T 7}
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P 3/06
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Sentenza del 30 maggio 2006
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
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Parti
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B._______, ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Canton Giura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 6 dicembre 2005)
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Fatti:
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A.
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B._______, nato nel 1967, residente nell'immobile di cui è proprietaria la convivente, dal 1996 è al beneficio di prestazioni complementari a una rendita AI.
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In occasione di una revisione periodica, la Cassa di compensazione del Canton Giura ha scoperto che il beneficiario percepiva una rendita della previdenza professionale e, rifatti i calcoli, ha considerato essere escluso il diritto alle prestazioni complementari, per cui, con sei decisioni di data 15 ottobre 2004, ha soppresso il versamento delle medesime e chiesto il rimborso degli importi pagati indebitamente.
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L'assicurato ha presentato un'opposizione con cui contestava i calcoli dell'amministrazione concernenti la deduzione ritenuta per la pigione, istanza respinta dalla Cassa con decisione su opposizione 28 gennaio 2005.
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B.
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Adito con gravame dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, cui l'incarto era stato trasmesso per competenza dal Tribunale cantonale giurassiano a seguito del trasferimento di domicilio dell'insorgente in Ticino, ha confermato la decisione su opposizione per giudizio del 6 dicembre 2005 considerando esatta la deduzione operata.
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C.
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B._______ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni riproponendo gli addebiti mossi in sede delle precedenti istanze.
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Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a pronunciarsi sul gravame, la Cassa di compensazione del Canton Giura ne postula la reiezione.
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Diritto:
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1.
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Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già esposto a quali condizioni il disciplinamento applicabile subordini il riconoscimento di prestazioni complementari a una rendita dell'AI, indicando come l'importo delle medesime debba corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti; il giudice cantonale, in particolare, ha compiutamente ricordato in che misura possano essere dedotte le spese addebitabili alla pigione quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della prestazione complementare, precisando al riguardo come di massima l'ammontare vada ripartito tra le parti. All'esposizione del primo giudice può essere fatto riferimento.
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2.
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Al giudizio di prime cure deve essere prestata adesione pure nella misura in cui, conformemente al disciplinamento ricordato, ha tutelato l'operato dell'amministrazione che aveva fissato a fr. 3'390.- l'importo della deduzione per la pigione, vale a dire dividendo per due il valore locativo dell'immobile e le spese accessorie riconosciute dalla legge (fr. 5'100.- : 2 + fr. 1'680.- : 2).
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Fondandosi sulla giurisprudenza di questa Corte, segnatamente sulla sentenza 1° giugno 2001 in re A. (P 62/00), il primo giudice ha a buon diritto ritenuto non poter essere data adesione alle allegazioni del ricorrente secondo cui deducibile sarebbe la somma concordata con la convivente e indicata in un contratto di locazione, in quanto dagli atti non poteva essere dedotto che l'interessato avesse effettivamente versato gli importi pattuiti e il medesimo mai su tutto l'arco della procedura aveva fatto valere elementi suffraganti l'avvenuto versamento di simili importi.
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3.
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Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurato nulla adduce che possa inficiare il parere del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
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Considerato che gli altri punti del giudizio cantonale impugnato non sono contestati e che peraltro i medesimi appaiono incensurabili a questa Corte, esso giudizio non può che essere confermato.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 30 maggio 2006
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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