Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
I 240/06
Sentenza del 10 agosto 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Meyer, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dallo Studio legale Chio-Petrocelli-Salvia, Via Abelardo 3, 85057 Tramutola, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente,
concernente S.________, 1949,
deceduta il 26 ottobre 2004
Istanza precedente
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
(Giudizio del 24 gennaio 2006)
Fatti:
A.
S.________, cittadina italiana nata il 22 settembre 1949, ha lavorato in Svizzera dal 1973 al 1977, solvendo regolari contributi all'AVS/AI.
Dopo il rimpatrio, l'assicurata ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa, segnatamente, dal 1997, come addetta alle pulizie a tempo parziale, più precisamente per 15 ore settimanali, presso la ditta E.________.
Per motivi di salute l'interessata è rimasta assente dal lavoro dal 12 aprile al 20 giugno così come dal 25 ottobre al 20 novembre 2002 e dal 12 dicembre 2003 non si è più presentata.
Il 2 marzo 2004, l'assicurata ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'AI svizzera.
In data 26 ottobre 2004 l'istante è deceduta.
Con decisione 12 novembre 2004 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per il motivo che al momento dell'insorgere dell'invalidità l'assicurata era già deceduta.
Statuendo su opposizione presentata in qualità di erede dal vedovo A.________, l'UAI ha con pronunzia 19 maggio 2005 tutelato il precedente provvedimento.
B.
Chiamata a statuire su un gravame presentato da A.________, rappresentato dallo studio legale Chio-Petrocelli-Salvia di Tramutola (Potenza), la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero l'ha respinto mediante giudizio 24 gennaio 2006.
C.
Patrocinato dallo stesso studio legale, A.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, producendo una dichiarazione della figlia dell'assicurata.
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato, l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa.
Diritto:
1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG , il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato dall'art. 132 cpv. 1 OG.
2.
La Commissione federale di ricorso ha già correttamente ricordato nei considerandi del suo giudizio a quali presupposti è subordinato il riconoscimento di una rendita dell'AI svizzera, indicando in particolare come, nel caso di un assicurato presentante uno stato di salute labile, il diritto alla rendita nasca al più presto quando esso è stato per un anno e senza interruzioni notevoli incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
3.
Ai considerandi del querelato giudizio deve essere prestata adesione pure nella misura in cui il giudice commissionale ha reputato non essere i ricordati presupposti adempiuti in concreto.
In effetti il primo giudice, osservato come l'interessata fosse portatrice di carcinoma dell'endometrio scoperto in sede di una ospedalizzazione iniziata il 16 dicembre 2003 con metastasi alla vagina e ai polmoni, quindi di turbe labili, ha giustamente asseverato non poter il termine di attesa di un anno, perché potesse essere riconosciuto il diritto alla rendita, decorrere prima del 12 dicembre 2003, ossia quando l'assicurata aveva smesso l'attività presso la ditta E.________: orbene alla scadenza del termine medesimo, nel dicembre del 2004, la paziente era già deceduta, il decesso essendo avvenuto il 26 ottobre di quell'anno.
L'autorità giudiziaria commissionale ha segnatamente rilevato a buon diritto che non sussistevano motivi che permettessero di considerare essere state le turbe in questione causali di incapacità lavorativa da una data precedente visto che l'interessata aveva continuato, fino al dicembre 2003, a svolgere, nella stessa misura (ossia 15 ore settimanalmente), l'attività salariata alle dipendenze della E.________ iniziata nel 1997. L'istanza precedente ha poi ritenuto che l'assicurata nemmeno poteva, prima del dicembre 2003, essere stata inabile in modo rilevante nell'attività di casalinga, quest'ultima attività essendo più leggera di quella di una donna di pulizie professionale.
4.
Con il ricorso di diritto amministrativo si adduce in sostanza che l'assicurata avrebbe già prima del dicembre 2003 concentrato le sue residue energie nell'attività lucrativa, al punto da dover dipendere dall'aiuto della figlia per l'espletamento delle mansioni domestiche. Questa asserzione, sorretta da una dichiarazione 6 marzo 2006 della figlia medesima, la quale afferma di aver svolto tutti i lavori domestici sin dal gennaio 2003, non è atta a sovvertire la suddetta opinione del primo giudice circa l'esigibilità delle, meno logoranti, occupazioni in ambito domestico.
5.
In queste condizioni, il giudizio querelato merita tutela.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 agosto 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Giudice presidente la IIa Camera: Il Cancelliere: