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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.121/2006
6S.261/2006 /biz
Sentenza del 7 dicembre 2006
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Zünd,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ilario Bondolfi,
contro
Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira.
Oggetto
6P.121/2006
Procedura penale, diritto di essere sentito,
principio accusatorio, divieto dell'arbitrio.
6S.261/2006
Omicidio colposo (art. 117 CP), negligenza
(art. 18 cpv. 3 CP),
ricorso di diritto pubblico (6P.121/2006) e ricorso per cassazione (6S.261/2006) contro la sentenza emanata
il 1°/21 febbraio 2006 dalla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni.
Fatti:
A.
Negli anni 2001 - 2003 l'ospedale B.________ di X.________ è stato ristrutturato e ampliato. La progettazione, la direzione lavori come pure il coordinamento degli stessi sono stati assegnati allo studio di architettura C.________SA di X.________. I lavori sul cantiere erano in particolare diretti da A.________, cotitolare della società.
La nuova struttura del complesso ospedaliero consiste in una parte centrale, alle cui estremità nord, est e ovest sono annessi tre settori a forma di torri. Ognuna di queste torri esterne, eseguite in calcestruzzo armato, presenta alle estremità tre rientranze di ca. 2 x 2 metri.
Il definitivo rivestimento esterno degli angoli delle torri in calcestruzzo armato a vista richiedeva la posa di un'armatura d'acciaio, la costruzione di casseri esterni e il getto di calcestruzzo. Onde poter eseguire queste operazioni era necessario allontanare le mensole interne dei ponteggi. Di conseguenza, la distanza tra la facciata e il piano di calpestio misurava 75 cm invece dei normali 30 cm a norme SUVA. Tale situazione eccezionale sussisteva solo il tempo necessario ad espletare le diverse fasi di rivestimento esterno delle torri, vale a dire poche ore ogni volta.
B.
Nell'ambito delle sedute settimanali indette dalla direzione lavori, i responsabili delle ditte attive nel complesso ospedaliero venivano regolarmente informati anticipatamente dei lavori di rivestimento delle torri e del pericolo creato dal parziale smantellamento dei ponteggi. Alla riunione di cantiere di venerdì 19 luglio 2002 ha partecipato pure D.________, impresario e responsabile per i lavori di copertura del tetto. Costui ha preso parte anche al sopralluogo sul tetto dell'ospedale che ha seguito, assieme al direttore lavori e a E.________, capocantiere della ditta F.________SA, che era incaricata di effettuare i lavori alle torri.
Lunedì mattina, 22 luglio 2002, D.________ è salito sul tetto portandosi fino al quinto piano dell'impalcatura, utilizzando la scala dei ponteggi sul lato ovest dell'edificio della torre 2. Su di essa erano state posate delle lastre di isolazione per facilitare il superamento del parapetto di ca. 50 cm d'altezza. D.________, però, nonostante ciò, per raggiungere il tetto, non è passato da quella parte, ma si è recato presso l'angolo nord della torre attraversando un varco della larghezza di 48 cm lasciato aperto dai pacchi di materiale isolante. Tutti i collaboratori della ditta D.________ usufruivano di tale passaggio, in quanto era la via più comoda.
Il pomeriggio era prevista la posa dell'armatura dell'angolo n. 3 della torre 2, dopo che nei giorni precedenti erano già stati ultimati cinque angoli. Poco prima di mezzogiorno, gli operai della ditta F.________SA, sotto la direzione e su indicazioni del capocantiere E.________, hanno iniziato a togliere le lastre del ponteggio e le rispettive mensole dagli angoli rientranti sulla parte nord-ovest della torre 2 per assicurarsi l'apertura necessaria a calare la rete metallica con la gru e terminare in questo modo i lavori di armatura dell'angolo in questione. Dopo la pausa di mezzogiorno i lavori di smantellamento del ponteggio sono proseguiti. All'accesso dell'impalcatura non è stata apposta alcuna struttura di sbarramento. È stata tuttavia smontata la parte iniziale della scala d'accesso ai ponteggi in questione. In questo modo si è creato un vano di 1.10 - 1.40 m.
Poco prima delle ore 14.50 D.________ è stato visto uscire dal box/ magazzino della sua ditta a pianoterra e salire sul ponteggio della torre 2. Per fare ciò, egli ha utilizzato la via già percorsa il mattino attraverso il suddetto varco. Attimi dopo egli cadeva dall'impalcatura da un'altezza di ca. 10 m, riportando ferite mortali.
C.
Il 6 luglio 2004 la Procura pubblica dei Grigioni emetteva un atto d'accusa contro A.________ e E.________ ritenendoli entrambi colpevoli di omicidio colposo ai sensi dell'art. 117 CP e proponendo una pena di fr. 1'000.-- rispettivamente fr. 700.-- di multa.
D.
Con sentenza del 7 aprile 2005 la Commissione del Tribunale distrettuale Bernina giudicava A.________ e E.________ autori colpevoli di omicidio colposo aderendo alle suddette proposte di pena del Ministero pubblico.
E.
Il 1°/21 febbraio 2006 la Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni respingeva sia l'appello di A.________ che quello di E.________ avverso la sentenza di prima istanza.
F.
A.________ e E.________ insorgono mediante ricorso di diritto pubblico e ricorso per cassazione contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale di cui postulano con entrambi i gravami l'integrale annullamento.
G.
Con sentenza del 18 luglio 2006, la Corte di cassazione penale del Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di E.________.
H.
Il Ministero pubblico rinuncia a presentare osservazioni ai gravami di A.________. L'ultima istanza cantonale, pur rinunciando alla formulazione di osservazioni, domanda che i ricorsi siano respinti, per quanto ricevibili.
Diritto:
1.
Eccezionalmente, per motivi di economia processuale, si giustifica di derogare alla regola dell'art. 275 cpv. 5 PP e trattare in primo luogo il ricorso per cassazione.
2. Ricorso per cassazione (6S.261/2006)
2.1 Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). La violazione di diritti costituzionali, invece, può essere fatta valere esclusivamente tramite ricorso di diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP e 84 cpv. 1 lett. a OG). Nella sua impugnativa il ricorrente deve esporre in modo conciso quali sono le norme del diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto né addurre fatti nuovi né proporre eccezioni, impugnazioni, mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). La Corte di cassazione è vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, ma non dai motivi fatti valere dalle parti (art. 277bis PP).
2.2 Nel suo gravame, il ricorrente sostiene che la Commissione del Tribunale cantonale ha violato il diritto federale, segnatamente gli art. 117 e 18 CP, attribuendogli una posizione di garante nei confronti della vittima. L'ultima istanza cantonale avrebbe a torto ritenuto che l'insorgente, quale direttore lavori, era responsabile della sicurezza di tutte le attività sul cantiere per cui aveva l'obbligo di rispettare e far rispettare le disposizioni dell'ordinanza del 29 marzo 2000 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (aOLCostr). Quest'ultima si fonda sull'art. 83 della legge del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), disposizione che, dal profilo sistematico, si trova nella Sezione 2 "Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori" del Capitolo 1 del Titolo 6. A mente del ricorrente tale ordinanza non determinerebbe pertanto dei doveri diretti a suo carico vista l'inesistenza di un contratto di lavoro tra lui e la vittima (ricorso pag. 6 e seg.).
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il ricorrente non sarebbe stato responsabile della sicurezza di tutte le attività sul cantiere, ma solo della supervisione nell'ambito della sicurezza come, tra l'altro, ritenuto in prima istanza. Nella sua veste di direttore lavori, egli controllava giornalmente il cantiere e qualora riscontrava delle situazioni che avrebbero potuto condurre ad un pericolo concreto per gli operai era tenuto a rendere attenti i responsabili delle singole ditte esecutrici dei lavori. Quest'ultime, in base alle disposizioni contrattuali, erano a loro volta responsabili della sicurezza dei propri operai (ricorso pag. 7) e dell'applicazione pratica delle necessarie misure di sicurezza (ricorso pag. 8). Il ricorrente asserisce di non poter essere reso responsabile in modo illimitato per eventuali omissioni di terzi. Una responsabilità illimitata della direzione lavori per ogni e qualsiasi attività svolta sul cantiere non è né esigibile né pensabile, poiché questo implicherebbe il controllo e la verifica di ogni singola operazione nei minimi dettagli, ciò che su un cantiere di grosse dimensioni come quello in parola sarebbe risultato impossibile e avrebbe, in pratica, richiesto l'ubiquità del direttore lavori (ricorso pag. 8).
Insostenibile, infine, sarebbe la considerazione del tribunale cantonale, per cui una responsabilità in casu risulterebbe da un obbligo del ricorrente di adottare le misure di precauzione e protezione richieste da uno stato di pericolo creato in precedenza. Di fatto, lo stato di pericolo che ha portato verosimilmente all'incidente non sarebbe stato creato dal direttore lavori, bensì dal lavoratore agli ordini di E.________ che ha tolto le mensole senza aver ovviato alla situazione di pericolo creata (ricorso pag. 9).
2.3 Secondo l'art. 117 CP, è punito con la detenzione o con la multa chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno. L'applicazione di tale disposizione presuppone che siano realizzate le tre seguenti condizioni cumulative: il decesso di una persona, una negligenza e un nesso di causalità tra la negligenza ed il decesso (DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii).
2.3.1 Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP).
La punibilità per omicidio colposo presuppone una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 282 consid. 2.1 e rinvii). I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti. Se queste norme non dovessero esistere, delle regole analoghe emanate da associazioni private o semipubbliche, se generalmente riconosciute, possono essere determinanti. La violazione del dovere di diligenza può altresì essere dedotta da principi generali (DTF 129 IV 119 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa).
2.3.2 L'omicidio colposo implica, di regola, un'azione. Una commissione per omissione è prospettabile solo nel caso in cui la persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetto ruolo di garante. Si tratta in questo senso di un reato omissivo improprio (DTF 117 IV 130 consid. 2a; 108 IV 3 consid. 1b). È considerato garante colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire (DTF 129 IV 119 consid. 2.2; 122 IV 61 consid. 2a/aa; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5b). Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che possano minacciare tali beni, e l'obbligo di controllo, consistente nell'impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti beni giuridici indeterminati (DTF 129 IV 119 consid. 3; 120 IV 98 consid. 2c; 113 IV 68 consid. 5b con rinvii dottrinali). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio (v. anche il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 nCP che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007, RU 2006 pag. 3463).
2.4 Affinché si possa rimproverare a A.________ un reato omissivo improprio è necessario in primo luogo stabilire se egli ricopriva una posizione di garante nei confronti della vittima. L'ultima istanza cantonale gli ha riconosciuto questo ruolo basandosi sull'ordinanza del 29 marzo 2000 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (aOLCostr), versione in vigore al momento dei fatti. Come giustamente rilevato dall'insorgente, tale ordinanza si fonda sull'art. 83 cpv. 1 della legge del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), disposizione che, dal profilo sistematico, si situa nella Sezione 2 "Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori" del Titolo 6 "Prevenzione degli infortuni". L'art. 81 cpv. 1 LAINF, definendo il campo di applicazione, precisa che le prescrizioni inerenti alla prevenzione degli infortuni si applicano a tutte le aziende che occupano lavoratori in Svizzera. Secondo l'art. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), è considerato lavoratore chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Per azienda si deve intendere l'ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente dall'esistenza di installazioni o di impianti fissi (art. 1 cpv. 2 ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI). Da quanto precede si evince che, in materia di prevenzione degli infortuni, sia la LAINF che le numerose ordinanze che vi si rapportano, tra le quali l'aOLCostr, istituiscono degli obblighi diretti solo per le persone che sono vincolate da contratti di lavoro comportanti un rapporto di subordinazione. Nel caso concreto è indubbio che tra il ricorrente e la vittima non ci fosse nessun tipo di contratto lavorativo, ma addirittura la vittima era titolare di un'impresa indipendente. Ne consegue che, attribuendo una posizione di garante a A.________ sulla base dell'aOLCostr, la Commissione del Tribunale cantonale ha violato il diritto federale.
2.5 Resta da esaminare se, nel caso concreto, la posizione di garante del ricorrente possa risultare da un obbligo di adottare misure di precauzione e di protezione richieste da uno stato di pericolo creato in precedenza (cosiddetta ingerenza), come considerato a titolo abbondanziale da parte dell'ultima istanza cantonale (sentenza impugnata pag. 9). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, colui che, attraverso il suo agire, crea un pericolo prevedibile per beni giuridici altrui, è tenuto a fare il possibile affinché tale rischio non si realizzi (DTF 116 Ia 202 consid. 2; 108 IV 3 consid. 1b; 101 IV 28 consid. 2b; Philippe Graven/ Bernhard Sträuli, L'infraction pénale punissable, 2a ed., Berna 1995, pag. 83; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale II, Zurigo 2002, n. 982; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 3a ed., Berna 2005, n. 18 pag. 425 e seg.) Nella fattispecie, il pericolo rappresentato dal parziale smantellamento dei ponteggi non è stato creato dal ricorrente, bensì dalla ditta appaltatrice dei lavori alle torri, il cui responsabile per la sicurezza era E.________. Perciò egli, non essendo direttamente all'origine del pericolo, non aveva nessun obbligo di protezione.
2.6 È vero però che un cantiere costituisce una fonte di pericolo, motivo per cui i responsabili del cantiere hanno un obbligo di controllo e di protezione. Se e, eventualmente, in che misura ciò valga per il ricorrente dipende dall'organizzazione della ripartizione del lavoro sul cantiere così com'essa risulta dalle circostanze concrete e dagli accordi contrattuali. Su questo punto l'ultima istanza cantonale non ha tuttavia proceduto a (sufficienti) accertamenti relativi ai compiti precisi dell'insorgente. Pertanto, il ricorso è accolto e la causa rinviata alla Commissione del Tribunale cantonale, affinché provveda al necessario complemento istruttorio e pronunci un nuovo giudizio.
2.7 In assenza del riconoscimento di una posizione di garante, risulta inutile esaminare le ulteriori censure contenute nel ricorso indipendentemente dalla loro ammissibilità (ricorso pag. 10 e segg.).
2.8 Visto l'esito del ricorso, il ricorrente risulta vincente per cui egli ha diritto ad ottenere un'indennità a carico della cassa del Tribunale federale a titolo di ripetibili per la sede federale (art. 278 cpv. 3 PP). L'accusatore pubblico del Cantone è dispensato dal pagamento delle spese (art. 278 cpv. 2 PP).
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.121/2006)
In seguito all'accoglimento del ricorso per cassazione, il ricorso di diritto pubblico diviene privo di oggetto per cui la causa va stralciata dal ruolo. Come da prassi in questi casi, non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per cassazione (6S.261/2006) è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa viene rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
2.
Il ricorso di diritto pubblico (6P.121/2006) è privo d'oggetto e la causa viene stralciata dal ruolo.
3.
Non si prelevano spese.
4.
Al ricorrente viene assegnata un'indennità di fr. 3'000.-- a carico della cassa del Tribunale federale a titolo di ripetibili per la sede federale.
5.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, nonché per conoscenza al patrocinatore della vedova e degli orfani della vittima.
Losanna, 7 dicembre 2006
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Ia cancelliera: