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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.177/2006
6S.405/2006 /biz
Sentenza del 1° febbraio 2007
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Ferrari, Zünd,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
contro
B.A.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Luca Marcellini,
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
Oggetto
6P.177/2006
Procedura penale, divieto dell'arbitrio
6S.405/2006
Appropriazione indebita, prescrizione, termine del
diritto di querela
ricorso di diritto pubblico (6P.177/2006) e ricorso per cassazione (6S.405/2006) contro la sentenza emanata
il 27 luglio 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 23/27 dicembre 2005 B.A.________ ha querelato il fratello A.A.________ per titolo di appropriazione indebita in relazione ad un asserito solo parziale versamento dell'importo che gli sarebbe spettato in virtù della vendita, in data del 15 novembre 1994, della società D.________Srl, IT-Milano, di cui erano titolari al 50%. Nel suo esposto egli sostiene in breve quanto segue.
Al momento della transazione, avvenuta per una somma totale di Lit. 39'600'000'000 (frazionata in due pagamenti, il primo di Lit. 37'600'000'000 e il secondo di Lit. 2'000'000'000), i venditori si sono fatti accreditare su rispettivi conti presso la banca E.________, Lugano, gli importi di Lit. 12'000'000'000 ciascuno e hanno depositato Lit. 13'600'000'000 (parte residua del prezzo di compravendita) su una relazione presso la banca F.________, Lugano, conto nella disponibilità del solo A.A.________ (e di sua figlia, C.A.________). A quest'ultima somma si sono in seguito aggiunte Lit. 2'000'000'000 a saldo del prezzo di compravendita. Con questi importi, il querelato era incaricato di evadere le rimanenti pendenze inerenti la cessione della società D.________Srl. Il saldo avrebbe dovuto essere suddiviso in parti uguali tra i fratelli. Al termine di dette operazioni, nel corso del mese di febbraio 1997, A.A.________ avrebbe corrisposto DM 2'160'000 (Lit. 2'128'000'000) a suo fratello che non ha insistito per avere un rendiconto dettagliato e documentato a conferma dell'importo versatogli.
In seguito alle discussioni sorte per la successione della madre, deceduta il 2 gennaio 2005, il querelante avrebbe ritenuto opportuno verificare la correttezza dell'importo ricevuto nel 1997. Alla richiesta di rendiconto, il fratello non avrebbe tuttavia fornito documentazione o spiegazioni precise e convincenti; gli incontri avvenuti nei mesi di luglio e settembre 2005 sarebbero rimasti infruttuosi. Solo in occasione di una riunione, il 15 dicembre 2005, con il querelato, la di lui figlia, e gli avvocati G.________ e H.________, durante la quale furono ricostruiti i flussi di denaro, B.A.________ avrebbe ricevuto le prime, incomplete e non documentate informazioni in merito al destino dell'importo di Lit. 15'600'000'000 (Lit. 13'600'000'000 e le ulteriori Lit. 2'000'000'000), dalle quali si evincerebbe un ammanco di (almeno) Lit. 1'237'000'000.
B.
Il 1° marzo 2006, in sede di audizione, B.A.________ ha confermato i fatti esposti nella querela penale.
C.
Con ordine del 1° marzo 2006 il Procuratore pubblico ha ingiunto alla banca F.________, Lugano, la trasmissione della documentazione (documenti di apertura, estratti conto, giustificativi delle operazioni di accredito e di addebito) relativa al conto aperto presso l'istituto bancario a fine 1994/inizio 1995 e disposto il sequestro degli averi ivi depositati.
D.
Il reclamo contro questa misura presentato da A.A.________ il 13/14 marzo 2006 è stato respinto dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) il 27 aprile 2006, dopo che, con ordinanza del 15 marzo 2006, aveva accordato effetto sospensivo al gravame nella forma di cui all'art. 164 CPP/TI.
E.
A.A.________ si è allora rivolto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (CRP) che, con ordinanza del 9 maggio 2006, ha concesso al ricorso parziale effetto sospensivo: i documenti originali oggetto del sequestro sono stati trasmessi alla CRP senza estrarne copia, mentre gli averi in conto sono rimasti sequestrati. Il 27 luglio 2006, la CRP ha confermato la decisione del GIAR ritenendo la querela di B.A.________ tempestiva, l'ipotizzata appropriazione indebita non prescritta, l'esistenza di sufficienti elementi indizianti il reato ipotizzato e una connessione tra i fatti di cui al procedimento penale e l'oggetto dell'ordine di sequestro.
F.
Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione, A.A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza del 27 luglio 2006 della Corte dei reclami penali. Con il primo rimedio, egli chiede l'annullamento della sentenza cantonale lamentando una violazione dell'art. 9 Cost. Con il secondo, reputando violati gli art. 29, 70 e 138 CP, postula la cassazione della decisione della CRP.
G.
Invitata a presentare le sue osservazioni sui ricorsi, l'ultima istanza cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Non sono state chieste altre osservazioni ai ricorsi.
Diritto:
1.
Preliminarmente è necessario rilevare che la sentenza impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Conformemente all'art. 132 cpv. 1 LTF, questa legge si applica ai procedimenti su ricorso soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. È dunque sulla base del vecchio diritto di procedura, segnatamente gli art. 84 e segg. OG per il ricorso di diritto pubblico e gli art. 268 e segg. PP per il ricorso per cassazione, che saranno esaminate le impugnazioni del ricorrente.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1; 131 II 364 consid. 1, 352 consid. 1).
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5 PP, conviene esaminare in primo luogo il ricorso di diritto pubblico e ribadire che con quest'ultimo possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali quali la garanzia contro l'arbitrio, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere mediante ricorso per cassazione (art. 269 PP).
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.177/2006)
3.1 La sentenza impugnata, che conferma il sequestro ordinato dal Procuratore pubblico in applicazione dell'art. 161 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI richiamato l'art. 86 cpv. 1 OG). In tal caso, non trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione incidentale può causare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Il Tribunale federale ha già ammesso che da una misura cautelare quale il sequestro scaturisce un danno da considerarsi irreparabile per l'interessato (DTF 128 I 129 consid. 1; 126 I 97 consid. 1b pag. 101; sentenza 1P.647/1994 del 10 febbraio 1995 consid. 1a pubblicata in RDAT 1995 II n. 21 pag. 60, e rispettivi rinvii).
In quanto titolare del conto, A.A.________ è direttamente colpito nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla sentenza impugnata ed è quindi legittimato a ricorrere giusta l'art. 88 OG.
3.2 Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 9 Cost. L'autorità cantonale avrebbe ammesso, a torto, basandosi su accertamenti di fatto manifestamente erronei e contraddittori, l'esistenza di sufficienti elementi indizianti il reato ipotizzato e una connessione tra la documentazione posta sotto sequestro e i fatti di cui alla querela di A.A.________. Egli si duole inoltre di arbitrio nell'accertamento dei fatti, in quanto la CRP ha ritenuto che il querelante ha avuto conoscenza della contestata irregolare distribuzione del saldo del prezzo di vendita soltanto nel corso di dicembre 2005, allorquando i fatti in esame risalgono al 1995/1997.
Per costante giurisprudenza, una decisione è arbitraria quando la soluzione adottata è insostenibile, poiché contraddice manifestamente la situazione di fatto, viola una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o contrasta in modo palese con il senso di giustizia ed equità. Viceversa, una decisione non è arbitraria per il semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile. Il Tribunale federale si scosta dalla soluzione scelta dall'ultima istanza cantonale solo se risulta del tutto insostenibile o destituita di fondamento serio e oggettivo ed inoltre quando il giudizio impugnato è arbitrario nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii).
Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
3.3
3.3.1 Nel suo gravame l'insorgente contesta l'accertamento dei fatti operato dalla CRP. Quest'ultima sarebbe caduta nell'arbitrio ritenendo che la ricostruzione delle operazioni di incasso sarebbe avvenuta unicamente il 15 dicembre 2005, quando B.A.________ avrebbe ricevuto parziale rendiconto dall'avv. G.________ e quindi avuto conoscenza in modo sufficientemente circostanziato dei sospetti di reato nei confronti del querelato. Il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di non aver considerato le affermazioni contenute nella lettera dell'avv. G.________, secondo le quali il querelante avrebbe avuto conoscenza di questi "fatti" sin dal luglio 2005. A ciò va aggiunto che, nella misura in cui il querelante era al corrente di tutta la situazione economica della società D.________Srl e di tutti i mandati congiunti attribuiti dai fratelli A.________, egli era in grado di controllare la corretta esecuzione degli stessi anche senza l'intervento dei diversi legali. Ritenere quindi che il querelante potesse aver conoscenza della contestata irregolare distribuzione del saldo del prezzo di vendita soltanto dopo il dicembre 2005, allorquando i fatti in esame risalgono invece al 1995/1997, è circostanza che si scontra con tutte le risultanze di causa e in particolare con le affermazioni dell'avv. G.________. Arbitraria sarebbe infine l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il suddetto avvocato non sembrerebbe dare prova di equidistanza dai mandanti (ricorso pag. 10 e segg.).
3.3.2 La CRP ha dovuto, a titolo preliminare ma non definitivo, esaminare se la querela di B.A.________ è stata presentata nel termine di cui all'art. 29 CP. A tal fine si è dovuta chinare sulla questione di sapere a che momento il querelante ha avuto conoscenza del presunto reato e del suo autore. Essa è giunta alla conclusione che solo il 15 dicembre 2005 B.A.________ ha avuto a disposizione sufficienti elementi per potersi rivolgere alle competenti autorità penali. Sebbene l'avv. G.________ dichiari che B.A.________ gli aveva riferito di aver avuto conoscenza di questi "fatti" sin dal luglio 2005, egli aggiunge nondimeno che il querelante aveva chiesto un rendiconto al fratello dopo aver avuto la percezione, a partire dal marzo-giugno 2005, di una non corretta gestione di quella parte del prezzo di vendita nella disponibilità di A.A.________. Secondo la Corte cantonale, il profondo rapporto di fiducia tra le parti, comprovato dal fatto che B.A.________ abbia affidato al suo gemello l'amministrazione di un ingente importo di denaro, rende verosimile il fatto che il querelante nel 1997, ossia al momento del versamento del preteso saldo, non abbia avuto motivo di dubitare della correttezza della gestione del fratello, rispettivamente che nel 2005, prima di procedere penalmente, abbia chiesto spiegazioni a A.A.________. È invero ragionevole ritenere che il mandante, prima di presentare querela penale contro il mandatario, esiga da quest'ultimo che gli fornisca precisi ragguagli circa allo svolgimento dell'incarico. Di conseguenza, conclude l'autorità cantonale, si può dire che il querelante abbia avuto conoscenza in modo sufficientemente circostanziato dei sospetti di reato solo il 15 dicembre 2005, quando i fratelli si sono incontrati con l'avv. G.________ allo scopo di procedere a una ricostruzione dei flussi di denaro (sentenza impugnata consid. 3.1 pag. 5 e segg.).
3.3.3 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la CRP non ha ignorato le affermazioni dell'avv. G.________. Anzi, proprio basandosi sulla sua lettera del 4 maggio 2005 di cui ha citato vari passi, ha ritenuto che la conoscenza dei fatti che aveva B.A.________ nel luglio 2005 non era sufficientemente circostanziata, essa corrispondeva più a una percezione (termine usato tra l'altro dall'avvocato medesimo, v. incarto cantonale 12 pag. 5), ciò che non basta a far decorrere il termine dei tre mesi. L'ultima istanza cantonale non solo non ha omesso di tenere conto della prova costituita dalla suddetta lettera, ma non ha neppure proceduto a delle deduzioni insostenibili. Infatti, lo stesso legale dichiara di essersi offerto di fungere da mediatore tra i fratelli "ai fini di una compiuta (e dialettica) ricostruzione fattuale della vicenda" (incarto cantonale 12 pag. 4). A questo scopo, è stata organizzata la riunione del 15 dicembre 2005, nel corso della quale i fratelli hanno potuto confrontare le rispettive ricostruzioni dei flussi di denaro e constatare una divergenza tra le loro versioni. È ammissibile dunque ritenere che, sebbene B.A.________ nutrisse da tempo dei dubbi sulla corretta gestione del fratello, questi abbia potuto corroborare i propri sospetti solo il 15 dicembre 2005, non soddisfatto dalle spiegazioni ricevute dal querelato. Le considerazioni dell'autorità cantonale sfuggono quindi alle critiche di arbitrio, soprattutto se lette alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 29 CP (DTF 126 IV 161 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; 101 IV 113 consid. 1b; 97 I 769 consid. 2). Che il querelante fosse al corrente di tutta la situazione economica della società D.________Srl e di tutti i mandati congiunti attribuiti dai fratelli non cambia nulla a quanto precede. Infatti, sebbene la CRP non si sia pronunciata su questo punto, secondo la prassi federale, quello che l'avente diritto avrebbe dovuto sapere (Kennenmüssen) non basta a far decorrere il termine per presentare querela (DTF 101 IV 113 consid. 1b; 97 I 769 consid. 2). Infine, l'incauta affermazione della CRP, secondo cui l'avv. G.________ non sembra dare prova di equidistanza dai mandanti, non è sufficiente da sola per rendere arbitraria la sentenza impugnata, a maggior ragione se si considera che la corte cantonale ha debitamente tenuto conto delle dichiarazioni del suddetto legale, malgrado il commento fatto.
Da quanto precede discende che la CRP poteva, senza incorrere in arbitrio di sorta, ammettere che, allo stadio attuale della procedura e riservata altra conclusione in virtù di nuovi elementi che dovessero insorgere nel corso del procedimento penale, il querelante abbia avuto una conoscenza sufficientemente circostanziata dei fatti solo il 15 dicembre 2005. Pertanto, su questo punto il ricorso si rivela infondato e va respinto.
3.4
3.4.1 A mente del ricorrente, la CRP avrebbe inoltre, a torto ed in chiaro contrasto con lo stato di fatto accertato, ammesso l'esistenza di seri e concreti indizi per ritenere che egli si sia appropriato indebitamente di somme di denaro a lui affidate. Attraverso conclusioni deduttive prive di riscontri oggettivi, l'autorità cantonale avrebbe ritenuto che la ripartizione della somma affidata al querelato non sembrerebbe essere avvenuta conformemente agli accordi dei fratelli. I sospetti di reato a carico dell'insorgente non sarebbero riscontrabili nella fattispecie, ma si fonderebbero unicamente sulle allegazioni del fratello (ricorso pag. 5 e seg.). La CRP avrebbe dovuto far prova di un'accresciuta prudenza visto il lungo tempo trascorso dai fatti oggetto della procedura. Tempo che incide anche sulla possibilità di ottenere dei riscontri documentali relativi a talune operazioni; infatti, per effetto del termine decennale di cui all'art. 962 CO, la documentazione contabile bancaria non permette più di ricostruire i movimenti risalenti a un periodo di oltre dieci anni. Questa circostanza, sfuggendo alla libera disposizione del ricorrente, non può essere posta a suo carico come ha fatto l'ultima istanza cantonale (ricorso pag. 7).
3.4.2 La CRP, fondandosi sulla querela di B.A.________ così come sul quota purchase agreement (punti 2.1 e 3.2), ha innanzitutto stabilito che è verosimile che il provento della vendita della società di cui i fratelli erano titolari fosse da suddividere in parti uguali (sentenza impugnata consid. 3.3 pag. 9). Citando, in seguito, dei passi della lettera del 4 maggio 2006 dell'avv. G.________, acquisita agli atti, essa ha ritenuto plausibile l'ipotesi che la ripartizione della somma affidata al querelato non sia avvenuta conformemente agli accordi. Riservati ulteriori indispensabili approfondimenti, l'ultima autorità cantonale ha concluso che esistevano, allo stato attuale dell'istruzione, oggettivi concreti sospetti di reato giusta l'art. 138 CP a carico del ricorrente. Infine, ha aggiunto che la memoria difensiva di A.A.________, nella quale illustra come sia stato ripartito l'introito della vendita di D.________Srl, non può sostituire i documenti oggetto dell'ordine di perquisizione e sequestro impugnato, essendo detto memoriale di parte (sentenza impugnata consid. 3.3 pag. 10).
3.4.3 Le considerazioni dell'autorità cantonale meritano tutela. Nella sua lettera del 4 maggio 2006, riferendosi alla riunione tenutasi il 15 dicembre 2005, l'avv. G.________ dichiara di aver predisposto e discusso un appunto manoscritto che recepiva una ricostruzione dei flussi di denaro, rinvenienti dalla cessione del capitale sociale della D.________Srl, condivisa da entrambi i fratelli A.________, fatta eccezione per un importo di circa Lit. 1'130'000'000. La CRP intravede nella contestazione relativa a tale somma un segnale di non conformità agli accordi della ripartizione del denaro affidato a A.A.________ (sentenza impugnata consid. 3.3 pag. 9). Al contrario, secondo il ricorrente, non si può dedurre dal suddetto scritto che la distribuzione del saldo della vendita della società non sia avvenuta conformemente ai patti, bensì solo che i flussi di denaro sono stati chiaramente ricostruiti (ricorso pag. 6). Egli stesso però indica che "la ricostruzione dei flussi di denaro mostrata a B.A.________ fu da quest'ultimo contestata" (ricorso pag. 5). Inversamente a quanto sostiene l'insorgente - che su questo punto non fa che contrapporre la sua interpretazione a quella dell'autorità cantonale - le dichiarazioni dell'avv. G.________ così come gli appunti che questi ha preso durante l'incontro costituiscono, allo stadio attuale dell'istruzione, degli indizi di solo parziale versamento a B.A.________ della parte di denaro a lui spettante o, quantomeno, dell'assenza di giustificazione del mancato versamento di Lit. 1'130'000'000, che si è tradotta nella fattispecie nella contestazione della ricostruzione dei flussi di denaro. Di fronte a queste circostanze, non può essere ritenuto arbitrario concludere, come ha fatto la CRP, che quanto sopra esposto sia sufficiente, a questo stadio del procedimento e riservati ulteriori indispensabili approfondimenti, per ammettere l'esistenza di oggettivi concreti sospetti di reato ex art. 138 CP a carico di A.A.________. Occorre inoltre ricordare che il carattere provvisorio di una misura come quella in questione ha come conseguenza che quest'ultima è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la commissione dell'infrazione. Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si deve mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (v. sentenza 8G.67/2003 del 20 agosto 2003 consid. 1.2 pubblicata in Pra 2004 n. 59 pag. 329; Benoît Chappuis, Les obligations du banquier en cas de mesures de blocage émanant d'une autorité pénale, in Mesures provisionnelles judiciaires et administratives, Bellinzona 1999, pag. 35).
Per il resto, mal si comprende la critica del ricorrente secondo la quale l'autorità cantonale fonderebbe l'esistenza di oggettivi e concreti sospetti di reato solo sulle dichiarazioni del querelante dal momento che essa si riferisce espressamente sia al quota purchase agreement sia alla lettera dell'avv. G.________, documento quest'ultimo fornito dallo stesso querelato.
Per quanto riguarda il tempo trascorso dai fatti in esame e la relativa difficoltà di ricostruire i movimenti di denaro risalenti a un periodo di oltre dieci anni, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, essi costituiscono dei motivi supplementari a sostegno della misura cautelare, poiché un'eventuale ulteriore attesa nella raccolta di prove ne poteva compromettere l'esito vista la durata dell'obbligo di conservazione dei documenti bancari.
Nelle esposte circostanze, l'autorità cantonale poteva ammettere, allo stato attuale delle indagini e senza incorrere nell'arbitrio, l'esistenza di sufficienti indizi di reato per dichiarare la perquisizione degli atti conforme all'art. 161 CPP/TI. Spetterà comunque al magistrato inquirente, nel prosieguo dell'inchiesta, sulla base delle risultanze che saranno acquisite, verificare ulteriormente la fondatezza dei sospetti di reato e dei presupposti per l'eventuale mantenimento, dandosene il caso anche in misura parziale, del sequestro (v. DTF 128 I 129 consid. 3.1.3 pag. 133 e seg.; 119 IV 326 consid. 7e). Anche su questo punto il gravame va disatteso.
3.5
3.5.1 Il ricorrente lamenta infine l'assenza di connessione tra la documentazione posta sotto sequestro e i fatti di cui alla querela. Nella sua decisione del 27 aprile 2006, il GIAR ha rilevato che le cifre movimentate del conto oggetto della misura contestata non corrispondono a quelle indicate in denuncia. Secondo l'interessato dunque, l'unico elemento di connessione oggettivamente ammissibile è costituito dal semplice fatto che egli abbia detenuto una relazione bancaria presso l'istituto in esame, circostanza insufficiente per dimostrare l'esistenza di oggettivi sospetti di reato così come la connessione con i fatti imputatigli. L'ultima autorità cantonale avrebbe a torto considerato che il fatto che il conto bancario in oggetto è stato indicato in modo non generico dal querelante costituisse una connessione sufficiente tra i fatti sotto inchiesta e la misura contestata. L'insorgente sostiene che la levata dei sigilli per un'analisi "prima facie" del contenuto dei documenti bancari prodotti effettuata dal GIAR avrebbe dimostrato quanto le informazioni in essi contenute differissero dai fatti riferiti dal querelante e fossero pertanto improprie a dimostrare le tesi accusatorie di B.A.________. La sentenza impugnata si fonderebbe quindi su mere congetture che non trovano alcun riscontro negli atti di causa, ma che sono anzi in manifesta contraddizione con la situazione di fatto, siccome i movimenti di denaro registrati sul conto non corrispondono a quelli indicati nella querela (ricorso pag. 8 e segg.).
3.5.2 La CRP afferma che la connessione tra i fatti di cui al procedimento penale e l'oggetto dell'ordine impugnato appare innegabile. Da un lato, B.A.________, nella sua querela, ha chiaramente indicato che la parte residua del prezzo di vendita fu fatto affluire su un conto presso banca F.________, Lugano, che aveva quali titolari il fratello e la di lui figlia C.A.________. Dall'altro, gli appunti manoscritti dell'avv. G.________ contengono un esplicito riferimento al medesimo istituto bancario in relazione alla divisione del provento della cessione della D.________Srl (sentenza impugnata consid. 3.4 pag. 10). Il fatto che i movimenti registrati sul conto oggetto della misura cautelare non corrispondano alle cifre indicate dal querelante non permette di concludere per l'estraneità degli atti con i fatti di cui al procedimento penale: la relazione bancaria è stata aperta lo stesso mese in cui è avvenuta la vendita della società D.________Srl, per di più gli appunti dell'avv. G.________ citano, in relazione alla suddivisione del provento della transazione, il conto in questione (sentenza impugnata consid. 4 pag. 11).
3.5.3 Nella motivazione della CRP, come pure nel risultato a cui giunge, non si ravvisa arbitrio alcuno. Se è vero che i movimenti registrati sul conto del ricorrente non sembrano corrispondere a quelli indicati in querela, circostanza non ignorata dall'ultima istanza cantonale, questo non basta a rendere prive di fondamento le motivazioni contenute nella sentenza impugnata. La precisione della designazione della relazione bancaria fornita dal querelante (che proprio in virtù degli accordi con il fratello dovrebbe conoscere l'esistenza del conto sul quale sono fluiti i fondi anche di sua spettanza) e la sua corrispondenza con le indicazioni figuranti sull'appunto dell'avv. G.________, relativo alla ricostruzione dei flussi di denaro, hanno condotto la CRP ad ammettere l'esistenza di una connessione tra i fatti di cui al procedimento penale e l'oggetto dell'ordine di perquisizione e sequestro. Allo stadio attuale del procedimento penale e sulla base di questi elementi, tale conclusione non appare insostenibile. Anche in questo caso la censura del ricorrente si rileva infondata.
3.6 Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico va respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
4. Ricorso per cassazione (6S.405/2006)
4.1 Il ricorso per cassazione, di natura cassatoria (art. 277ter cpv. 1 PP), può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP) ed è ammissibile solo contro le decisioni di ultima istanza cantonale (art. 268 PP). Nel caso si tratti di decisioni incidentali, il ricorso è ammesso solamente se il giudice cantonale si pronuncia a titolo definitivo su una questione di diritto federale determinante per l'esito finale della causa (DTF 129 IV 179 consid. 1.1; 128 IV 34, consid. 1a; 123 IV 252 consid. 1, e rispettivi rinvii).
4.2 Il ricorrente sostiene che la CRP ha violato il diritto federale, giudicando la querela di B.A.________ tempestiva e il reato di appropriazione indebita non prescritto (ricorso pag. 5 e segg. e pag. 9 e seg.). Sennonché sulla questione della prescrizione del diritto di querela e dell'infrazione di appropriazione indebita la CRP non era chiamata a pronunciarsi a titolo definitivo, per cui la decisione impugnata non pregiudica affatto l'esito finale della causa, nella misura in cui il ricorrente potrà far valere i suoi diritti nell'ambito del processo penale di merito e, se del caso, nel quadro di un ricorso in materia penale contro la decisione cantonale di ultima istanza (v. DTF 102 IV 35 consid. 1; 83 IV 211).
Il ricorso per cassazione è dunque inammissibile. Le spese sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 278 cpv. 1 PP).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
Il ricorso per cassazione è inammissibile.
3.
Le tasse di giustizia, per complessivi fr. 4'000.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 1° febbraio 2007
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: