Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.188/2006 /biz
Sentenza del 20 ottobre 2006
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
via Bossi 2a, 6901 Lugano.
Oggetto
domanda di vendita,
ricorso LEF contro la comunicazione della domanda
di vendita dell'Ufficio di esecuzione di Lugano dell'11 ottobre 2006.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
L'11 ottobre 2006 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato la comunicazione della domanda di vendita nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti dell'avv. dr. A.________.
2.
L'avv. dr. A.________ è, con scritto 16 ottobre 2006, insorta contro tale provvedimento, invocando segnatamente la nullità della decisione a cui si riferisce la tassa di giustizia che il Cantone Ticino intende incassare. Sostiene che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino non potrebbe statuire sul rimedio, perché sarebbe identica al creditore procedente, e ritiene che spetti invece al Tribunale federale decidere il ricorso. Chiede altresì, qualora il Tribunale federale dovesse reputarsi incompetente, la trasmissione del gravame all'autorità competente.
3.
Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione. La decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può poi essere deferita al Tribunale federale (l'art. 19 cpv. 1 LEF).
Nella fattispecie in esame il ricorso al Tribunale federale si rivela quindi di primo acchito inammissibile, perché diretto contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione, che non è stato impugnato innanzi all'autorità di vigilanza. Infatti, nemmeno eventuali motivi di astensione di membri dell'autorità di vigilanza possono fondare la competenza del Tribunale federale a statuire su ricorsi che attaccano direttamente decisioni degli uffici di esecuzione.
4.
Il rimedio - consegnato alla posta il 16 ottobre 2006 - è tuttavia stato depositato entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 17 cpv. 1 LEF. Il Tribunale federale trasmette pertanto la presente impugnativa alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
5.
Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Il ricorso è trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
3.
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano.
Losanna, 20 ottobre 2006
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: