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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.209/2005 /viz
Sentenza del 29 gennaio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
J.________ Ltd.,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Emanuela Agustoni,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 7 luglio 2005 dal Ministero pubblico della Confederazione.
Fatti:
A.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali concernenti acquisti fittizi di diritti televisivi, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi ricorsi presentati da società e da indagati relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004 e 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.36, 1A.53/2005 del 29 aprile 2005 e 1A.201/2005 del 1° settembre 2005). Le inchieste concernono sospettate compravendite fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorate di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società U.________.
B.
Mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari, tra l'altro concernenti A.A.________. Con decisione di chiusura del 13 aprile 2005 il MPC ha trasmesso all'Italia la documentazione bancaria del conto di questi. Dai relativi atti risulta che da detta relazione sono stati effettuati importanti trasferimenti sul conto zzz presso la banca X.________. Il 29 giugno 2005 l'autorità richiedente ha confermato l'importanza dei documenti bancari riguardanti questa società .
Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 23 agosto 2004 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato il sequestro della documentazione della citata società.
C.
La J.________ Ltd. impugna con un ricorso di diritto amministrativo questa decisione dinanzi al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, d'invitare il MPC a produrre la decisione di chiusura del 13 aprile 2005 e, in via principale, di annullare la decisione di chiusura del 7 luglio 2005
L'Ufficio federale di giustizia e il MPC propongono di respingere il gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di chiusura del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica.
2.
2.1 La ricorrente fa valere in primo luogo, in maniera generica, che le è stato negato il diritto d'accesso alla decisione di chiusura del 13 aprile 2005, sulla quale si fonderebbe l'ordine di edizione bancaria.
2.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 129 I 249 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
2.3 Come si evince dalla decisione impugnata, la decisione di chiusura del 13 aprile 2005 concerneva la trasmissione dei documenti bancari del conto intestato a A.A.________ presso la banca Y.________ di Ginevra; il MPC ha inoltre precisato che l'avvocato della ricorrente non è il patrocinatore di A.A.________: su questa circostanza, decisiva, la ricorrente non si esprime del tutto. In effetti, il diritto di accedere agli atti è strettamente connesso con la qualità di parte, che la ricorrente non aveva nell'ambito di quella procedura (DTF 127 II 104 consid. 3 e 4).
Nelle osservazioni al ricorso il MPC ribadisce che la ricorrente non era toccata dalla decisione di chiusura del 13 aprile 2005, rilevando, a titolo abbondanziale, che se il suo legale avesse prodotto una procura di A.A.________ non si sarebbe opposto alla richiesta di accesso agli atti. Del resto, dai complementi 20 maggio 2002 e 22 giugno 2004 trasmessi alla ricorrente e dalla decisione impugnata risultano tutti gli elementi posti a fondamento del contestato complemento rogatoriale, sui quali essa poteva esprimersi compiutamente nelle sue osservazioni del 28 giugno 2005.
Per di più, proprio in queste osservazioni la ricorrente rilevava d'aver ottenuto la decisione di chiusura del 13 aprile 2005 da una terza persona e nel ricorso in esame ne cita uno stralcio, per cui non si è in presenza dell'asserita lesione del diritto di essere sentito. La richiesta ricorsuale di invitare il MPC a produrre detta decisione dev'essere quindi disattesa.
2.4 Il MPC ha sottolineato poi che la decisione di chiusura del 13 aprile 2005 non conclude la procedura di assistenza nel quadro dei procedimenti penali aperti nei confronti di Giorgio Vanoni e degli altri inquisiti. Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre, di nuovo in maniera del tutto generica, che la procedura in questione sarebbe stata definitivamente chiusa dalla menzionata decisione del 13 aprile 2005, la stessa non essendo stata definita quale "decisione di chiusura (parziale)"; non sarebbe quindi più possibile richiedere ulteriore documentazione che vi si riferisce. La critica, speciosa, non regge. È infatti manifesto che quella decisione chiude la procedura di assistenza soltanto riguardo al conto di A.A.________ e non, come notorio, anche riguardo alle altre, ulteriori e numerose procedure avviate nei confronti di Giorgio Vanoni in relazione alle prospettate vendite fittizie di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest.
3.
3.1 La ricorrente fa valere che il suo conto non è indicato nella lista di quelli chiesti dall'autorità estera. Sostiene che al momento dell'inoltro del complemento in discussione sarebbe stato scontato che l'eventuale scoperta di ulteriori relazioni bancarie, non indicate nella domanda integrativa, avrebbe dovuto comportare l'inoltro di successivi complementi rogatoriali. Ne conclude che il MPC non avrebbe avuto il diritto di estendere la commissione rogatoria al suo conto bancario e ancor meno per il periodo dal 1° gennaio 1994 fino alla data dell'ordine di edizione bancaria del 2 maggio 2005, anziché, come richiesto nel complemento in esame, dal 1° gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1999.
3.2 L'assunto ricorsuale secondo cui il MPC avrebbe agito "ultra petita", come si vedrà, non regge. Questo principio, desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Uebermassverbot", DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 373 consid. 7, 116 Ib 96 consid. 5b). La recente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato che, come nella fattispecie, su questa base tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; Paolo Bernasconi, Rogatorie penali italo-svizzere, Milano 1997, pag. 186 seg.), del resto già prospettata nel caso di specie.
3.3 Certo, è vero che nel complemento in discussione si indica il lasso temporale dal 1994 al 1999; l'autorità estera ha nondimeno chiesto di poter partecipare all'esecuzione della rogatoria al fine di poter individuare ulteriori relazioni bancarie che saranno oggetto di successivi complementi rogatoriali. Nello stesso è stato tuttavia chiesto, allo scopo di accertare la destinazione finale del denaro ed eventualmente procedere al suo sequestro, di accertare i flussi finanziari in entrata e in uscita sui conti correnti indicati. È quanto ha fatto il MPC. La censura concernente l'asserita lesione del principio di proporzionalità, per avere il MPC ordinato la trasmissione dei documenti bancari inerenti a un periodo successivo a quello indicato nel complemento, pertanto non regge.
Sempre al riguardo, la ricorrente, adducendo d'essere stata costituita il 9 marzo 2001 e la relazione bancaria aperta il 4 aprile successivo, sostiene che non è possibile produrre atti riguardanti un periodo in cui la relazione bancaria non esisteva, il MPC avendo esteso temporalmente la richiesta dal 1° gennaio 2000 in maniera infondata. Con quest'argomentazione essa parrebbe misconoscere il principio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a e b). Spetterà infatti al giudice estero del merito valutare la legalità delle causali dei versamenti litigiosi, relativi a un conto di un inquisito e a società indicate nel complemento rogatoriale. Inoltre, l'autorità estera, che ha partecipato all'esecuzione delle misure d'assistenza, con lettera del 19 agosto 2004, riferendosi alla domanda integrativa del 20 maggio 2002, ha chiesto la consegna della documentazione dal 1994 "alla data odierna": il 25 giugno 2005 essa ha nuovamente confermato l'interesse dei documenti relativi al conto qui in discussione.
3.4 Come rilevato nella decisione impugnata, dalla documentazione bancaria relativa al conto di A.A.________, trasmessa all'autorità estera, è risultato che da detto conto sono stati effettuati trasferimenti per USD 400'000 sul conto della ricorrente. Accertando detti flussi finanziari in uscita, come espressamente richiesto dall'autorità estera, il MPC ha constatato che l'avente diritto economico del conto litigioso è C.________, sorella di A.A.________ e B.A.________, come indicato anche dalla ricorrente: dai giustificativi risultano un versamento da parte della W.________ (USD 150'000) e dei trasferimenti alla K.________ Ltd. (ca. USD 203'300), società indicate nel complemento del 22 giugno 2004, e bonifici a B.A.________ (ca. USD 623'000), indagato nel procedimento penale italiano.
3.5 I documenti bancari litigiosi sono quindi con ogni evidenza idonei a far avanzare il procedimento estero. Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c). Certo, la ricorrente indica alcune imprecisioni contenute nella decisione impugnata, dovute verosimilmente a sviste nella redazione di numerose decisioni analoghe. Queste inesattezze non sono comunque decisive.
Del resto, nelle menzionate osservazioni la ricorrente si limitava a sostenere ch'essa sarebbe stata creata soltanto per ragioni familiari, segnatamente per disporre del denaro per curare la madre ammalata dei fratelli A.A.________ e B.A.________ e C.________. I fondi confluiti dal conto dell'indagato A.A.________ su quello della ricorrente avrebbero unicamente questo scopo. Nel ricorso essa si limita ad addurre che dai giustificativi del conto di A.A.________ risulterebbe che, con il denaro ricavato da una determinata vendita e effettuando un versamento di USD 100'000 sul conto litigioso, egli avrebbe restituito un prestito a un membro della sua famiglia. Essa neppure tenta tuttavia di spiegare le ragioni degli ulteriori trasferimenti, né tenta di chiarire i motivi della costituzione di una società per la realizzazione dell'asserito scopo, né dimostra che sarebbero state effettivamente pagate fatture in relazione a malattie della madre.
Ora, non spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza eseguire o far eseguire, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova, indagini sulla credibilità e sull'attendibilità di dette dichiarazioni o, in generale, di altri mezzi di prova (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
3.6 Infine, spettava alla ricorrente indicare dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli atti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento estero, conformemente all'obbligo che gli incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). La necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, e se del caso individuare ulteriori transazioni sospette, è evidente. La consegna di tutte le informazioni bancarie è chiaramente idonea a far progredire le indagini (DTF 126 II 258 consid. 9c).
4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 95 799/08).
Losanna, 29 gennaio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: