Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa {T 7}
B 47/05
Sentenza del 1° settembre 2006
IIa Camera
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Piero Mazzoleni, Piazza Grande 26, 6600 Locarno,
contro
Fondazione generale per una previdenza professionale nelle arti e mestieri svizzeri, Schwarztorstrasse 26, 3001 Berna, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 17 marzo 2005)
Fatti:
A.
F.________, è titolare di una macelleria a G.________. In qualità di socio dell'Associazione dei Maestri Macellai Svizzeri egli è dal 1° gennaio 1987 affiliato per la previdenza professionale alla Cassa pensioni dei macellai, la quale è gestita dalla Cassa di compensazione AVS dei macellai nell'ambito della Federazione generale per una previdenza professionale nelle arti e mestieri svizzeri (FG).
Dando seguito a una domanda di prestazioni AI formulata dall'interessato il 19 gennaio 1993, la Cassa di compensazione AVS dei macellai, dopo che la Commissione AI del Cantone Ticino aveva accertato un grado d'invalidità del 50% a fare tempo dal 29 giugno 1989, gli ha assegnato una mezza rendita AI con effetto dal 1° gennaio 1992 (decisione del 19 ottobre 1993). La prestazione è in seguito stata confermata dall'Ufficio AI del Cantone Ticino - divenuto nel frattempo competente - con provvedimento del 21 marzo 2000.
Nel corso del 2004 l'assicurato ha postulato una rendita d'invalidità della previdenza professionale e ha chiesto l'esonero dal pagamento dei contributi. In rappresentanza della Cassa pensioni, la Cassa di compensazione AVS dei macellai ha respinto la richiesta eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese.
B.
Mediante petizione del 7 dicembre 2004, F.________ ha convenuto, con il patrocinio dell'avv. Piero Mazzoleni, la Cassa di compensazione AVS dei macellai, rispettivamente la Cassa pensioni dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'accertamento del suo diritto alla rendita d'invalidità e all'esonero dal pagamento dei contributi a partire dal 1° giugno 1999 (rispettivamente dal 1° giugno 2004, data della sua domanda scritta alla Cassa pensioni) nonché la condanna dell'istituto di previdenza all'esecuzione delle chieste prestazioni.
Per pronuncia del 17 marzo 2005, la Corte cantonale, risolta, con l'accordo delle parti, la questione della legittimazione a stare in causa della parte convenuta (atteso che la Cassa di compensazione gestisce solo su mandato la previdenza professionale, mentre la Cassa pensioni dei macellai non dispone di una propria personalità giuridica, bensì costituisce un'opera di previdenza della FG), ha respinto la petizione confermando l'avvenuta prescrizione dei diritti.
C.
Sempre patrocinato dall'avv. Mazzoleni, F.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di essere posto al beneficio delle prestazioni previdenziali e all'esonero dal versamento dei contributi alla Cassa pensioni. Per il ricorrente, tutt'al più sarebbero da considerarsi prescritte "le prestazioni ed i rimborsi delle quote già pagate, non però il diritto ad ottenere le prestazioni assicurative future". A sua mente, sebbene i fatti si siano realizzati prima di tale momento, con il nuovo ordinamento in materia entrato in vigore il 1° gennaio 2005, egli dovrebbe comunque potere beneficiare delle prestazioni legali e regolamentari quantomeno a partire da tale data, il nuovo diritto avendo sancito l'imprescrittibilità dei diritti alle prestazioni. Degli ulteriori motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
Protestate spese e ripetibili, la FG propone la reiezione del gravame, al pari dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Diritto:
1.
1.1 Una persona esercitante un'attività lucrativa indipendente, se è allo stesso tempo datrice di lavoro, può affiliarsi a titolo facoltativo all'istituto di previdenza della sua azienda, all'istituto previdenziale di categoria oppure presso l'istituto collettore ( art. 4 e 44 LPP ). I lavoratori indipendenti che non impiegano personale possono affiliarsi presso l'istituto di previdenza della loro associazione professionale o presso l'istituto collettore (sentenza del 2 maggio 2006 in re C., H 193/05, consid. 2.1, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale).
1.2 L'esame della presente controversia ricade nella giurisdizione delle autorità giudiziarie di cui all'art. 73 LPP, che sono così competenti a statuire sul ricorso sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 1a con riferimenti).
1.3 Dal profilo intertemporale, in mancanza di disposizione specifica contraria, sono determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 333 consid. 2.3 e 447 consid. 1.2.1 con riferimenti). Nel caso di prestazioni d'invalidità della previdenza professionale tale è di principio il momento dell'insorgenza del diritto alla rendita (DTF 122 V 319 consid. 3c, 121 V 101 consid. 1c; cfr. pure la sentenza del 9 novembre 2005 in re H., B 35/05, consid. 2.1). Con riferimento allo specifico tema in esame, se la legge, come in concreto, non contiene una disposizione transitoria concernente il regime di prescrizione e perenzione applicabile, le nuove disposizioni possono applicarsi a vecchie pretese unicamente se queste, pur essendo insorte e divenute esigibili prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, non erano ancora prescritte o perente a tale data (DTF 132 V 161 consid. 2, 131 V 429 seg. consid. 5.2 con riferimenti; cfr. pure Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, volume supplementare, no. 15 B III d; Attilio Gadola, Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, in: PJA 1/95, pag. 58).
2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha compiutamente esposto le norme e i principi generalmente applicabili in materia, rammentando come, secondo l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito della previdenza obbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP a contrario), giusta l'art. 41 cpv. 1 LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivano in cinque anni, mentre gli altri in dieci - gli articoli 129 a 142 CO essendo applicabili -, e in particolare come nell'ambito della previdenza più estesa siano direttamente applicabili gli art. 127 e 128 CO (DTF 117 V 332 consid. 4; Hans Michael Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, pag. 104; Hermann Walser, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 70 cifra marg. 201).
2.2 Al giudizio impugnato può quindi essere prestata adesione pure per quanto concerne il rilievo della prescrittibilità, nella previdenza professionale, del diritto alla rendita d'invalidità in quanto tale ("Stammrecht"; diritto di base).
Così il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte avuto modo di ricordare che questo diritto, non rivestendo carattere periodico, si prescrive in dieci anni dalla scadenza della prima prestazione arretrata conformemente all'art. 131 cpv. 1 CO (DTF 132 V 162 consid. 3, 117 V 332 consid. 4; sentenza del 4 agosto 2000 in re Hoirs F., B 9/99, riassunta in RSAS 2003 pag. 48) e che, una volta prescritto l'intero credito, si prescrivono anche le singole prestazioni (art. 131 cpv. 2 CO; DTF 117 V 332 consid. 4; sentenze del 5 giugno 2001 in re B., 6/01, riassunta in RSAS 2003 pag. 49, del 2 dicembre 2002 in re J., B 27/02, riassunta in RSAS 2003 pag. 437, e RSAS 1997 pag. 562 consid. 5b). Lo stesso Tribunale ha quindi precisato che in presenza di una decisione dell'AI, determinante per l'inizio della prescrizione non è la data del provvedimento, bensì l'insorgenza del diritto (RSAS 2003 pag. 49; Markus Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, tesi Basilea 1992, pag. 278). Esso ha inoltre soggiunto che, una volta prescritto il diritto di base a una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale, la prescrizione si estende anche al diritto alla rendita piena che si dovesse fondare su un grado d'invalidità superiore riveduto in seguito a una modifica della situazione (sentenza del 24 aprile 2003 in re V., B 91/02, riassunta in RSAS 2004 pag. 454).
2.3 Similmente, questa Corte ha osservato che, mentre il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi, sancito per via di regolamento nell'ambito della previdenza più estesa, costituisce - quale pendant all'obbligo contributivo - un credito riguardante prestazioni periodiche soggiacente al termine di prescrizione più corto di cinque anni, il corrispondente diritto di base si prescrive nel termine di dieci anni (RSAS 1997 pag. 557 segg.).
2.4 In considerazione dei disposti regolamentari applicabili (art. 11.1 del Regolamento per la previdenza più estesa della "Cassa di Pensione dei Macellai", prevedente quali prestazioni assicurate in caso d'invalidità la rendita [dopo un periodo di attesa di 24 mesi] e l'esonero dal pagamento dei contributi [dopo un periodo di attesa di tre mesi]), il momento determinante per la nascita del diritto alla rendita d'invalidità poteva essere stabilito al più tardi al 29 giugno 1990 - vale a dire a distanza di 24 mesi dall'infortunio (29 giugno 1988) che aveva provocato all'assicurato una incapacità lavorativa di almeno il 40% (art. 11.3 del Regolamento) -, e quello per il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi al 29 settembre 1988.
2.5 Nel corso della primavera del 2004, allorché l'interessato fece valere per la prima volta all'indirizzo della Cassa pensioni le proprie pretese, queste ultime (il diritto di base alla rendita d'invalidità e all'esonero dal pagamento dei contributi) erano così da tempo ampiamente prescritte, non essendo fino ad allora intervenuti idonei atti interruttivi della prescrizione (in virtù del differente oggetto della domanda non avrebbe nemmeno potuto essere considerata tale la richiesta di prestazioni AI formulata dal ricorrente nel gennaio 1993: v. per analogia RtiD 2005 I no. 12 pag. 40 segg., consid. 3.2.1 e 3.2.3 [sentenza 7 settembre 2004 della IIa Corte di diritto pubblico, 2P.327/2003]).
2.6 Di transenna si osserva che il diritto di base alle prestazioni della previdenza professionale sarebbe peraltro da considerarsi ampiamente prescritto anche qualora si volesse, per denegata ipotesi (il rinvio, giusta l'art. 26 cpv. 1 LPP, alle disposizioni della LAI per determinare la nascita del diritto alle prestazioni riferendosi al solo ambito della previdenza obbligatoria e non concernendo peraltro l'art. 48 cpv. 2 LAI [DTF 132 V 159]), ritenere quale dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione il 1° gennaio 1992, data a partire dalla quale l'AI - argomentando che, per l'art. 48 cpv. 2 LAI, le prestazioni AI potevano essere erogate all'assicurato, che si era annunciato tardivamente il 19 gennaio 1993, al più presto a partire dai dodici mesi precedenti la richiesta di prestazioni - aveva assegnato la rendita d'invalidità.
2.7 Nulla muta a tale conclusione il fatto che, a partire dal 1° gennaio 2005, il legislatore federale abbia disposto con il nuovo art. 41 cpv. 1 LPP, valevole anche per l'ambito della previdenza più estesa in virtù del rinvio di cui all'art. 49 cpv. 2 cifra 6 LPP, l'imprescrittibilità di principio dei diritti alle prestazioni purché gli assicurati non abbiano lasciato l'istituto di previdenza all'insorgere dell'evento assicurato (RU 2004 1677 1699; FF 2000 2383 segg. e 2397 seg.). Per i motivi esposti in entrata (consid. 1.3), questa nuova disposizione non è applicabile alla presente fattispecie non fosse altro perché oggetto della concreta disamina sono pretese che al momento della sua entrata in vigore erano già chiaramente prescritte o perente (DTF 132 V 165 seg. consid. 4.4.3).
2.8 Per il resto, vanamente l'insorgente invoca l'applicazione - diretta o per analogia - degli art. 24 e 25 LPGA per il versamento delle rendite arretrate, il Tribunale federale delle assicurazioni avendo già avuto modo di escludere simile applicabilità alla previdenza professionale (DTF 131 V 56 consid. 3.1, 128 V 240 consid. 2b).
3.
3.1 Stante quanto precede, resta da esaminare se, come lo pretende l'interessato, la richiesta ricorsuale non sia comunque da accogliere in virtù del fatto che la FG, rispettivamente chi per essa, avrebbe sollevato l'eccezione di prescrizione in modo abusivo. Secondo l'insorgente sarebbe toccato alla Cassa di compensazione AVS interessata prendere le misure necessarie affinché egli potesse beneficiare delle prestazioni dovute. Tanto più che la Cassa di compensazione, oltre a gestire la Cassa pensioni, aveva pure reso la decisione di rendita AI. Il ricorrente ravvisa nella circostanza che il debitore, seppur a conoscenza del credito dovuto, sia rimasto inattivo e abbia in seguito sollevato l'eccezione di prescrizione, un comportamento abusivo.
3.2 Secondo la giurisprudenza resa a proposito degli art. 127 a 142 CO, prevalendosi della prescrizione il debitore commette un abuso di diritto non soltanto nel caso in cui dovesse in precedenza aver indotto con astuzia il creditore a non agire in tempo utile, ma anche se, senza dolo, dovesse avere manifestato un comportamento che ha indotto quest'ultimo a desistere dall'adozione di atti giuridici durante il termine di prescrizione e se, secondo un apprezzamento ragionevole, fondato su criteri oggettivi, il ritardo accumulato dall'avente diritto appare comprensibile (cfr. DTF 113 II 264 consid. 2e e pag. 269 con riferimenti; v. inoltre la sentenza citata del 4 agosto 2000 in re Hoirs F., consid. 4b). Agisce in particolare in maniera abusiva l'istituto di previdenza che, dopo avere impedito alla persona interessata di prendere in tempo una misura d'interruzione della prescrizione, solleva l'eccezione di prescrizione (RSAS 2003 pag. 437). Considerazioni analoghe sono inoltre deducibili, in diritto pubblico, dal principio della buona fede (sentenza citata del 4 agosto 2000 in re Hoirs F., consid. 4b, con riferimento a Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume II, pag. 662, e a Imboden/Rhinow, op. cit., pag. 205).
3.3 Nel caso di specie si osserva che, a prescindere dalla conoscenza - eventualmente imputabile alla resistente - dell'evento assicurato da parte della Cassa di compensazione AVS, la semplice inattività di quest'ultima non poteva creare una base di fiducia suscettibile di indurre l'assicurato a non interrompere adeguatamente il termine di prescrizione e di giustificare così il ritardo da lui accumulato. E anche per il resto, in assenza di un obbligo generale d'informazione a carico degli istituti di previdenza, l'assicurato non potrebbe fare valere una carente informazione e dedurre un suo diritto dal principio della buona fede (cfr. SVR 2006 BVG no. 11 pag. 39 segg., consid. 5.3 [sentenza del 17 agosto 2005 in re D. e M., B 61/02], in cui questa Corte ha ricordato come un obbligo per gli istituti di previdenza di informare spontaneamente gli assicurati sia stato introdotto dapprima parzialmente, nella LFLP [art. 8 e 25, in vigore dal 1° gennaio 1995] nonché in materia di promozione della proprietà d'abitazioni [originario art. 30f, ora divenuto art. 30g, lett. e LPP, anch'esso in vigore dal 1° gennaio 1995], e solo a partire dal 1° gennaio 2005 in maniera generale con l'adozione e l'entrata in vigore del nuovo art. 86b LPP).
A ben vedere, l'intervento della prescrizione è piuttosto da ascrivere alla passività manifestata dal ricorrente, al quale peraltro incombevano per regolamento anche determinati obblighi di notifica (segnatamente: art. 33.2 e 33.3 del Regolamento). Pertanto, se l'assicurato, sebbene ne avesse avuto la possibilità, non ha ritenuto necessario interrompere la prescrizione, egli deve ora sopportarne le conseguenze e non può rimproverare all'istituto resistente un comportamento abusivo.
4.
In tali condizioni la pronuncia impugnata merita di essere confermata e il ricorso dev'essere respinto in quanto infondato.
4.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG; consid. 7a non pubblicato in SVR 1995 BVG no. 43 pag. 127).
4.2 Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso nessuna indennità di parte è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Tale regola vale anche per la Federazione resistente (DTF 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 e rinvii), motivo per cui l'assegnazione di ripetibili deve esserle negata.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 1° settembre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: