BGer 1A.131/2006
 
BGer 1A.131/2006 vom 05.09.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.131/2006 /biz
Sentenza del 5 settembre 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Olivier Corda,
contro
Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
estradizione alla Romania,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 24 maggio 2006 dall'Ufficio federale di giustizia.
Fatti:
A.
Il 28 gennaio 2004 l'Interpol di Bucarest ha chiesto alle autorità svizzere di arrestare in vista dell'estradizione il cittadino rumeno A.________, nato nel 1974. Le autorità rumene rilevano che il ricercato è stato condannato, con sentenza del 12 novembre 2002 della Pretura di Vaslui, a tre anni di reclusione per il titolo di furto, commesso il 28 febbraio 2002 presso il mercato di Ivanesti ai danni di una persona anziana, alla quale l'interessato aveva sottratto dalla tasca un importo di 1'050'000 lei in forma di banconote diverse della valuta ufficiale allora in vigore. In relazione all'esecuzione di questa condanna, la Pretura di Vaslui aveva inoltre emanato un ordine d'arresto del 28 maggio 2003.
B.
Preso atto che il ricercato era detenuto presso il penitenziario cantonale "La Stampa" per l'espiazione di una pena detentiva, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato nei suoi confronti, il 17 gennaio 2006, un ordine di arresto provvisorio ai fini estradizionali. Mediante nota diplomatica del 28 febbraio 2006, l'Ambasciata di Romania a Berna ha formalmente chiesto l'estradizione del condannato. Questi si è opposto all'estradizione, che l'UFG ha tuttavia concesso con decisione del 24 maggio 2006.
C.
A.________ impugna con un ricorso di diritto amministrativo del 26 giugno 2006 al Tribunale federale questa decisione chiedendo di annullarla; postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del patrocinio gratuito. Il ricorrente sostiene che sia la sentenza di condanna del 12 novembre 2002 sia l'ordine di arresto del 28 maggio 2003 sarebbero stati nel frattempo annullati dalle autorità rumene. Ritiene inoltre che l'estradizione non potrebbe essere concessa siccome il furto oggetto della richiesta estera (concernente un valore corrispondente a meno di fr. 60.--) sarebbe secondo il diritto svizzero di poca entità e punibile soltanto con l'arresto. Adduce altresì che si tratterebbe di un "caso bagatella" e che la pena inflitta contrasterebbe in modo urtante con la concezione svizzera del diritto.
D.
L'UFG propone di respingere il ricorso. Il ricorrente ha presentato una replica il 21 luglio 2006 e l'UFG ha inoltrato una duplica l'11 agosto 2006. Il ricorrente personalmente ha inoltre inviato una lettera il 22 agosto 2006.
Diritto:
1.
1.1 L'estradizione fra la Romania e la Svizzera è retta dall'omonima Convenzione europea del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1) e dai suoi protocolli addizionali. La legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la relativa ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale (cfr. art. 1 cpv. 1 AIMP) non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione di quello convenzionale (DTF 128 II 355 consid. 1, 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a e rinvii), riservato il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid. 7c pag. 616 seg.).
1.2 L'atto impugnato costituisce una decisione di prima istanza secondo l'art. 55 cpv. 1 AIMP, contro cui il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile giusta il rinvio dell'art. 55 cpv. 3 all'art. 25 AIMP (DTF 122 II 373 consid. 1b). Il Tribunale federale fruisce in quest'ambito di piena cognizione, ma deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto nella domanda di estradizione, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 123 II 134 consid. 1d, 279 consid. 2b). Nell'applicazione del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a rispettare i limiti della lite poiché non gli competono funzioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576 pag. 586). Anche se il Tribunale federale esamina il ricorso con piena cognizione, spetta al giudice estero del merito, e non al giudice svizzero dell'estradizione, pronunciarsi sulla colpevolezza della persona oggetto della domanda di estradizione (DTF 122 II 373 consid. 1c, 112 Ib 215 consid. 5b). La conclusione tendente al rifiuto della domanda è di massima proponibile (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c).
1.3 La legittimazione del ricorrente, colpito dal provvedimento di estradizione, è pacifica (art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b), così come la tempestività del ricorso (art. 55 cpv. 3 in relazione con gli art. 25 AIMP e 106 OG).
2.
2.1 Il ricorrente sostiene che la sentenza di condanna del 12 novembre 2002 e la relativa decisione di esecuzione del 28 maggio 2003 sarebbero state annullate dal Tribunale di Vaslui con decisione del 23 febbraio 2006, prodotta dal ricorrente stesso in questa sede. Ritiene che l'estradizione non potrebbe quindi essere concessa, in mancanza di una sentenza penale esecutoria ai sensi degli art. 12 n. 2 lett. a CEEstr e 41 AIMP.
2.2 Al proposito, risulta dalle informazioni assunte dall'UFG nell'ambito della risposta al gravame in esame, sulle quali il ricorrente si è espresso in questa sede, che la competente autorità giudiziaria rumena, con giudizio del 31 marzo 2004, ha pure ritenuto il ricorrente colpevole di ulteriori reati e lo ha tra l'altro condannato a una pena detentiva di quattro anni. Questa pena terrebbe conto dei tre anni di detenzione pronunciati con la sentenza del 12 novembre 2002, oggetto della procedura estradizionale in esame, avendo i magistrati rumeni riconosciuto l'esistenza di un concorso di reati. Sulla base della nuova condanna, l'autorità giudiziaria rumena ha quindi emanato il 5 maggio 2004 un nuovo mandato di esecuzione, annullando successivamente, con la decisione 23 febbraio 2006, quello del 28 maggio 2003. Premesso che lo Stato estero, nell'ambito delle precisazioni fornite, ha esplicitamente confermato il mantenimento della domanda di estradizione, non risulta che la sentenza di condanna del 12 novembre 2002 sia stata invalidata dalle autorità giudiziarie rumene, che hanno unicamente incluso la pena nella nuova sanzione stabilita sulla base di un concorso di reati. Tale giudizio permane quindi un valido atto a sostegno della domanda estradizionale.
2.3 Non occorre per contro esaminare in questa sede le questioni legate ad ulteriori sentenze di condanna del ricorrente, che non sono oggetto della domanda litigiosa e che potrebbero semmai riguardare un'eventuale estensione dell'estradizione (cfr. art. 14 n. 1 CEEstr; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 198 e 204). Contrariamente all'opinione del ricorrente, nel fatto che l'estradizione non sia stata chiesta sin dall'inizio sulla base della condanna pronunciata nel 2004 non può quindi essere ravvisata una violazione del principio della buona fede da parte della Romania. Questo principio vieta infatti a uno Stato di utilizzare la coercizione o l'astuzia per impadronirsi di una persona ricercata che soggiorna sul territorio di un altro Stato ove beneficerebbe dell'immunità estradizionale (DTF 117 Ib 337 consid. 2a), ciò che non si è certamente realizzato nel caso concreto.
3.
3.1 Il ricorrente rileva che il reato addebitatogli dalle autorità rumene concerne un furto per complessivi 1'050'000 lei, i quali, secondo la valuta ufficiale allora in vigore in Romania, corrisponderebbero a meno di fr. 60.--. Rileva che, non essendo dimostrata una sua volontà di appropriarsi di un valore patrimoniale superiore, si tratterebbe nel diritto svizzero di un reato di poca entità giusta l'art. 172ter n. 1 CP, punibile soltanto con l'arresto o con la multa. Poiché la durata massima dell'arresto è di tre mesi (art. 39 cpv. 1 CP), il ricorrente sostiene che l'estradizione violerebbe in concreto l'art. 2 n. 1 CEEStr, che presuppone una pena privativa della libertà massima di almeno un anno secondo le leggi della parte richiedente e della parte richiesta. Il ricorrente ritiene che la domanda andrebbe comunque respinta in applicazione dell'art. 4 AIMP, siccome il caso sarebbe irrilevante e non giustificherebbe l'attuazione della procedura estradizionale.
3.2 Secondo l'art. 2 n. 1 seconda frase CEEStr, quando la condanna a una pena è stata pronunciata sul territorio della parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi. È pacifico che questa condizione è adempiuta in concreto. Il ricorrente contesta tuttavia che, secondo il diritto svizzero, i fatti in discussione sarebbero punibili con la detenzione. Ora, risulta dagli atti della domanda che il ricorrente è stato condannato per avere, presso il mercato di Ivanesti, nella provincia di Vaslui, sottratto dalla tasca di una persona anziana, in quel momento disattenta, la somma complessiva di 1'050'000 lei, costituita da banconote di 100'000 e 50'000 lei. Si tratta, secondo le incontestate risultanze di causa, di un importo pari a una cifra inferiore a fr. 60.--. Invero, come rettamente rilevato dalle parti, la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce di principio nel caso di un importo inferiore a fr. 300.-- l'esistenza di un elemento patrimoniale di poco valore ai sensi dell'art. 172ter n. 1 CP (DTF 121 IV 261 consid. 2d). Tuttavia, determinante per l'applicazione di questa disposizione non è il risultato conseguito, bensì l'intenzione dell'autore, che deve mirare sin dall'inizio soltanto ad un bene patrimoniale di poco valore (DTF 122 IV 156 consid. 2a, 123 IV 113 consid. 3f). Al proposito, in una sentenza pubblicata in DTF 123 IV 197, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che quando l'autore sottrae un portamonete dalla tasca di una persona anziana, con difficoltà motorie, intenta a salire su un tram, può entrare in considerazione un bottino superiore a fr. 300.-- e che, in assenza di indizi contrari, va pure ammessa l'esistenza del corrispondente dolo eventuale. Il Tribunale federale ha quindi negato in quel caso un reato di poca entità giusta l'art. 172ter n. 1 CP (DTF 123 IV 197 consid. 2c). Premesso che in concreto non è manifesto che la somma sottratta dal ricorrente possa essere considerata, nella situazione economica vigente in Romania, come "un elemento patrimoniale di poco valore", l'esposto dei fatti oggetto della domanda e gli atti allegati a suo sostegno non consentono di ritenere che la volontà del ricorrente fosse sin dall'inizio diretta unicamente all'appropriazione del solo importo effettivamente sottratto. In simili circostanze, nel diritto penale svizzero la fattispecie non rivestirebbe il carattere di una semplice contravvenzione secondo l'art. 172ter n. 1 CP (in relazione con gli art. 101 e 39 CP), ma costituirebbe un furto giusta l'art. 139 CP: a ragione l'UFG ha quindi ritenuto adempiuto il requisito posto dall'art. 2 n. 1 CEEStr.
3.3 Questa norma convenzionale già tiene conto del principio della proporzionalità, nella misura in cui, come si è visto, non impone l'estradizione quando i fatti in esame ricadono sotto disposizioni penali dello Stato richiedente e di quello richiesto che prevedono una pena massima privativa della libertà personale inferiore a un anno. Per questa ragione, e in considerazione del primato del diritto internazionale (DTF 122 II 485), non v'è spazio per discutere ulteriormente di un eventuale "caso bagatella" e per rifiutare l'estradizione in applicazione dell'art. 4 AIMP (cfr. sentenze 1A.58/2006 del 12 aprile 2006, consid. 7 e 1A.247/2004 del 25 novembre 2004, consid. 2.2). Ne è al proposito pertinente il richiamo del ricorrente all'adesione della Romania alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, dell'8 novembre 1990 (RS 0.311.53), il cui art. 18 n. 1 lett. c prevede per la parte richiesta la facoltà di rifiutare la cooperazione internazionale, se ritiene che l'importanza del caso non giustifichi il compimento della misura domandata. Tale Convenzione, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (DTF 123 II 134 consid. 5b/aa), persegue lo scopo di privare i criminali dei proventi di reato (cfr. il preambolo; Zimmermann, op. cit., n. 25) e non disciplina esplicitamente le procedure estradizionali.
4.
4.1 Il ricorrente fa inoltre valere che la pena inflittagli (tre anni di reclusione) sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso (un furto concernente valori patrimoniali inferiori a fr. 60.--), risultando particolarmente urtante e contrastante con la concezione svizzera del diritto.
4.2 Non spetta tuttavia al giudice svizzero dell'estradizione pronunciarsi sulla colpevolezza dell'estradando, sulla fondatezza delle accuse mossegli (DTF 122 II 373 consid. 1c) e sulla durata della pena pronunciata nei suoi confronti. Nell'ambito di una procedura estradizionale, di massima la Svizzera non deve infatti statuire sulla maniera secondo cui lo Stato richiedente applica la sua politica preventiva e repressiva dei reati. Pur potendo apparire severa, la pena inflitta non costituisce quindi, di per sé, un motivo di ordine pubblico internazionale per opporsi all'estradizione (DTF 121 II 296 consid. 4a; sentenza 1A.118/2004 del 3 agosto 2004, consid. 4.1 e 4.5). D'altra parte, il ricorrente disattende che la pena inflittagli (tre anni di reclusione) corrisponde al minimo previsto dall'art. 209 del Codice penale rumeno per il reato di furto qualificato (per il quale è prevista una pena massima di quindici anni di reclusione) e tiene comunque conto del fatto ch'egli era recidivo. Non sussistono per il resto motivi seri per ritenere, né il ricorrente limitandosi ad accennare genericamente a possibili maltrattamenti dei detenuti in Romania lo rende verosimile, ch'egli in patria sarà sottoposto a trattamenti crudeli, disumani o degradanti, lesivi dell'ordine pubblico internazionale (cfr. art. 2 lett. a AIMP in relazione con l'art. 3 CEDU; DTF 123 II 161 consid. 6a e b con rinvii, 511 consid. 5a).
5.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, vista la situazione finanziaria del ricorrente (art. 152 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Non si preleva una tassa di giustizia.
4.
La Cassa del Tribunale federale verserà al patrocinatore del ricorrente fr. 1'500.-- a titolo d'indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale.
5.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale, Sezione estradizioni (B 0146777 AUF).
Losanna, 5 settembre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: