Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.403/2006 /biz
Sentenza del 16 gennaio 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna,
contro
B.________SA,
opponente, patrocinata dall'avv. Gabriele Banfi,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ottobre 2005 la A.________SA ha fatto notificare un precetto cambiario alla B.________SA. Il vaglia cambiario recante due firme posto a fondamento dell'esecuzione ha il seguente tenore:
Lugano, 30th September 2004 CHF 242.500.00
At ________pay against this _________________________Bill of Exchange _____________to the order of A.________SA, the sum of CHF twohundredfortytwothounsendfivehundred 00/00
Value _________ which place to account ________ as advised.
(banca) C.________ B.________SA
Main Office Zürich
Account xxx
2.
Con sentenza 23 marzo 2006 il Pretore di Lugano non ha ammesso l'opposizione motivata interposta tempestivamente dall'escussa al precetto esecutivo.
3.
Il 10 agosto 2006, in accoglimento di un appello della B.________SA, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invece ammesso l'opposizione dell'escussa. L'autorità cantonale, dopo aver ricordato che la validità di un titolo cambiario dipende da requisiti formali particolarmente severi, ha ritenuto che il titolo prodotto non fosse valido perché all'espressione "pay against this Bill of Exchange" manca la necessaria chiarezza, atteso che non sarebbe possibile stabilire chi è la persona chiamata a pagare l'importo di fr. 242'500.--. Infatti, secondo la Corte di appello, il termine "pay" sarebbe un'ingiunzione a un terzo di procedere al pagamento. Non sarebbe inoltre nemmeno possibile considerare il titolo una cambiale, perché manca un trattario, atteso che l'indicazione posta in basso a sinistra costituirebbe il luogo di pagamento.
4.
Con ricorso di diritto pubblico del 22 settembre 2006 la A.________SA postula l'annullamento della sentenza di appello. Dopo aver narrato e completato i fatti, la ricorrente sostiene che, con l'interpretazione data al titolo cambiario, la Corte cantonale sarebbe incorsa in un eccesso di formalismo, ritenendo la formulazione pay rivolta ad un terzo, invece che considerarla un impegno assunto dall'emittente, che ha firmato il titolo.
Con risposta 10 novembre 2006 la B.________SA propone la reiezione del ricorso.
5.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF). Poiché la decisione impugnata è stata emanata nel 2006, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG.
6.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), la ricorrente è chiamata a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Essa deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
7.
Con riferimento alle censure sollevate occorre innanzi tutto rilevare, come risulta peraltro dalla stessa motivazione del ricorso, che vi è formalismo eccessivo, contrario all'art. 29 cpv. 1 Cost., quando la rigida applicazione di disposizioni procedurali non è giustificata da alcun interesse degno di protezione, è fine a se stessa e complica in maniera insostenibile o addirittura impedisce la realizzazione del diritto materiale oppure precluda l'accesso ai tribunali (DTF 128 II 139 consid. 2a, con rinvii). Ora, poiché la critica ricorsuale è incentrata sull'interpretazione data al titolo su cui è fondata l'esecuzione cambiaria, il richiamo del principio costituzionale che vieta un formalismo eccessivo non risulta pertinente, atteso che questo concerne norme procedurali.
8.
Alla fine del proprio gravame la ricorrente invoca anche l'art. 9 Cost. L'argomentazione ricorsuale non soddisfa tuttavia i severi requisiti posti dall'OG ad una censura di arbitrio (supra, consid. 6). La ricorrente non contesta che la validità di un titolo cambiario dipenda da requisiti formali particolarmente rigidi e che un vaglia cambiario deve contenere la promessa incondizionata di pagare un determinato importo. Essa si limita a proporre una propria libera interpretazione del titolo per apoditticamente affermare che l'opponente avrebbe "imperativamente" assunto l'impegno di pagare la somma menzionatavi, senza però nemmeno tentare di dimostrare l'insostenibilità della tesi della Corte cantonale, secondo cui - come implicitamente risulta dal rinvio alla sentenza pubblicata in ZR (83) 1984, pag. 128 seg. - in assenza del pronome personale di prima persona la formulazione utilizzata indichi un ordine a un terzo e non una promessa di pagamento fatta in nome proprio. La ricorrente misconosce peraltro che il fatto che l'opponente avrebbe firmato il titolo è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio: il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di indicare in una vertenza ticinese che un vaglia cambiario che reca l'espressione veuillez payer invece di je payerai senza designazione di un trattario è radicalmente nullo (DTF 111 III 33 consid. 3).
9.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 4'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 gennaio 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: