Tribunale federale
Tribunal federal
U 13/06{T 7}
Sentenza del 24 gennaio 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente,
Borella e Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
N.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Ornella Varini-Rossi, Vicolo Torretta 2, 6601 Locarno,
contro
Zurigo Assicurazioni, 8085 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Mattia A. Ferrari, Via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 21 novembre 2005 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano.
Fatti:
A.
N.________, nata il 20 novembre 1982, è stata in data 30 gennaio 1998, quando era apprendista assistente di farmacia presso la Farmacia Z.________ SA e come tale assicurata contro gli infortuni dalla Zurigo Assicurazioni, investita da un autobus e ha riportato una contusio cerebri con emorragia e frattura della base del cranio.
L'assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità ed ha corrisposto le prestazioni di legge, segnatamente indennità giornaliere del 100% dal 2 al 27 febbraio 1998, del 50% dal 28 febbraio al 19 giugno 1998 e del 70% dal 20 giugno al 23 agosto di quell'anno.
A decorrere dal 24 agosto 1998 l'assicurata ha ripreso il lavoro con un pensum del 100%.
Durante l'estate del 2000 l'interessata ha ottenuto l'attestato di capacità come assistente di farmacia, quindi, dopo aver lavorato per un breve periodo alle dipendenze della Farmacia I.________, è stata assunta dalla ditta D.________ SA, dapprima al 50%, poi, dal 2002, a tempo pieno.
Con decisione formale del 21 gennaio 2004, alla chiusura del caso, la Zurigo Assicurazioni ha messo l'assicurata al beneficio di una indennità per menomazione dell'integrità del 20%, ma ha negato alla medesima il riconoscimento di una rendita d'invalidità essendo la sua capacità lavorativa completamente ripristinata a far tempo dal 24 agosto 1998.
Statuendo su opposizione presentata dall'interessata, rappresentata dall'avv. Ornella Varini-Rossi, l'assicuratore ha confermato la sua decisione per provvedimento 31 marzo 2004.
B.
L'assicurata, tramite la sua legale, ha deferito la decisione su opposizione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo la copertura dei costi generati dall'intervento chirurgico a livello degli ossicini dell'orecchio destro, il riconoscimento di indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 50% dal 31 gennaio 1998, l'erogazione di una rendita d'invalidtà del 50% e l'assegnazione di un'indennità per menomazione dell'integrità pure del 50%.
Con giudizio 21 novembre 2005 il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il gravame nel senso che, in annullamento della decisione su opposizione impugnata, ha condannato l'assicuratore a versare indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 30% durante il periodo decorrente dal 1° febbraio 1999 al 31 ottobre 2003, una rendita d'invalidità del 30% a far tempo dal 1° novembre 2003, nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 35%.
C.
Sempre patrocinata dall'avv. Varini-Rossi, l'assicurata, domandando il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che le venga riconosciuto il diritto di sottoporsi in ogni tempo all'operazione dell'orecchio a carico dell'assicurazione infortuni e che la Zurigo sia condannata a versare indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità lavorativa del 50 % dal 1° febbraio al 31 ottobre 2003, una rendita d'invalidità del 50% a far tempo dal 1° novembre 2003, così come un'indennità per menomazione dell'integrità del 50%.
Mentre l'assicuratore opponente, dopo avere precisato di aver rinunciato a sua volta a ricorrere per venire incontro all'assicurata, postula la reiezione del gravame in quanto ricevibile, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). La decisione impugnata essendo stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
2.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esaurientemente ricordato il disciplinamento applicabile alla presente vertenza, esponendo le normative richiamabili in materia di diritto a prestazioni sanitarie, a indennità giornaliere, a rendita e a indennità per menomazione dell'integrità, per cui ai considerandi del querelato giudizio può essere fatto riferimento.
3.
Al giudizio di prime cure può essere prestata adesione pure per quel che concerne l'applicazione della disciplina in questione fatta dai giudici di prime cure.
3.1 Per quel che concerne l'operazione chirurgica all'orecchio destro, i primi giudici hanno sulla base della documentazione medica agli atti osservato non poter ulteriori provvedimenti terapeutici consentire miglioramenti sensibili. Per quel che riguarda in particolare l'aspetto otologico, sussisteva una lieve ipoacusia destra non invalidante che poteva se del caso giustificare, sempre secondo i medici interrogati, un intervento chirurgico a livello della catena ossea dell'orecchio destro. Comunque dalle indicazioni dei sanitari si poteva evincere che l'interessata stessa non voleva al momento sottoporsi all'operazione, essendo nel frattempo subentrato un adattamento al disturbo. Ad ogni buon conto, come mettono in evidenza i giudici cantonali, nella decisione del 21 gennaio 2004 la Zurigo aveva dichiarato la sua disponibilità ad assumersi, a titolo di ricaduta, i costi afferenti all'intervento operatorio in discussione, per cui la richiesta di riconoscimento del diritto all'esecuzione del medesimo in ogni tempo presentata in sede di ricorso di diritto amministrativo non è meritevole di più ampio esame.
3.2 Riguardo alla richiesta di un'indennità giornaliera, l'autorità giudiziaria cantonale, dopo aver innanzitutto ricordato che l'interessata aveva percepito simili prestazioni dal 2 al 27 febbraio 1998, del 100%, e dal 28 febbraio al 19 giugno 1998, del 50%, e considerato quindi la richiesta priva di oggetto per il periodo precedente il 20 giugno 1998, ha asserito essere perento il diritto di richiedere le prestazioni in questione scadute prima del mese di febbraio 1999, la domanda intesa al versamento di indennità arretrate essendo stata presentata per la prima volta il 20 febbraio 2004. Questa Corte condivide l'avviso dei giudici di prime cure, precisando comunque che l'assicurata ha beneficiato di indennità giornaliere del 70% pure dal 20 giugno al 23 agosto 1998, per cui la domanda era da considerarsi, recte, priva di oggetto per il periodo antecedente il 24 agosto 1998.
Dando seguito alla richiesta dell'insorgente, la quale faceva valere di avere un rendimento ridotto malgrado il fatto che essa lavorava con un pensum completo, i giudici di prima istanza si sono rivolti al perito giudiziario dott. F.________ ai fini di accertare se sussistesse un diritto a indennità. Orbene, questi ha affermato presentare l'esaminata un deficit della memoria di lavoro e difficoltà psicoaffettive tali da spiegare una diminuzione di rendimento nell'attività svolta, diminuzione commisurabile nella misura del 30%. Ritenuto l'avviso del perito il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto il diritto ad indennità giornaliere corrispondenti ad un'incapacità del 30% per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 ottobre 2003, indennità queste da corrispondere ai datori di lavoro dell'insorgente.
Come considerato dai giudici di prima istanza, non possono essere condivise le conclusioni per le quali l'interessata avrebbe diritto a indennità del 50%. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, all'avviso del perito giudiziario deve, come esposto nella pronunzia querelata, essere riconosciuto valore probante. Giova poi osservare che se può essere compreso aver il datore di lavoro, ritenute le circostanze del caso di specie, corrisposto un salario completo ad una lavoratrice avente un rendimento del 70%, difficilmente si potrebbe ammettere aver lo stesso datore retribuito l'assicurata in misura completa quand'anche il suo rendimento sarebbe stato di soltanto il 50%.
3.3 Per quel che attiene al diritto a rendita, valgono le stesse considerazioni di cui al considerando che precede, in sostanza primi giudici e ricorrente riprendendo gli stessi argomenti esposti per quel che attiene al tema delle indennità giornaliere. Al giudizio impugnato che riconosce all'insorgente una rendita del 30% a far tempo dal 1° novembre 2003 non può quindi che essere data adesione.
3.4 Quanto poi al quesito dell'indennità per menomazione dell'integrità, i primi giudici, sempre prendendo a base il parere del dott. F.________, hanno considerato essere le turbe neuropsicologiche di cui è portatrice l'assicurata da moderate a medie, il che corrispondeva a una menomazione situata tra il 20% e il 50%, e non configurare dal canto suo l'ipoacusia lamentata una menomazione giustificante indennità da questo profilo. Il giudizio cantonale che, in correzione della decisione amministrativa assegnante un'indennità del 20%, attribuisce all'interessata un'indennità del 35%, non è quindi censurabile. Né le censure ricorsuali per le quali i disturbi neuropsicologici sarebbero di gravità media e il danno all'orecchio non sarebbe riconducibile alla sola ipoacusia consentono di inficiare la pronuncia di prime cure, le medesime non essendo suffragate da dati oggettivi.
4.
In queste condizioni, il giudizio cantonale merita tutela.
5.
5.1 Trattandosi di una lite in materia di assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Di conseguenza, nella misura in cui è tesa ad ottenere la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è priva di oggetto.
5.2 La ricorrente ha pure domandato a questa Corte di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio. Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dall'incarto risulta infatti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che la richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso. L'interessata viene comunque esplicitamente avvertita che, qualora fosse più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la Cassa del Tribunale federale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La domanda di gratuito patrocinio è accolta. La Cassa del Tribunale federale rifonderà alla rappresentante di N.________ la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 24 gennaio 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: