BGer 5C.79/2006 |
BGer 5C.79/2006 vom 19.07.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.79/2006 /biz
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Sentenza del 19 luglio 2006
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II Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Meyer, Hohl,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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attore e ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin,
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contro
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B.________,
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convenuto e opponente, patrocinato dall'avv. Roberto Haab.
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Oggetto
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accesso necessario (spese processuali),
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
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2 febbraio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il 7 maggio 2001 il Pretore del distretto di Lugano ha respinto l'azione presentata da A.________ nei confronti di B.________ tendente all'ottenimento di un accesso necessario con ogni veicolo e ha posto a carico dell'attore la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili. Con sentenza 2 febbraio 2006, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto limitatamente alla costituzione di una servitù di accesso necessario l'impugnativa presentata dall'attore e ha messo gli oneri processuali di seconda istanza di fr. 7'602.60, comprensivi dei costi di una perizia, a carico dell'appellante, il quale è pure stato condannato a rifondere al convenuto fr. 5'500.-- per ripetibili della procedura di ricorso. La Corte cantonale ha reputato che in materia di accesso necessario le spese processuali e le ripetibili seguono i principi del diritto espropriativo in considerazione degli effetti analoghi della procedura. Per tale motivo ha ritenuto che, anche in caso di accoglimento dell'azione, l'attore sopporta i costi della causa e deve versare ripetibili al convenuto, salvo eccezioni che in concreto non si verificano.
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2.
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Con ricorso per riforma 13 marzo 2006 A.________ ha chiesto la modifica della sentenza di appello nel senso che la tassa di giustizia, gli oneri processuali e le ripetibili di prima e seconda istanza siano posti a carico del convenuto. Ritiene, in sostanza, che la Corte di appello ha misconosciuto che in concreto il convenuto ha assunto un comportamento tale che giustifica di porre a suo carico, anche in applicazione analogica della legge federale sull'espropriazione, i costi processuali e le ripetibili delle due istanze.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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3.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii).
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3.1 L'attore afferma che, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, i giudici cantonali debbano decidere sulla ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili applicando quanto stabilito dal diritto federale in materia di espropriazione e ritiene pertanto in concreto aperta la via del ricorso per riforma.
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3.2 Giusta l'art. 43 cpv. 1 OG un ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione. Tale via di ricorso non è quindi data se le pretese litigiose soggiacciono al diritto cantonale, il quale non cambia natura anche qualora incorpori nozioni di diritto federale o rinvii al diritto federale e che quest'ultimo si applichi a titolo suppletivo (DTF 126 III 370 consid. 5).
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Ora, la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili della procedura cantonale è disciplinata dal diritto cantonale (DTF 71 II 188; 96 II 62). È esatto che nella DTF 85 II 392 consid. 3 il Tribunale federale ha preso posizione sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale in caso di accoglimento di un'azione con cui viene chiesto un accesso necessario, indicando che appare più consono alla natura dell'azione riferirsi alle norme sui costi di causa del diritto espropriativo, invece che porre interamente a carico del convenuto soccombente i costi della procedura e le ripetibili. Con tale osservazione il Tribunale federale non ha però trasformato un punto disciplinato dal diritto cantonale in una questione retta dal diritto federale, come del resto non è fondata sul diritto federale la pronunzia sulle spese e sulle ripetibili di un Tribunale cantonale a cui il Tribunale federale, dopo aver accolto un ricorso per riforma, ha ritornato la causa per nuova decisione sugli oneri processuali e sulle indennità di parte (DTF 71 II 188). Se, come in concreto, la Corte cantonale si basa per la ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili su principi del diritto espropriativo, questi principi non trovano applicazione quale diritto federale, ma quale diritto cantonale, la cui violazione non può essere censurata con un ricorso per riforma. Giova infine rilevare che - contrariamente a quanto sottinteso dall'attore con il riferimento alla DTF 96 II 62 - non ci si trova in concreto nemmeno in presenza di un caso in cui il legislatore cantonale doveva tenere conto del diritto federale.
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso per riforma si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili al convenuto, che non è stato invitato a presentare una risposta e non è così incorso in spese per la procedura federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 luglio 2006
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In nome della II Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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