Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.657/2006 /biz
Sentenza del 23 gennaio 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Karlen,
cancelliere Bianchi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione federale delle banche,
Schwanengasse 12, 3001 Berna.
Oggetto
richiesta di informazioni/non entrata in materia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 27 settembre 2006 dalla Commissione federale delle banche.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con lettere del 9 maggio e del 7 giugno 2006, il deputato al Gran Consiglio ticinese A.________ si è rivolto alla Commissione federale delle banche, segnalando l'apertura di un procedimento penale contro il membro del consiglio di amministrazione della Banca dello Stato del Cantone Ticino (di seguito: Banca dello Stato) B.________ e chiedendo informazioni sulla prassi seguita in simili casi. Dopo uno scambio di vari scritti interlocutori, con decisione del 27 settembre 2006 la Commissione federale delle banche ha rilevato che la carica di granconsigliere non conferiva a A.________ qualità di parte nelle procedure di vigilanza da essa promosse in relazione all'attività della Banca dello Stato e si è perciò rifiutata di entrare in materia sulla richiesta del deputato di ottenere eventuali informazioni apprese o raccolte su B.________.
Il 30 ottobre 2006 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, presentando un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la decisione della Commissione federale delle banche sia annullata, che gli sia riconosciuta qualità di parte nelle vertenze concernenti la Banca dello Stato e che gli siano trasmesse le informazioni richieste. Chiamata ad esprimersi, la Commissione federale delle banche postula la reiezione del gravame.
2.
Da un lato, lo statuto della Banca dello Stato è determinato dalla legge ticinese del 25 ottobre 1988 sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino. Secondo tale normativa, l'istituto costituisce un ente autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 2, 1a frase) ed ha quali organi il consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati dal Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 1), e la direzione generale (art. 18). Il Gran Consiglio ed il Consiglio di Stato esercitano compiti di vigilanza sulla banca (art. 33). Il Gran Consiglio, oltre ad esaminare ed approvare i conti, i bilanci ed i rapporti di revisione (art. 33 cpv. 2 e 3), svolge le proprie funzioni di sorveglianza in particolare tramite la Commissione di controllo del mandato pubblico, composta da cinque membri nominati dal Parlamento per tre anni (art. 34). I membri di questa Commissione, di cui - è bene precisarlo - il ricorrente non fa comunque parte, hanno l'obbligo di serbare il segreto più assoluto sugli affari della banca (art. 11). La Commissione ha il compito di verificare il corretto adempimento del mandato pubblico, allestendo in proposito un rapporto specifico all'attenzione della Commissione della gestione e delle finanze (art. 35 cpv. 1), conformemente agli art. 19 a 21 del proprio regolamento, del 31 maggio 2005.
D'altro lato, la Banca dello Stato è una banca cantonale ai sensi dell'art. 3a della legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0). Come tale, essa deve ottenere un'autorizzazione della Commissione federale delle banche (art. 3 LBCR), che esercita nei suoi confronti la vigilanza prevista dal diritto federale. Nel quadro della sua attività di sorveglianza, la Commissione federale delle banche soggiace esclusivamente al diritto federale. È quindi il diritto federale a disciplinare, tra l'altro, l'accesso ai dossier della Commissione stessa, segnatamente agli incarti di procedure volte ad esempio a verificare che le persone incaricate di amministrare e dirigere una banca godano di ottima reputazione e garantiscano un'attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR).
Di conseguenza, è a giusto titolo che la decisione impugnata ha esaminato solo nell'ottica del diritto federale se il ricorrente poteva ottenere le informazioni richieste. Ed è inoltre senza violare il diritto federale che la Commissione federale delle banche ha respinto la relativa domanda: l'art. 26 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) riserva infatti il diritto di esaminare gli atti unicamente alle parti, qualifica che il ricorrente, considerata la definizione enunciata dall'art. 6 PA, manifestamente non adempie.
Per il resto, le possibilità di ricevere informazioni di cui il ricorrente dispone in qualità di membro del Gran Consiglio ticinese sono determinate dal diritto cantonale, la cui applicazione, come osservato in precedenza, non entra in questa sede in linea di conto.
3.
Manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 36a OG, rinviando, a complemento delle considerazioni esposte, alla pertinente motivazione del giudizio impugnato (art. 36a cpv. 3 OG). In quanto soccombente, il ricorrente è tenuto a sopportare le spese processuali ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente e alla Commissione federale delle banche.
Losanna, 23 gennaio 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: