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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.686/2006 /biz
Sentenza del 24 ottobre 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Fonjallaz,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale (revisione),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 28 settembre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decreto d'accusa del 24 febbraio 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di ripetuto danneggiamento, furto, rimozione di termini, violazione di domicilio, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, impedimento di atti dell'autorità e calunnia. Ne ha quindi proposto la condanna a novanta giorni di detenzione e lo ha obbligato a versare un risarcimento alle parti civili. Statuendo sull'opposizione presentata dall'accusato contro il decreto d'accusa, il giudice della Pretura penale ha confermato con sentenza del 13 novembre 2003 sia le imputazioni sia la pena stabilite dal Procuratore pubblico.
B.
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha accertato con sentenza del 4 aprile 2006 la prescrizione dell'azione penale relativa al reato di calunnia e lo ha condannato per i rimanenti reati alla pena di settanta giorni di detenzione. Un ricorso per cassazione di Carlo Canonica contro il giudizio della CCRP è stato dichiarato inammissibile, siccome tardivo, dal Tribunale federale con sentenza dell'8 settembre 2006 (causa 6S.242/2006).
C.
Il 24 settembre 2006 A.________ ha presentato alla CCRP una domanda di revisione della sentenza 4 aprile 2006. La Corte cantonale ha respinto l'istanza con sentenza del 28 settembre 2006, negando in particolare l'esistenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice penale nel primo processo.
D.
A.________ impugna questo giudizio con un gravame al Tribunale federale, ribadendo la sua richiesta di revisione della sentenza 4 aprile 2006 della CCRP.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).
1.2 Contro il giudizio impugnato, emanato da un'autorità di ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente sul diritto di procedura penale cantonale (art. 299 CPP/TI), è di principio aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a OG).
1.3 Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c).
1.4 Il ricorrente non fa valere la violazione di suoi diritti costituzionali né spiega le ragioni per cui la CCRP, negando in concreto l'esistenza di un motivo di revisione ai sensi dell'art. 299 CPP/TI, sarebbe incorsa in un'applicazione arbitraria della normativa cantonale. In questa sede egli solleva generici rimproveri nei confronti del Procuratore pubblico, sostenendo che avrebbe commesso errori nella conduzione dell'inchiesta, emanando poi il decreto d'accusa senza disporre di prove a suo carico. Si tratta tuttavia di argomentazioni, peraltro vaghe, che riguardano il procedimento penale concluso e che esulano quindi dall'oggetto litigioso in questa sede. La presente causa è infatti circoscritta al quesito della negata revisione, unico tema del giudizio impugnato, per cui spettava al ricorrente addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la CCRP avrebbe violato i suoi diritti costituzionali ritenendo ch'egli non avesse allegato né reso verosimile l'esistenza di fatti o mezzi di prova suscettibili di giustificare la revisione del processo. In tali circostanze, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.
2.
Le spese processuali, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 ottobre 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: