BGer 4C.40/2006
 
BGer 4C.40/2006 vom 28.06.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.40/2006 /ngu
Sentenza del 28 giugno 2006
I Corte civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch e Kiss,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
attore e ricorrente,
patrocinato dall'avv. Rocco Olgiati,
contro
B.________,
convenuto e opponente,
patrocinato dall'avv. John Noseda.
Oggetto
mandato,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata
il 13 dicembre 2005 dalla II Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 14 giugno 1999 A.________ ha convenuto B.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione volta al pagamento di fr. 30'409.--, oltre interessi, a saldo di quattro fatture emesse tra il gennaio 1997 e l'ottobre 1998 per prestazioni professionali quale consulente fiscale. Egli si è infatti occupato dell'allestimento delle dichiarazioni fiscali personali del convenuto e di quelle di alcune indivisioni di cui egli era parte.
B.________ si è opposto alla petizione contestando la portata probatoria del documento prodotto dall'attore a sostegno delle sue pretese e, in ogni caso, asseverando la cattiva esecuzione del mandato. In via riconvenzionale ha pertanto formulato una domanda di risarcimento danni per complessivi fr. 165'170.10.
Con sentenza del 15 novembre 2004 il Pretore ha respinto la petizione e accolto la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 85'617.--, oltre interessi al 5% a far tempo dal 16 settembre 1999. Sulla scorta delle risultanze istruttorie il giudice è infatti giunto alla conclusione che l'operato dell'attore presentava manchevolezze talmente gravi da escludere il riconoscimento delle pretese avanzate in petizione, oltretutto non debitamente comprovate. In particolare, all'attore è stata rimproverata la presentazione tardiva delle dichiarazioni fiscali del convenuto per i bienni fiscali 1991/1992 e 1993/1994. Ciò ha reso impossibile il recupero dell'imposta preventiva, essendo ormai intervenuta la prescrizione, con un danno per il convenuto di fr. 83'517.--, il quale ha pure dovuto inoltrare reclamo - prima all'Ufficio di tassazione e, successivamente, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello - contro la tassazione d'ufficio eseguita nei suoi confronti per il biennio 1991/1992, procedura che per finire si è risolta a suo favore ma con una condanna al pagamento degli oneri processuali di fr. 2'100.--.
B.
L'impugnativa interposta da A.________ contro il giudizio pretorile è stata respinta dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 13 dicembre 2005.
C.
Tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso per riforma fondato sulla violazione dell'art. 398 cpv. 2 CO, A.________ postula la modifica della sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale nel senso di accogliere il suo appello e, di conseguenza, accogliere la petizione e respingere l'azione riconvenzionale.
Nella risposta dell'8 marzo 2006 B.________ propone la reiezione integrale del gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 III 667 consid. 1).
1.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta, sotto questo profilo, ricevibile.
1.2 Nella sua risposta il convenuto, pur non chiedendo di dichiarare il gravame inammissibile, rileva come lo stesso contenga numerosi argomenti improponibili nel quadro del ricorso per riforma.
L'osservazione è pertinente. Nell'allegato ricorsuale l'attore censura infatti diffusamente l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, misconoscendo in tal modo i principi che reggono il rimedio da lui esperito e che vale allora la pena di addurre qui di seguito.
1.3 Innanzitutto va ricordato che il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di questo rimedio non possono, per contro, essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
In secondo luogo appare indispensabile rammentare che nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l'art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG).
Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non si può far riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato; 130 III 102 consid. 2.2 pag. 106; 129 III 618 consid. 3).
2.
Sulla qualifica giuridica della relazione instauratasi fra le parti non v'è litigio: si tratta di un mandato (art. 394 segg. CO).
2.1 Giusta l'art. 321a CO, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 398 cpv. 1 CO, il mandatario deve eseguire con diligenza il mandato assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e qualora cagioni - intenzionalmente o per negligenza - un danno è tenuto a risponderne (art. 321e cpv. 1 CO), a meno che non provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv. 1 CO).
2.2 In concreto, il mandato aveva per oggetto l'allestimento delle dichiarazioni fiscali del convenuto da parte dell'attore.
Ora, chi propone i propri servizi quale consulente fiscale è tenuto a garantire la conoscenza e il rispetto delle normative fiscali vigenti nonché della relativa dottrina e giurisprudenza. Il consulente fiscale deve salvaguardare diligentemente e fedelmente gli interessi del suo mandante, tenendo ben presente che lo scopo del mandato è quello di ridurre il più possibile l'onere fiscale a carico del cliente. Nel quadro dello svolgimento dell'incarico affidatogli deve pertanto accertare accuratamente le basi fattuali della tassazione, chiedere al mandante i ragguagli e i documenti che reputa necessari per il corretto espletamento del mandato e studiare la dottrina e giurisprudenza rilevanti. Se del caso, è pure tenuto a far capo a terzi (specialisti o autorità) in grado di fornirgli le informazioni di cui non dispone personalmente (sulla diligenza richiesta ai consulenti fiscali cfr. anche Walter Fellmann in: Berner Kommentar, n. 421 - 425 ad art. 398 CO; DTF 128 III 22 consid. 2c; sentenza del 7 febbraio 2002 nella causa 4C.316/2001, consid. 2b/aa, pubblicata in: AJP 2003 pag. 713).
3.
Nel caso in esame, la Corte cantonale ha negato all'attore la possibilità di contestare la propria responsabilità per le conseguenze derivate al convenuto dalla tardiva presentazione delle sue dichiarazioni fiscali. Dopo aver precisato di non poter tenere in nessun conto l'affermazione secondo cui il convenuto era cognito in materia fiscale, siccome formulata per la prima volta in sede di appello e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), i giudici della massima istanza ticinese hanno ritenuto che la responsabilità dell'attore non poteva essere esclusa per il fatto che il convenuto non gli aveva consegnato per tempo i necessari documenti giustificativi, rispettivamente non gli aveva conferito valida procura per procurarseli direttamente da terzi. L'attore avrebbe dovuto sollecitare il cliente a fornirgli gli atti necessari avvisandolo nel contempo degli effetti del ritardo, che egli sicuramente conosceva o quanto meno avrebbe dovuto conoscere vista la sua professione. Dall'istruttoria è però emerso ch'egli non solo non ha agito in tal modo - né del resto lo ha preteso - ma anche che il convenuto di regola gli metteva a disposizione la documentazione richiesta in termini accettabili. I giudici cantonali sono pertanto giunti alla conclusione che le perdite patrimoniali subite dal convenuto sono state causate dalla negligenza dell'attore, che è quindi tenuto a rimborsarle.
Infine, il Tribunale d'appello ha confermato la pronunzia pretorile anche in punto alla reiezione dell'azione principale e ciò sia a causa della grave violazione contrattuale imputabile all'attore sia, in ogni caso, per l'assenza di prove a sostegno della sua pretesa, anche perché egli non si è espresso sull'argomentazione del pretore secondo cui l'unico documento versato agli atti dall'attore era insufficiente allo scopo, trattandosi di una semplice dichiarazione di parte che peraltro nemmeno coincideva con gli importi fatturati e dal quale non si poteva desumere chi avesse effettuato quale prestazione né a quale tariffa oraria.
4.
Dinanzi al Tribunale federale l'attore contesta integralmente le considerazioni della massima istanza cantonale. I suoi argomenti risultano tuttavia in larga misura inammissibili siccome in contrasto con i principi che reggono il ricorso per riforma, già esposti al consid. 1.3.
4.1 Improponibile è in primo luogo la critica mossa alla Corte cantonale di aver motivato sommariamente il proprio giudizio.
Il diritto ad una sentenza motivata deriva infatti dal diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la cui violazione avrebbe dovuto essere fatta valere nel quadro di un ricorso di diritto pubblico.
4.2 Pur senza asseverarlo esplicitamente, nella misura in cui si duole dell'errata lettura degli allegati di causa, che cita dettagliatamente, l'attore rimprovera poi ai giudici ticinesi di essere ripetutamente incorsi in una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5.3 ad art. 63 OG pag. 569).
4.2.1 Sarebbe ad esempio errato l'accertamento secondo cui egli si era occupato delle dichiarazioni fiscali del convenuto e delle indivisioni sin dalla metà degli anni settanta, ma questa critica non merita di essere approfondita dato che, quand'anche errato, tale accertamento è privo d'influsso sull'esito del giudizio (cfr. Poudret, op. cit., nota 5.1. ad art. 63 OG).
4.2.2 Anche l'affermazione secondo cui le conoscenze in materia fiscale del convenuto sarebbero state addotte per la prima volta in sede di appello sarebbe il frutto di un'errata lettura degli allegati di causa.
Dai passaggi evocati nel gravame si evince in sostanza che dinanzi al giudice di primo grado l'attore aveva dichiarato di essere stato incaricato dell'allestimento delle dichiarazioni fiscali ordinarie, mentre che delle pratiche IMVI (Imposta sul Maggior Valore Immobiliare) si sarebbe occupato direttamente il convenuto. Ora, quand'anche questa affermazione venisse intesa nel senso auspicato dall'attore, essa non gli gioverebbe. Innanzitutto perché l'autorità ticinese non lo ha condannato a risarcire alcunché a questo titolo, la compravendita che aveva dato luogo a una procedura speciale di recupero IMVI, stipulata il 24 marzo 2004, avendo fatto l'oggetto della tassazione 1994/1995 (art. 64 cpv. 2 OG), non considerata nel giudizio impugnato. Secondariamente perché il fatto che il convenuto disponesse di alcune cognizioni in ambito fiscale non dispensava comunque l'attore dall'obbligo di svolgere il mandato affidatogli con la dovuta diligenza.
4.3 Egli non può certo addurre a sua discolpa il fatto di essere stato incaricato unicamente della compilazione della dichiarazione fiscale sulla base delle pezze giustificative fornitegli dal convenuto, il quale gliele avrebbe consegnate solo nel 1996.
Viste le sue competenze professionali - egli stesso si definisce d'altro canto un "conosciuto e riconosciuto fiduciario commercialista della piazza luganese" - e il chiaro mandato ricevuto, incombeva a lui insistere presso il cliente affinché gli consegnasse entro il termine legale tutta la documentazione utile per l'allestimento della dichiarazione fiscale, comprensiva dell'elenco titoli necessario ai fini della procedura di recupero dell'imposta preventiva, avvisandolo nel contempo del rischio che si assumeva ritardando la consegna della documentazione richiesta.
Dall'accertamento - vincolante - dei fatti contenuto nella sentenza impugnata risulta che l'attore non si è mai attivato in tal senso né tantomeno ha proposto al cliente di concedergli una procura per potersi rivolgersi direttamente agli istituti bancari interessati. Egli è rimasto passivo. Per contro - sempre stando a quanto accertato dai giudici ticinesi - quando ha richiesto della documentazione al convenuto questi ha sempre reagito nel termine di un paio di settimane. Non vi sono pertanto elementi a sostegno di un'eventuale concolpa del convenuto.
4.4 Ne discende che il giudizio della Corte cantonale sulla responsabilità dell'attore è conforme all'art. 398 cpv. 2 CO.
5.
Da ultimo viene censurata anche la decisione sull'azione principale. L'attore contesta infatti la tesi esposta nella sentenza impugnata secondo cui egli non avrebbe debitamente contestato la pronunzia pretorile in merito alla mancanza di prove a sostegno delle sue pretese, che sarebbero - contrariamente a quanto stabilito dai giudici ticinesi - sufficientemente dimostrate.
Così come formulata la censura si avvera d'acchito inammissibile. Nella misura in cui afferma di aver contestato le conclusioni dell'autorità di primo grado, l'attore sembra volersi prevalere ancora una volta di una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, sennonché - in contrasto con l'obbligo di motivazione a suo carico (cfr. supra consid. 1.3) - egli non indica in quale punto dell'allegato di appello avrebbe formulato le relative critiche. Laddove pretende di aver sufficientemente provato le sue pretese propone invece un argomento inammissibile siccome rivolto contro l'apprezzamento probatorio (cfr. supra consid. 1.3).
6.
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto nella limitata misura in cui è ammissibile.
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 giugno 2006
In nome della I Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: