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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
5P.402/2005 /biz
Sentenza del 14 luglio 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
PCL SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Ettore Vismara,
contro
Pierre Cardin,
Sarl de Gestion Pierre Cardin,
opponenti,
entrambi patrocinati dall'avv. Mauro von Siebenthal,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost., Convenzione di Lugano (rigetto definitivo dell'opposizione),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
4 ottobre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Pierre Cardin e la Sàrl de Gestion Pierre Cardin hanno fatto spiccare dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, nel giugno 2004, un precetto esecutivo contro la PCL SA per l'importo di fr. 1'221'040.--, corrispondente all'importo di Euro 800'000.-- riconosciuti ai citati creditori procedenti con sentenza 22 ottobre 2002 del Tribunal de Commerce de Paris, confermata dalla Cour d'Appel de Paris in data 19 maggio 2004, a titolo di risarcimento danni per concorrenza sleale. Nel contraddittorio indetto in seguito alla domanda con cui è stato chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa, questa ha da subito eccepito che le cennate sentenze francesi non sarebbero esecutive, poiché essa avrebbe interposto ricorso per cassazione nel giugno 2004. Il Pretore di Lugano, con sentenza del 3 giugno 2004, ha accolto l'istanza di Pierre Cardin e della Sàrl de Gestion Pierre Cardin e ha rigettato in via definitiva l'opposizione, fondandosi soprattutto sul fatto che la sentenza 19 maggio 2004 della Cour d'Appel de Paris era stata dichiarata esecutiva dalla medesima Corte, senza riguardo ad un eventuale ricorso per cassazione.
B.
Adita dalla PCL SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con la sentenza impugnata datata 4 ottobre 2005, ha respinto l'appello ed ha confermato la decisione pretorile.
C.
Contro la decisione della corte suprema ticinese, la PCL SA ha proposto in data 7 novembre 2005 il presente ricorso di diritto pubblico. Con esso, la PCL SA fa essenzialmente valere la violazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetta Convenzione di Lugano; qui di seguito: CL) e di suoi diritti costituzionali, postulando l'annullamento della sentenza impugnata nonché la sospensione del procedimento in questione ai sensi dell'art. 30 CL.
Gli opponenti concludono alla reiezione del ricorso. Il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha rinunciato a presentare osservazioni. Con decreto 29 novembre 2005, il Presidente della II Corte civile del Tribunale federale ha attribuito al ricorso l'effetto sospensivo, come richiesto dalla ricorrente ed avversato dagli opponenti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione emanante dall'ultima istanza cantonale per violazione della Convenzione di Lugano da una parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 84 cpv. 1 lit. c, 86, 88, 89 cpv. 1 OG e art. 37 n. 2 CL (DTF 129 I 110 consid. 1.2; 120 Ia 256 consid. 1a).
2.
2.1 Per costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 84 cpv. 1 lit. c OG il Tribunale federale esamina asserite violazioni dei trattati internazionali con libera cognizione. Ciò vale, tuttavia, unicamente con riferimento alle questioni di diritto: quando ad accertare i fatti è stata un'istanza giudiziaria, un loro eventuale riesame avviene per contro con cognizione limitata all'arbitrio (DTF 129 I 110 consid. 1.3 pag. 111; 129 III 574 consid. 1). Sempre in virtù di una recente evoluzione della giurisprudenza, non sono più ammessi nova (DTF 128 I 354 consid. 6c).
È dunque a torto che la Corte cantonale ha giustificato l'esame dei nuovi documenti prodotti dall'allora appellante e qui ricorrente con la giurisprudenza federale. Ritenuto che i qui resistenti non hanno avuto nulla da eccepire in proposito - né avrebbero potuto, visto che non è derivato loro pregiudizio alcuno -, la sentenza impugnata va comunque esaminata così come è stata motivata. Per contro, non verrà tenuto conto in questa sede di nessuno dei documenti prodotti con il presente ricorso di diritto pubblico.
2.2 Nella misura in cui la ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non basta che essa affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, essa non può accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).
Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). In particolare, una valutazione arbitraria delle prove non sussiste per il solo fatto che le conclusioni della corte non combaciano con quelle del ricorrente; queste devono piuttosto apparire in aperto contrasto con la situazione di fatto oppure derivare da una svista manifesta (DTF 105 Ia 190 consid. 2a, con rinvii; 116 Ia 85 consid. 2b pag. 88; 128 I 81 consid. 2 pag. 86). Ciò si verifica ad esempio qualora il giudice tragga dalla procedura probatoria conclusioni affrettate (DTF 101 Ia 545 consid. 4d pag. 551 s.; 118 Ia 28 consid. 2 pag. 86) oppure prenda in considerazione unilateralmente soltanto determinate prove, e non consideri altre atte a provare il contrario (DTF 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371; 118 Ia 28 consid. 1b). Per contro, il ricorrente non può pretendere che il tribunale prenda posizione su tutte le allegazioni e tutti i mezzi di prova; deve bastare che esso motivi la propria decisione in modo coerente, rifiutando così - anche solo implicitamente - la rappresentazione dei fatti proposta dal ricorrente (DTF 130 II 530 consid. 4.3 pag. 540; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a pag. 149; 123 I 31 consid. 2c pag. 34; 122 IV 8 consid. 2c pag. 14 s.). Il ricorrente non dimostra dunque arbitrio semplicemente sostituendo l'apprezzamento delle prove della Corte con il proprio, ma deve altresì allegare e provare che l'accertamento dei fatti ritenuto dal tribunale non poggi su argomenti obbiettivi.
3.
3.1
3.1.1 In primo luogo, la ricorrente eccepisce che le sentenze francesi del 22 ottobre 2002 e del 19 maggio 2004 non possono essere considerate definitive. Seppur a beneficio dell'autorità della cosa giudicata, esse non sarebbero infatti irrevocabili e dunque definitive nel giudizio. Pertanto, non godrebbero della forza della cosa giudicata. Inoltre, quand'anche in Francia il ricorso per cassazione de lege non abbia effetto sospensivo, di fatto esso lo ha, soprattutto alla luce delle procedure e delle decisioni intervenute nel frattempo fra le parti. La ricorrente richiama a tal proposito la sentenza 24 dicembre 2004 con la quale il Juge de l'exécution di Parigi l'ha autorizzata ad iscrivere un privilegio di pegno sul marchio Pierre Cardin, nonché l'ordinanza 22 marzo 2005 con la quale il medesimo magistrato l'ha autorizzata a porre in atto un pignoramento conservativo su importi dovuti da Sogesprom e MMS International a Société de Gestion Pierre Cardin per un ammontare ben superiore a quello che essa è stata condannata a pagare. La ricorrente rammenta inoltre l'ordinanza 25 maggio 2005 della Corte di Cassazione francese, che ha respinto le richieste di stralcio dai ruoli dei propri ricorsi, nonché la sentenza 11 luglio 2005 con la quale è stata respinta la richiesta dei resistenti di revocare le citate ordinanze 24 dicembre 2004 e 22 marzo 2005. Tutte queste procedure e decisioni avrebbero paralizzato le azioni contro Sogesprom e MMS International. La ricorrente postula che tale effetto sospensivo venga esteso pure a lei, nella forma di una sospensione della procedura di esecuzione di rigetto dell'opposizione impugnata.
3.1.2 Gli opponenti, dal canto loro, ribadiscono che il ricorso per cassazione interposto dalla ricorrente contro la sentenza condannatoria del 19 maggio 2004 costituisce un rimedio straordinario sprovvisto di qualsiasi effetto sospensivo, per cui detta sentenza è immediatamente esecutiva; il rifiuto pronunciato dai giudici francesi di stralciare il ricorso in cassazione della ricorrente nulla muta. Non vi osterebbe la sentenza emanata dal Tribunale federale nella causa 5P.499/2002, citata dalla ricorrente, poiché in quell'evenienza era proprio l'esecutività delle sentenze francesi ad essere dubbia. Il privilegio di pegno ed il pignoramento conservativo ottenuti dalla ricorrente in Francia non avrebbero alcuna valenza di merito, ma costituirebbero unicamente mere garanzie. Né, infine, il blocco conservativo dei pagamenti su importi dovuti da Sogesprom e MMS International a Société de Gestion Pierre Cardin, misura chiesta dalla ricorrente nei confronti di due società che appartengono al suo proprio gruppo, è atta a cancellare l'obbligo esecutivo di pagare statuito contro la ricorrente con la già più volte menzionata sentenza del 19 maggio 2004: in particolare, Sogesprom e MMS International hanno personalità giuridica ben distinta da quella della ricorrente.
3.1.3 Il Tribunale di appello ha spiegato che il rigetto definitivo di un'opposizione formulata contro un precetto esecutivo fondato su una sentenza estera esige l'esame pregiudiziale dell'esecutività della sentenza estera, da effettuarsi sulla base delle condizioni fissate dalla convenzione internazionale applicabile o, per difetto, dagli artt. 25 ss. LDIP. Ha indi scartato l'obiezione della ricorrente fondata sulla pendenza di un proprio ricorso in cassazione contro la sentenza condannatoria a suo carico: l'esecutività della sentenza francese emergerebbe già dall'espressa attestazione apposta sull'ultima pagina della medesima.
3.1.4 Non può ragionevolmente sussistere dubbio alcuno che in virtù dell'art. 25 CL deve essere considerata quale decisione passibile di essere riconosciuta ed eseguita qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, a patto che sia esecutiva (art. 31 cpv. 1 CL; Andreas Edelmann, Neues aus Lugano, in: Festschrift 100 Jahre Aargauischer Anwaltverband, Zurigo 2005 pag. 377-400, pto. III pag. 381; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, Berna 1997, n. 3516 ss., part. 3521; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed. Monaco 2004, n. 3 ad art. 38 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 31 CL); una sua crescita in giudicato non è richiesta (Edelmann, loc. cit.; Geimer/Schütze, op. cit., n. 47 ad art. 38 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 31 CL; Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3a ed. Parigi 2002, n. 368; Schnyder/Liatowitsch, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, Zurigo 2000, n. 329; fraintendibile Hansjörg Peter, La LEF e la Convenzione di Lugano - 10 anni di giurisprudenza, in: La Convenzione di Lugano nella pratica forense e nel suo divenire, CFPG Collana rossa vol. 30, Lugano 2004, pag. 137-158, spec. pto. I pag. 138). A favore della sua divergente opinione, formulata in termini apodittici, la ricorrente non è in grado di addurre né dottrina, né tanto meno giurisprudenza.
Neppure il riferimento che la ricorrente ripropone alle procedure e alle decisioni intervenute nel frattempo fra le parti le può essere di soccorso. In primo luogo, la maggior parte delle procedure cui essa si riferisce sono pendenti fra parti diverse; secondariamente, le decisioni che vedono coinvolte le medesime parti e di cui si può legittimamente tenere conto (sopra, consid. 2.1) sono state emanate in procedure di genere diverso. Non si vede come la ricorrente possa seriamente dedurre da tali procedure e decisioni, di cui non ha messo in dubbio l'assenza di legame diretto con la sentenza del 19 maggio 2004, un effetto mediato tale da privare di efficacia l'espressa attestazione di esecutività apposta alla sentenza stessa.
3.1.5 Ne discende che l'applicazione che la Corte cantonale ha fatto degli artt. 25 e 31 CL non presta adito a critica alcuna.
3.2
3.2.1 Inoltre, asserisce la ricorrente, essa non avrebbe alcuna speranza di ottenere, qualora avesse causa vinta in cassazione, la restituzione di quanto dovuto agli opponenti: questi ultimi, infatti, non ne sarebbero in grado, come si evincerebbe dalla sentenza 11 luglio 2005 del Juge d'exécution e dall'inchiesta Coface Ort del 17 ottobre 2005. In tali condizioni, secondo la ricorrente, la decisione impugnata, negando che la sentenza francese del 19 maggio 2004 violi l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 n. 1 CL, porterebbe ad un risultato concreto scioccante, inaccettabile ed anche irreversibile. Né sarebbe pertinente l'argomento del Tribunale di appello, secondo il quale la situazione non sarebbe diversa da quella che si verificherebbe sotto l'egida del solo diritto svizzero, dove la sentenza esecutiva impugnata con un rimedio che non ne sospenda l'esecuzione legittima il creditore a chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione: tale esecutività immediata avrebbe carattere eccezionale e va negata in presenza di interessi superiori che lo impongono, rispettivamente se vi sia pericolo di danno imminente ed irreparabile.
3.2.2 Gli opponenti, da parte loro, contestano che la situazione finanziaria in cui asseritamente essi dovrebbero versare sia negativa: la sentenza 11 luglio 2005 sarebbe una decisione di mera natura sommaria, dalla quale nulla si potrebbe dedurre, mentre l'inchiesta Coface Ort sarebbe "fanta-finanza".
3.2.3 La Corte cantonale ha ritenuto che l'esecuzione della sentenza condannatoria francese del 19 maggio 2004 non violi in modo manifesto l'ordine pubblico svizzero ai sensi dell'art. 27 n. 1 CL, e ciò, nemmeno nel caso in cui i resistenti si trovassero effettivamente in condizioni finanziarie precarie: in tal caso, la situazione sarebbe assimilabile a quella del creditore in possesso di una sentenza esecutiva svizzera, parimenti legittimato a chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione indipendentemente dalla propria forza finanziaria.
3.2.4 La censura, in realtà, ha due facce: da un lato, l'aspetto fattuale, ovvero quello a sapere se realmente la situazione economica degli opponenti sia tale da mettere in pericolo l'eventuale recupero di un pagamento avvenuto senza titolo. D'altro lato, quello prettamente giuridico, a sapere se l'asserita omessa considerazione della situazione finanziaria degli opponenti possa effettivamente configurare un caso di violazione dell'ordine pubblico svizzero.
Non è necessario soffermarsi a lungo sulle considerazioni di natura fattuale proposte dalla ricorrente al fine di rendere verosimile una pretesa difficile situazione finanziaria degli opponenti: in primo luogo, la Corte cantonale non si è chinata su questo aspetto, poiché ha adottato una soluzione valida anche nell'ipotesi paventata dalla ricorrente. Secondariamente, poiché trattandosi di aspetti fattuali, la censura della ricorrente andrebbe semmai esaminata unicamente nell'ottica dell'arbitrio: in tale prospettiva, il quadro negativo dipinto dalla ricorrente, oltre che fondarsi essenzialmente su nuove informazioni irricevibili, non appare atto a fugare i dubbi sollevati dagli opponenti, e non riesce pertanto a rendere verosimili le paventate difficoltà finanziarie al punto da far apparire la conclusione opposta addirittura arbitraria.
In diritto, è assodato che l'eccezione alla regola del riconoscimento della sentenza estera fondata sull'ordine pubblico dello Stato richiesto trovi applicazione soltanto in termini assai restrittivi (cfr. con riferimento all'art. 27 cpv. 1 LDIP DTF 131 III 182 consid. 4.1, con rinvii), ed unicamente in presenza di una violazione manifesta (l'aggettivo, ora presente nella versione riveduta dell'art. 34 del regolamento (CE) 44/2001, è implicito anche all'art. 27 n. 1 CL; Geimer/Schütze, op. cit., n. 14 in fine; Donzallaz, op. cit., n. 2815), addirittura insostenibile (Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8a ed. Francoforte sul Meno 2005, n. 7 ad art. 34 del regolamento (CE) 44/2001), di un principio proprio dello Stato richiesto (v. anche DTF 126 III 534 consid. 2c). Senza dimenticare che in tema di riconoscimento, i principi dello Stato richiesto esplicano effetti ridotti rispetto a quanto avverrebbe se a dover giudicare sul fondo fosse un giudice dello Stato richiesto (cosiddetto ordre public atténué, v. Geimer/Schütze, op. cit., n. 19 ad art. 34 del regolamento (CE) 44/2001). Il raffronto operato dalla Corte cantonale con la situazione in diritto interno del creditore procedente a beneficio di una sentenza esecutoria svizzera appare convincente anche nel contesto dell'art. 27 n. 1 CL: se pure il diritto interno svizzero permette il rigetto definitivo dell'opposizione sulla base di una sentenza esecutiva, sebbene la stessa faccia oggetto di un rimedio di diritto straordinario che dunque non ne sospende l'esecuzione, è lecito dedurne che tale conseguenza non è atta a configurare il caso di una violazione dell'ordine pubblico svizzero. Neppure si comprende cosa faccia dire alla ricorrente, almeno così pare di comprenderla, che tale situazione sia più eccezionale in Svizzera.
3.2.5 La censura discussa si rivela pertanto infondata in diritto, la soluzione adottata dalla Corte cantonale non configurando alcuna violazione dell'art. 27 n. 1 CL. Per quanto ricevibile, essa è infondata pure in fatto, in quanto non ha permesso alla ricorrente di rendere verosimile l'esistenza di circostanze talmente urtanti da imporre l'eccezione dell'ordine pubblico svizzero.
3.3
3.3.1 La ricorrente si oppone anche all'argomento invocato dal Tribunale di appello ticinese, secondo il quale non potrebbe esservi contradditorietà ai sensi dell'art. 27 n. 3 CL fra la sentenza 19 maggio 2004 e le decisioni francesi del 24 dicembre 2004 e 22 marzo 2005 anche perché quest'ultime sarebbero di natura diversa: secondo la ricorrente, quest'ultime rafforzerebbero enormemente la valenza delle misure cautelari ottenute. Inoltre, il risultato - inaccettabile a suo giudizio - sarebbe quello del fallimento di una società sana svizzera a beneficio di una francese, sulla quale un giudice francese avrebbe già espresso gravi considerazioni.
3.3.2 A ciò, gli opponenti obiettano che le decisioni addotte dalla ricorrente sarebbero di mera garanzia e di carattere provvisorio. Inoltre, contestano in dettaglio l'accusa di propria insolvibilità. Infine, non solo non vi sarebbe identità di parti, ma neppure sussisterebbe una sentenza dello Stato richiesto in contrasto con quella di cui è chiesto il riconoscimento.
3.3.3 Pure il Tribunale di appello ha respinto la censura di contravvenzione all'art. 27 n. 3 CL sollevata dalla ricorrente: trattandosi di "semplici misure cautelari emanate a tutela di asseriti diritti dell'appellante", le decisioni alle quali si richiama la ricorrente sarebbero di natura diversa rispetto alla sentenza in procedura ordinaria emanata in data 19 maggio 2004 contro di lei, e non possono definirsi in contrasto con quest'ultima.
3.3.4 In realtà, non sembra che la censura in oggetto possa essere del tutto sussunta sotto l'art. 27 n. 3 CL: la ratio di questa norma, infatti, è quella di evitare conflitti fra contradditorie sentenze emanate una nello Stato richiedente, l'altra nello Stato richiesto (Geimer/Schütze, op. cit., n. 158 ad art. 34 del regolamento (CE) 44/2001). In presenza di un conflitto fra la giurisdizione interna e quella di uno Stato estero, va privilegiata la prima (Donzallaz, op. cit., n. 2991 s.; Geimer/ Schütze, op. cit., n. 164 ad art. 34 del regolamento (CE) 44/2001).
Ciò significa che tale eccezione non vale per sentenze, asseritamente inconciliabili, emananti dal medesimo Stato, quali quelle francesi cui si rifà la ricorrente (v. Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 425 e 432): il che appare di per sé evidente, trattandosi a quel momento di una questione di mero diritto interno.
3.3.5 L'obiezione della ricorrente, volta ad ottenere un'applicazione per analogia dell'art. 27 n. 3 CL, si rivela dunque infondata.
4.
4.1 La ricorrente ripropone l'eccezione fondata sull'art. 27 n. 3 CL anche con riferimento alla pretesa inconciliabilità della sentenza del 19 maggio 2004 con l'ordinanza 23 luglio 2004 di sospensione provvisoria ottenuta a beneficio della società di diritto francese MMS International in vista di garantire la continuazione dell'impresa. Essa ritiene di non dover essere trattata diversamente e peggio della consorella francese in relazione al medesimo giudizio impugnato avanti la Cassazione francese, tanto più che la sentenza 19 maggio 2004 riguarderebbe una fattispecie che coinvolge appunto la qui ricorrente, MMS International ed i due opponenti.
4.2 Per gli opponenti, quanto ottenuto da MMS International in Francia non c'entra per nulla con la posizione della ricorrente, che rimane obbligata a pagare l'importo cui è stata condannata con la sentenza 19 maggio 2004.
4.3 Non appare che la ricorrente abbia sottoposto alla Corte cantonale la questione a sapere se sussista inconciliabilità ai sensi dell'art. 27 n. 3 CL fra le varie decisioni francesi invocate. Se ciò non fosse il caso, la ricevibilità dell'obiezione sarebbe più che dubbia. Tuttavia, anche a prescindere dalla questione della ricevibilità, la censura appare manifestamente infondata, in primo luogo già per gli stessi motivi che hanno portato a negare la violazione dell'art. 27 n. 3 CL con riferimento alle misure cautelari ottenute dalla ricorrente contro gli opponenti (sopra, consid. 3.3.4): l'eventuale inconciliabilità di sentenze provenienti dal medesimo Stato non cade sotto la norma convenzionale qui discussa. Inoltre, come giustamente evidenziano gli opponenti, non vi è comunque identità di parti. Né si può supplire all'assenza di un espresso requisito richiesto dalla legge costruendo ad arte fra procedure distinte fra di loro ipotetici collegamenti assolutamente inadatti a far nascere anche solo l'ombra di un'identità delle parti: basterà ricordare che l'interpretazione autonoma di questo concetto appare in dottrina piuttosto univoca (Geimer/Schütze, op. cit., n. 162 ad art. 34 del regolamento (CE) 44/2001), ed arriva ad ammettere identità al più nel caso del successore di una delle parti al processo, qualora l'effetto di cosa giudicata si estenda a lui (Kropholler, op. cit., n. 4 ad art. 27 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 21 CL; scettici Geimer/Schütze, op. cit., n. 162 ad art. 34 del regolamento (CE) 44/2001).
4.4 Nella misura in cui sia ricevibile, la censura è manifestamente infondata.
5.
5.1 La ricorrente lamenta da ultimo la mancata sospensione del procedimento esecutivo promosso nei suoi confronti sulla base dell'art. 30 CL. Richiamati ancora una volta i propri dubbi quanto alla solvibilità dei creditori procedenti, essa sembra ritenere che tali dubbi avrebbero dovuto spingere il Tribunale di appello a sospendere il procedimento. Sarebbe scioccante se la ricorrente, vinto il ricorso in cassazione, non potesse recuperare la somma qui escussa e fallisse. Il paragone operato dalla Corte ticinese con la situazione del creditore svizzero non reggerebbe, poiché in Svizzera è sconosciuto il principio della sospensione provvisoria delle esecuzioni; né cambia che in Francia sia un'altra società a beneficiare della sospensione delle esecuzioni: l'assenza di tale beneficio in Svizzera imporrebbe di applicare l'art. 30 CL. Ribadisce infine che il proprio ricorso in cassazione pendente in Francia avrebbe più di una ragionevole probabilità di successo.
5.2 Gli opponenti, oltre a riproporre obiezioni già presentate altrove, si limitano a ricordare l'esecutività della sentenza 19 maggio 2004 e l'inconferenza di tutte le altre procedure e decisioni riguardanti fattispecie diverse. Contestano le affermazioni della ricorrente, secondo le quali essi verserebbero in difficoltà finanziarie e l'obbligo di pagare quanto ordinato dai tribunali francesi metterebbe in difficoltà la ricorrente; quest'ultimo, poi, sarebbe argomento nuovo, proposto per la prima volta in questa sede. Le (contestate) pretese della ricorrente in Francia hanno dato origine soltanto a misure cautelari.
5.3 Il Tribunale di appello, rammentati i principi cui soggiace l'applicazione dell'art. 30 cpv. 1 CL sulla sospensione del procedimento, ha ritenuto di dover respingere tale richiesta soprattutto in considerazione dell'ingiusta discriminazione che si verrebbe a creare, nell'ambito di una procedura esecutiva, a sfavore del creditore a beneficio di una sentenza estera nei confronti di quello provvisto di una sentenza di merito svizzera, la cui esecuzione forzata non potrebbe essere in alcun caso bloccata.
6.
6.1
6.1.1 Va innanzi tutto osservato che in concreto vi è da chiedersi se la ricorrente non avrebbe unicamente potuto chiedere una sospensione basata sull'art. 38 CL invece che, come da lei fatto, sull'art. 30 CL, poiché nella fattispecie trattasi di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione con cui viene chiesta l'esecuzione di una sentenza estera ai sensi degli art. 31 segg. CL (Donzallaz, op. cit., n. 4066 e 4093; cfr. anche DTF 129 III 574). D'altro canto, se si dovesse considerare che nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione il giudice esamina unicamente a titolo incidentale il riconoscimento (in tal senso Walter Stoffel, Das Verfahren zur Anerkennung handelsrechtlicher Entscheide nach dem Lugano-Ubereinkommen, SZW 1993, pag. 107 segg. part. 110 e 115; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed. Berna Stoccarda Vienna 2002, pag. 448), l'autorevole dottrina dichiara applicabile l'art. 30 CL (v. fra i tanti Kropholler, op. cit., n. 2 ad art. 37 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 30 CL). La questione non merita tuttavia maggiore disamina in concreto, perché con riferimento alla decisione di sospensione chiesta alla Corte cantonale le differenze fra le due norme sono irrilevanti. Va infatti preliminarmente posto in evidenza che il testo italiano dell'art. 30 CL è fallace, nella misura in cui parla genericamente di impugnazione della sentenza di cui è chiesto il riconoscimento: in realtà, si evince dai testi francese e tedesco che la sospensione può essere chiesta unicamente - come peraltro risulta invece dal testo italiano dell'art. 38 CL - qualora la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento fa l'oggetto, nel Paese d'origine (Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 449), di un rimedio di diritto ordinario. Tale non è palesemente il caso del ricorso per cassazione francese secondo il diritto interno (Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 458). La Corte europea di giustizia ha tuttavia sviluppato un'interpretazione comunitaria del concetto di rimedio ordinario ai sensi degli art. 30 e 38 della Convenzione di Bruxelles, secondo cui per rimedio ordinario va inteso qualsiasi gravame che possa comportare l'annullamento o la riforma della decisione di cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione a norma della convenzione e che debba essere proposto nello Stato d'origine, entro un termine fissato per legge che comincia a decorrere in seguito alla decisione stessa (sentenza CGCE del 22 novembre 1977 in re Industrial Diamond Supplies c. Luigi Riva, 43/77 Racc. 1977, 2175, n. 27 seg. e 42). In virtù del citato concetto unitario appare doversi considerare rimedio straordinario il ricorso per cassazione dans l'intérêt de la loi (Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 458 e note a piè di pagina 75 s. ibid.), non, per contro, le impugnative per cassazione previste, pur con qualche differenza neppure tanto marginale, dai vari Stati sottoposti alla giurisdizione europea (Kropholler, op. cit., n. 3 ad art. 37 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 30 CL; Geimer/Schütze, op. cit., n. 9 ad art. 37 del regolamento (CE) 44/2001; Donzallaz, op. cit., n. 4028).
Se ne deve dedurre che, teoricamente, il Tribunale di appello avrebbe pertanto potuto sospendere il proprio giudizio, e dunque la decisione di rigetto definitivo dell'opposizione. Non era, tuttavia, obbligato a farlo, perché sia l'art. 30 cpv. 1 CL che l'art. 38 cpv. 1 CL conferiscono tale facoltà secondo il libero apprezzamento del tribunale (Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 37 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 30 CL; Geimer/Schütze, op. cit., n. 4 ad art. 37 del regolamento (CE) 44/2001; DTF 129 III 574 consid. 7).
6.1.2 Ora, l'argomento sul quale ha fatto leva il Tribunale di appello, ovvero la particolare natura della procedura sommaria di rigetto definitivo dell'opposizione peculiare del diritto svizzero che imporrebbe particolare cautela nel concedere la sospensione, è condiviso esplicitamente dalla dottrina (Donzallaz, op. cit., n. 4066).
6.1.3 La mera elencazione delle svariate altre procedure e decisioni che vedono coinvolti, in Francia, i qui resistenti, neppure opposti alla qui ricorrente, non appare argomento pertinente. In primo luogo, la ricorrente non può riferirvisi per forzare l'applicazione della sospensione ex art. 30 CL ben oltre i limiti intrinseci della norma stessa, circoscritti dal possibile esito del ricorso "ordinario" contro la sentenza di cui è chiesto il riconoscimento: non è certo perché ad una società giuridicamente del tutto distinta dalla qui debitrice è stata concessa una protezione di carattere esecutivo del diritto francese, in virtù della quale neppure gli opponenti potrebbero procedere in via esecutiva contro quella società, che di tale sospensione debbano automaticamente beneficiare altre società debitrici dei qui resistenti; ancor meno proponibile appare la pretesa della ricorrente di estendere, con questa motivazione, il campo di applicazione dell'art. 30 CL. La ricorrente ha semmai a sua disposizione i mezzi corrispondenti alla francese sospensione provvisoria delle esecuzioni che offre la legislazione elvetica, segnatamente la moratoria concordataria della LEF o l'istanza di differimento del fallimento della società anonima (art. 725a CO).
Questa censura appare talmente fantasiosa da sfiorare il limite della temerarietà. L'esito del suo esame rende superfluo chinarsi sull'effettivo pericolo di fallimento della ricorrente - peraltro neppure oggetto di esame da parte del Tribunale di appello e dunque, in assenza di una censura per una sua eventuale omessa trattazione, argomento nuovo ed irricevibile - nonché, ancora una volta, sulla reale situazione economica dei resistenti.
6.1.4 In secondo luogo, non si comprende secondo quali ragionamenti le obiezioni sollevate in questo contesto dalla ricorrente siano di portata tale da suscitare seri dubbi sull'esito del ricorso per cassazione pendente in Francia contro la pronuncia 19 maggio 2004. Neppure è compito del Tribunale federale chinarsi sulla documentazione prodotta dalla ricorrente per farsi un'idea delle probabilità di successo della ricorrente avanti la Cassazione francese: se la ricorrente voleva seriamente avvalersi di tale argomento, era suo preciso compito spiegarsi nei termini richiesti dall'art. 90 cpv. 1 lit. b OG.
In tal senso, la censura è irricevibile.
6.2 L'apodittica censura di arbitrio e di violazione dell'art. 30 CL va respinta nella misura in cui è ricevibile. Per quanto attiene alla domanda di sospensione del procedimento da parte del Tribunale federale, occorre rilevare che essa dovrebbe di primo acchito essere dichiarata inammissibile qualora vada fondata sull'art. 38 cpv. 1 CL, atteso che tale norma permette unicamente al giudice davanti al quale è proposta l'opposizione ai sensi dell'art. 37 cpv. 1 CL, e cioè in Svizzera al "Tribunale cantonale", di sospendere il procedimento. Se invece si volesse ritenere che tale domanda possa pure essere basata sull'art. 30 cpv. 1 CL, essa dovrebbe essere respinta per i motivi summenzionati che hanno portato alla reiezione della censura di violazione di tale norma da parte dell'autorità cantonale.
7.
In conclusione, il ricorso in oggetto va respinto nella misura in cui sia ricevibile. La tassa di giustizia, per la cui fissazione si terrà conto del carattere al limite del temerario e defatigatorio del ricorso (art. 153a cpv. 1 OG), è posta a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), che verserà inoltre adeguate ripetibili della sede federale agli opponenti (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 15'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi fr. 15'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 luglio 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: