BGer 5P.354/2006
 
BGer 5P.354/2006 vom 17.11.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.354/2006 /biz
Sentenza del 17 novembre 2006
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
contro
B.________,
opponente, rappresentata dal curatore Antonio Trezzini
e patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
art. 9 Cost. (mantenimento),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 14 giugno 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a A.________, ricorrente, è il padre di B.________, nata nel 1994, opponente. Il mese di gennaio 1995, i genitori della bimba si erano accordati su un contributo mensile per il sostentamento di lei pari a fr. 500.-- mensili fino al compimento del suo sesto compleanno; in seguito, l'ammontare del contributo avrebbe potuto essere, se del caso, adeguato alle circostanze. Dall'ottobre 2000, il ricorrente ha interrotto il pagamento del contributo pattuito, limitandosi a farle avere gli assegni familiari percepiti. Assistita da un curatore, la figlia ha adito il padre in giustizia avanti al Pretore di Locarno Campagna con petizione 30 ottobre 2001, chiedendo, fra l'altro, che egli venisse condannato a versarle un contributo mensile indicizzato di fr. 750.-- fino al compimento del 13° anno di età, rispettivamente di fr. 850.-- fino alla maggiore età rispettivamente il termine della formazione, oltre agli assegni familiari.
A.b In parziale accoglimento dell'azione, il Pretore ha condannato il qui ricorrente, con sentenza del 22 novembre 2002, al pagamento di contributi mensili pari a fr. 730.-- fino al compimento del 13° anno di età, fr. 780.-- fino al compimento del 15° anno di età, infine fr. 750.-- fino al raggiungimento della maggiore età rispettivamente il termine della formazione.
B.
Il Tribunale di appello del Cantone Ticino, adito da A.________, riveduta in dettaglio la situazione economica delle parti e la capacità contributiva del ricorrente, ha fissato i contributi mensili da lui dovuti all'opponente, differenziandoli in undici differenti periodi fra il 1° gennaio 2001 ed il 31 luglio 2012, fra un minimo di fr. 545.-- ed un massimo di fr. 940.--.
C.
Con il presente ricorso di diritto pubblico, il ricorrente chiede l'annullamento della pronuncia cantonale, lamentando una svista manifesta della Corte cantonale ed un'abusiva valutazione delle prove in punto all'imputazione a suo carico di un reddito ipotetico.
Non è stata chiesta risposta al gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
La vertenza riguarda un'azione di mantenimento secondo gli art. 279 e 286 cpv. 2 CC e come tale concerne una causa civile di carattere pecuniario ai sensi dell'art. 46 OG (cfr. DTF 116 III 493 consid. 2a; 127 III 503). Nel caso di specie il valore di causa minimo di cui all'art. 46 OG appare manifestamente raggiunto: infatti, già solo contrapponendo quanto riconosciuto dal Tribunale di appello per gli anni 2008-2012 a quanto riconosciuto dal ricorrente per lo stesso periodo, risulta una differenza mensile prossima ai fr. 300.-- e dunque un valore capitalizzato ampiamente sufficiente per l'introduzione di un ricorso per riforma. Ne segue che le censure che possono essere proposte con tale ricorso si rivelano irricevibili se presentate in un ricorso di diritto pubblico, vista la natura sussidiaria di quest'ultimo rimedio (art. 84 cpv. 2 OG). Nella misura in cui vengono invece sollevate censure di mero carattere costituzionale notoriamente improponibili con ricorso per riforma (art. 43 cpv. 1 ultima frase OG), la legge non lascia al ricorrente altra opzione che l'inoltro di un ricorso di diritto pubblico. Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dalla suprema autorità giudiziaria cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli artt. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.
2.
2.1 Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii; 122 I 70 consid. 1c pag. 73; 110 Ia 1 consid. 2a pag. 3 s.). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31, 125 I 71 consid. 1c pag. 76). Nella misura in cui il ricorrente accusa i giudici cantonali di arbitrio, non basta che egli affermi semplicemente la presunta arbitrarietà della decisione impugnata: in particolare, egli non può accontentarsi di sottoporre la sentenza cantonale ad una semplice critica, come lo farebbe in una procedura di appello, nell'ambito della quale l'istanza ricorsuale esamina liberamente il diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12).
2.2 Peraltro, una sentenza è arbitraria non già quando un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì quando appaia manifestamente insostenibile, in evidente contrasto con la situazione di fatto, in aperta violazione di una norma o di un indiscusso principio di legge, o ancora in inconciliabile contraddizione con il sentimento della giustizia. Arbitrio è dato solamente quando un giudizio appaia insostenibile non unicamente per la motivazione, bensì anche per l'esito concreto (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).
3.
La prima censura che il ricorrente rivolge al Tribunale di appello è di essere incorso in una svista manifesta, omettendo di considerare che l'opponente dal 19 giugno 2003 non è più figlia unica, avendo la madre partorito C.________, il fratellastro avuto con il nuovo partner. Questa circostanza avrebbe dovuto influire sui parametri di calcolo relativi al fabbisogno dell'opponente; non avvenendo ciò, si sarebbero prodotti "effetti abusivi" nel calcolo di quantificazione degli alimenti.
Con la propria argomentazione il ricorrente misconosce che la rettifica di una svista manifesta avviene, nelle cause che - come la presente - sono passibili di un ricorso per riforma (supra, consid. 1), nell'ambito di un tale rimedio (art. 63 cpv. 2 OG). Inoltre, la nascita di C.________ è menzionata dall'autorità cantonale, sicché la questione sembra piuttosto essere se, ed eventualmente perché, la Corte cantonale non abbia tenuto conto di tale fatto al momento di calcolare gli alimenti dovuti alla figlia dopo il mese di luglio 2003. Pure considerata in questa ottica, la critica riveste carattere giuridico e non fattuale e avrebbe dovuto quindi venire discussa nell'ambito di un ricorso per riforma. Ne segue che la censura si rivela inammissibile.
4.
In secondo luogo, il ricorrente censura come arbitraria la decisione del Tribunale di appello di imputargli un reddito ipotetico: l'istruttoria di causa avrebbe dimostrato che egli, nonostante l'impegno e la dedizione profusi nella ricerca di un nuovo impiego, non sia riuscito a trovare "un posto di idraulico o simile con un salario almeno raffrontabile al passato". La Corte cantonale, omettendo di interpretare e tenere conto delle prove addotte e partendo semplicemente dal presupposto che il reddito ipotetico fosse esigibile, avrebbe deciso in modo abusivo.
4.1 Il calcolo degli alimenti dovuti si basa, fra i molti fattori, sull'effettiva capacità contributiva del debitore. Invece di questa, è lecito porre alla base del calcolo un reddito ipotetico, se e nella misura in cui il debitore sarebbe effettivamente in grado di guadagnare più di quanto guadagni realmente, facendo prova di buona volontà e compiendo uno sforzo da lui ragionevolmente esigibile. Qualora non esista una possibilità reale di percepire un reddito superiore, l'imputazione di un reddito ipotetico superiore a quello reale non entra in considerazione. I criteri per il calcolo di un reddito ipotetico sono in particolare le qualifiche professionali del debitore, la sua età, il suo stato di salute nonché la situazione sul mercato del lavoro. I criteri esposti trovano applicazione in tutti gli affari di diritto matrimoniale (DTF 128 III 4 consid. 4a pag. 5-6), come pure nei casi di modifica dei contributi al mantenimento dei figli (art. 286 cpv. 2 CC). La questione se possa essere ragionevolmente imputato al debitore un reddito ipotetico, è questione di diritto che può (e deve) essere riesaminata nel quadro di un ricorso per riforma; per contro, sapere se sia anche effettivamente possibile percepire il reddito imputato, è questione di fatto che come tale esula dalla cognizione del Tribunale federale nel ricorso per riforma e che va risolta sulla base di concreti accertamenti, rispettivamente secondo l'esperienza generale della vita (DTF 128 III 4 consid. 7c/bb pag. 7; sentenza 5C.94/2003 del 17 luglio 2003, in FamPra 2004 pag. 129, consid. 3.1).
4.2 In concreto la tesi ricorsuale non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art. 90 cpv. 1 lit. b OG. Il ricorrente si limita in sostanza ad apoditticamente affermare che non gli sarebbe possibile conseguire il reddito imputatogli, perché durante l'anno e mezzo in cui ha usufruito delle prestazioni di disoccupazione, gli uffici preposti sono unicamente riusciti a trovargli un'occupazione temporanea parziale per alcuni mesi nel 2004 ed egli, non incorrendo in penalità nella percezione delle indennità assicurative, avrebbe quindi dimostrato di aver profuso il necessario impegno nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione della Corte cantonale, secondo cui egli, trentanovenne in buona salute, debba poter trovare, dando prova di un adeguato impegno e buona volontà, lavoro come idraulico, atteso segnatamente che egli non era stato a suo tempo licenziato per incapacità, ma a causa del suo comportamento e che dal settembre al dicembre 2004 egli aveva proprio lavorato quale idraulico. Limitandosi a richiamare i conteggi dell'assicurazione contro la disoccupazione, il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare di aver continuamente cercato senza esito un lavoro.
Non soccorre al ricorrente nemmeno una lettura in termini astratti della censura nel senso che egli abbia inteso contestare genericamente la possibilità reale di percepire un reddito pari a fr. 4'750.-- mensili. Al proposito, il Tribunale di appello ha spiegato di essersi basato, per il calcolo del citato reddito ipotetico, sulla convenzione collettiva di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione 2004/2007, del 1° gennaio 2004, e sul contratto collettivo di lavoro nel ramo della tecnica della costruzione del Cantone Ticino 2004/2007, secondo i quali il salario di base per lavoratori in possesso di un attestato di capacità ed in grado di lavorare autonomamente nel Cantone ammonta a fr. 4'315.-- netti mensili, oltre agli assegni familiari. Nella misura in cui il ricorrente non discute gli accertamenti fattuali sui quali il Tribunale di appello ha basato i propri calcoli (per un caso di arbitrio dovuto al mancato accertamento delle qualifiche professionali del ricorrente v. ad esempio la citata DTF 128 III 4 consid. 4c/cc pag. 8), né mette in discussione l'assunto dei giudici cantonali per il quale egli rientra effettivamente nella categoria da loro presa in considerazione, la sua censura si appalesa priva di sufficiente motivazione e sfugge dunque ad un esame nel merito.
5.
In conclusione, il ricorso si rivela insufficientemente motivato su tutta la linea, e va dunque dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Essendo il gravame privo di concrete possibilità di successo sin dall'inizio, la domanda del ricorrente di concessione del gratuito patrocinio non può essere accolta (art. 152 cpv. 1 e 2 OG e contrario). Non sono dovute ripetibili all'opponente, la quale non è stata invitata a presentare una risposta e non è dunque incorsa in spese della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG e contrario).
Il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 novembre 2006
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: