BGer 1A.52/2006 |
BGer 1A.52/2006 vom 08.02.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.52/2006 /viz
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Sentenza dell'8 febbraio 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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Q.________ Ltd.,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Emanuele Verda,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 10 febbraio 2006 dal Ministero pubblico
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della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
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Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto, rispettivamente dichiarato inammissibili, numerosi ricorsi presentati da società e da indagati relativamente ai quali era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e di documenti bancari che li concernevano (cause 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004 e 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.36 1A.53/2005 del 29 aprile 2005, 1A.201/2005 del 1° settembre 2005 e 1A.62/2006 del 27 giugno 2006). Le inchieste concernono sospettate compravendite in tutto o in parte fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorati di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società M.________.
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B.
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Con domande integrative del 22 giugno e del 16 settembre 2004 la menzionata Procura ha chiesto di acquisire, tra l'altro, la documentazione concernente il conto n. yyy della Q.________ Ltd. presso la banca X.________ di Lugano, sul quale sono stati effettuati accrediti da parte di una società maltese oggetto d'indagini. Ha pure chiesto che il magistrato estero potesse partecipare all'esecuzione degli atti di assistenza.
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Con decisione di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e, con decisione di chiusura del 10 febbraio 2006, ha ordinato la trasmissione all'Italia dei documenti di apertura e di quattro giustificativi relativi a trasferimenti provenienti dal conto della società maltese.
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C.
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Q.________ Ltd. impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, di rinviare l'incarto al MPC affinchè proceda a una nuova cernita degli atti. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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D.
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L'Ufficio federale di giustizia e il MPC propongono di respingere il gravame.
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Il 30 novembre 2006 la ricorrente ha prodotto una sentenza del 7 luglio 2006 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti dei citati indagati. Esprimendosi al riguardo, con lettera del 18 dicembre 2006 il MPC si è riconfermato nella propria proposta.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d).
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1.4 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione di trasmissione ha effetto sospensivo per legge (art. 21 cpv. 4 lett. b e 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione della ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica.
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2.
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2.1 Il MPC ha rilevato che i complementi litigiosi costituiscono la settima e decima integrazione della domanda del 20 maggio 2002, la quale a sua volta si fonda sulla rogatoria iniziale del 14 ottobre 1996. Secondo l'esposto dei fatti, il Gruppo Fininvest avrebbe costituito un complesso di società off-shore, finanziate con suoi fondi sulla base di una contabilità fittizia. Nel 1994 Fininvest ha fondato la società M.________ SpA, attiva nel campo delle trasmissioni televisive e della pubblicità. Quest'ultima ha acquisito diritti di trasmissione televisivi per il tramite sempre di società off-shore, oggetto di numerosi complementi rogatoriali. Per le acquisizioni i prezzi sarebbero stati aumentati senza alcuna giustificazione di ordine economico, come trasparirebbe da documentazione bancaria già trasmessa dal MPC all'Italia.
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Dai complementi in esame risulta che dal 1992 al 1994 sarebbero state compiute ingenti uscite di denaro dalla tesoreria estera di Fininvest per il tramite di bonifici su conti luganesi della C.________ Ltd. e della U.________ Ltd., società oggetto di numerose decisioni del Tribunale federale confermative della concessione dell'assistenza all'Italia. Dai documenti già trasmessi è risultato che circa € 50 milioni sono stati prelevati in contanti e circa € 200 milioni sono stati bonificati su un conto della P.________ Ltd., altra società oggetto di numerose analoghe decisioni. Dall'esame di questi conti sono risultate uscite in favore di effettivi fornitori di diritti, a favore di entità collegate a Silvio Berlusconi o al suo emissario R.________, nonché a favore di entità sconosciute sul mercato, sprovvviste di ogni organizzazione, e titolari di conti in Svizzera: quest'ultime non avrebbero effettuato vendite effettive di diritti di trasmissione al Gruppo Fininvest. Dal 1995 M.________ S.p.A. si è rifornita di diritti televisivi da una società maltese, la H.________. Dall'analisi dei conti di questa società risulterebbe che sarebbero state pagate ingenti somme a favore di conti aperti tra l'altro anche in Svizzera, intestati a società di comodo, tra cui rientrerebbe anche la ricorrente.
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2.2 Nella decisione impugnata il MPC ha rilevato che l'avente diritto economico della ricorrente è il cittadino portoghese F.________. Il conto della ricorrente è stato accreditato nel 1997, dalla H.________, di USD 1 milione, somma poi trasferita con un versamento di USD 855'000 e uno di USD 145'000 su un conto della I.________. Secondo quanto rilevato dalla ricorrente in una lettera del 25 marzo 2005, essa avrebbe agito per detta società vendendo alla H.________ i diritti televisivi di un incontro di calcio del marzo 1997 per USD 1,8 milioni pagabili in due rate, la prima di un milione versato alla I.________, che ha poi riversato l'importo di USD 800'000 alla relazione bancaria xxx presso la banca X.________. La ricorrente ha altresì precisato che la I.________ e il conto xxx sono riconducibili al suo avente diritto economico, appena citato.
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2.3 Nel gravame, la ricorrente, rilevato d'essere una società attiva nell'intermediazione di diritti televisivi legati a eventi sportivi, ribadisce quanto appena esposto. La comunicazione di questi dettagli nel quadro della cernita dei documenti era finalizzata a chiarire la sua asserita estraneità, soprattutto circa i versamenti provenienti dalla H.________, riguardo alle ipotesi accusatorie italiane. Dai documenti bancari della I.________ e dal conto xxx risulterebbe, a suo avviso, che tra queste società e quelle oggetto del procedimento italiano non vi sarebbe stato alcun flusso di denaro. La ricorrente sostiene poi che il magistrato estero, presente alla cernita, non avrebbe dimostrato il minimo interesse alla documentazione da essa prodotta, rifiutandosi di prenderne visione.
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2.3.1 La censura è imprecisa e comunque non regge. Con lettera del 25 marzo 2005 la ricorrente ha spiegato i motivi dei versamenti litigiosi, precisandoli in seguito con scritti del 14 aprile, 16 giugno e 26 luglio. Il 6 ottobre 2005 il MCP ha trasmesso alla ricorrente la risposta del magistrato estero del 3 ottobre 2005. Questi ha rilevato che non era chiaro il motivo dell'interposizione della ricorrente nell'acquisto da parte della H.________ (società maltese posseduta da M.________ al 99%) dei diritti relativi alla partita in questione: in effetti, al suo dire, la H.________ aveva rapporti contrattuali direttamente con l'UEFA, dalla quale ha acquistato diritti sportivi per decine di milioni di dollari, mentre gli acquisti da parte sua di singoli eventi sportivi avvenivano a prezzi di molto inferiori a USD 1,8 milioni. Per valutare l'eventuale rinuncia alla consegna dei documenti bancari della ricorrente, detto magistrato chiedeva quindi d'essere informato sull'identità del suo beneficiario economico e sulla destinazione del denaro ricevuto dalla H.________. La ricorrente ha poi ribadito l'asserita qualità di terzo estraneo al procedimento estero. Dal verbale della visione atti del 20 gennaio 2006 risulta che durante la cernita il legale della ricorrente ha spiegato le modalità d'acquisto dei noti diritti televisivi, presentando al magistrato italiano un contratto concernente un'altra partita, in relazione al quale nel 1995 sarebbero stati pagati USD 1,9 milioni. Ha poi contestato che si sarebbe in presenza, come asserito in un altro complemento rogatoriale, di prezzi gonfiati realizzati per il tramite di società di comodo. Il magistrato estero ha ritenuto che era stata prodotta documentazione non pertinente, mentre mancava sempre quella riguardante l'evento sportivo asseritamente ceduto. Il 3 febbraio 2006 la ricorrente ha prodotto ulteriori documenti concernenti il menzionato incontro di calcio e ha rilevato che i fondi provenienti dalla H.________ sarebbero rimasti in Svizzera nella disponibilità del suo avente diritto economico per il tramite del conto xxx.
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2.3.2 Da quanto esposto risulta che il magistrato estero ha preso conoscenza dei documenti prodotti dalla ricorrente: sulla base di una valutazione sommaria, egli ha tuttavia attribuito loro una portata probatoria diversa da quella ritenuta dalla ricorrente. Ora, la sussistenza di dubbi sulla legittimità o meno dei versamenti litigiosi appare comprensibile: questa conclusione non muta per l'asserzione ricorsuale secondo cui i mandati di vendita conferiti alle due menzionate società procederebbero da logiche fiscali.
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La circostanza che il magistrato estero intenda effettuare compiutamente la valutazione delle informazioni in esame in Patria, avvalendosi delle numerose risultanze documentali già acquisite anche nell'ambito di rogatorie esperite in altri Paesi, non appare nel caso di specie sproporzionato, ritenuta la nota complessità della fattispecie e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e stabilire se i costi dei diritti televisivi della citata partita siano effettivi o esorbitanti. I principi stabiliti dalla giurisprudenza riguardo all'esecuzione e allo scopo della cernita non sono quindi stati disattesi (al riguardo vedi DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 479-1, 479-2).
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2.3.3 Certo, la ricorrente insiste sull'asserita qualità di terzo non implicato nel procedimento penale estero. L'assunto non è decisivo. In effetti, incentrando il suo gravame su questa argomentazione, essa disattende che l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). Il fatto che la ricorrente non figuri tra le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio all'estero non è pertanto determinante.
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Essa scorda inoltre che l'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che del resto non costituiva una norma applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e), è stato abrogato con la modifica dell'AIMP del 4 ottobre 1996. Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604). Insistendo sulla sua estraneità ai prospettati reati, la ricorrente misconosce d'altra parte che il quesito della colpevolezza non dev'essere esaminato nella procedura di assistenza (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Né spetta all'autorità di esecuzione né al giudice svizzero dell'assistenza, nel quadro di una valutazione sommaria e «prima facie» dei mezzi di prova raccolti o prodotti, esaminare compiutamente la fondatezza della testi accusatoria (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4; cfr. anche DTF 122 II 373 consid. 1c pag. 376). Trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, spetterà alle autorità italiane risolverla (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244, 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552).
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2.4 La ricorrente si diffonde poi su un'asserzione contenuta in un complemento successivo, segnatamente il 17°, secondo cui sarebbe stato "accertato" che i diritti ceduti a M.________ dalla H.________ sono in gran parte pervenuti a questa società a prezzi gonfiati per il tramite di società di comodo, tra le quali lei stessa vi figurerebbe. Pretende che detta ipotesi accusatoria sarebbe manifestamente errata e che la Procura estera darebbe come accertati elementi, come quello appena descritto, che non avrebbe mai istruito: chiede pertanto al Tribunale federale di richiamare dal MPC l'incarto relativo a detto complemento. La richiesta dev'esse disattesa. In effetti, il Tribunale federale si è già pronunciato su questa domanda integrativa, confermando la trasmissione di documentazione bancaria in tale ambito. Alle relative decisioni, per brevità, si rinvia (cause 1A.62/2006 del 27 giugno 2006 e 1A.47/2006 del 1° febbraio 2007).
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2.5 I documenti bancari litigiosi sono quindi con ogni evidenza idonei a far avanzare il procedimento estero. Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3, 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c).
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La decisione impugnata rispetta d'altra parte il principio di proporzionalità, ritenuto che è stata ordinata la trasmissione, oltre che dei documenti di apertura, la cui utilità è palese, soltanto dei giustificativi concernenti i trasferimenti provenienti dalla H.________, atti ritenuti utili dal magistrato nel contesto della cernita. Ora, la ricorrente misconosce che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Come si è visto, l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per l'inchiesta estera non può pertanto essere negata (DTF 126 II 258 consid. 9c). La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora sempre fondata: l'utilità potenziale di queste informazioni è quindi data.
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D'altra parte, accennando all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza, non sostiene né dimostra d'aver indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
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2.6 L'accenno ricorsuale sulla contestata fondatezza di determinati accertamenti contenuti in un complemento rogatoriale, che peraltro esula dall'oggetto del litigio, non sostanzia l'invocata lesione del principio della buona fede né, chiaramente, dimostra che il criticato esposto dei fatti sarebbe contraddittorio e lacunoso e quindi non vincolante per il Tribunale federale (DTF 126 II 258 consid. 9b e c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Eventuali imprecisioni delle ipotesi accusatorie o di risultanze istruttorie potranno infatti essere confermate o rettificate anche sulla base dei documenti litigiosi, ricordato che l'ammissibilità di analoghe domande integrative è stata più volte ammessa dal Tribunale federale.
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Del resto, riguardo all'asserita errata e contraddittoria esposizione dei fatti rilevata dalla ricorrente, giova ricordare che, come più volte ribadito dal Tribunale federale, la rogatoria iniziale e gli ulteriori complementi adempiono le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Queste norme, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non implicano per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Spetterà poi al giudice straniero del merito, dinanzi al quale gli inquisiti potranno avvalersi compiutamente dei loro diritti di difesa, esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove della contestata tesi e degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c), atteso che non risultano elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).
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2.7 La ricorrente fa infine valere che la pubblicazione in Italia di nominativi e di eventuali documenti commerciali e bancari potrebbe dare avvio in Portogallo, luogo di residenza del suo avente diritto economico, a verifiche di natura fiscale, ritenuto che l'origine del mandato di vendita conferitole sarebbe di tale natura. Essa adduce che la semplice eventualità che ciò accada, visto che il Portogallo non è legato dalla riserva contenuta nella decisione di chiusura, che concerne soltanto l'Italia, comporterebbe gravi conseguenze processuali e materiali di natura fiscale.
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Ora, manifestamente non si è in presenza dell'asserita implicita lesione del principio di specialità, ricordato che le informazioni ottenute grazie all'assistenza né possono essere utilizzate ai fini d'indagine né essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato per il quale l'assistenza è esclusa (DTF 124 II 184 consid. 5 e 6). Per di più, qualsiasi altro uso di informazioni e di documenti ottenuti per il tramite dell'assistenza, segnatamente la loro trasmissione a un terzo Stato, sottostà al consenso dell'UFG (art. 67 cpv. 2 AIMP; cfr. su questo tema DTF 128 II 305, 126 II 316 consid. 2a e b, 125 II 258 consid. 7a/aa-bb, 122 II 134 consid. 7a-c; sentenza 1A.13/2000 del 21 giugno 2001 consid. 3). D'altra parte, il principio della specialità non può impedire ogni diffusione delle informazioni raccolte in Svizzera (sentenza 1A.149/2006 del 27 novembre 2006 consid. 6, destinata a pubblicazione in DTF 132 X xxx).
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Del resto, la ricorrente disconosce che non è legittimata ad addurre l'asserita violazione del principio della specialità a tutela di un terzo, segnatamente del suo avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1, 122 II 130 consid. 2b) o a proporre il gravame nel solo interesse della legge (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa).
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3.
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3.1 Il 30 novembre 2006 la ricorrente ha prodotto una sentenza dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, concernente un non luogo a procedere nei confronti, tra altri, di Silvio Berlusconi e R.________. La decisione si riferisce, tra l'altro, ai reati di falso in bilancio di cui agli anni 1995, 1996 e 1997 e ai fatti di appropriazione indebita aggravata commessi fino al 7 gennaio 1999, perché estinti per prescrizione.
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3.2 Questa circostanza non implica che i complementi rogatoriali sarebbero divenuti privi di oggetto. Nell'invocata sentenza si precisa in effetti che, nell'ambito dei prospettati reati, con separato decreto è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati per gli altri fatti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. D'altra parte la ricorrente misconosce che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente; ciò che non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera inoltre che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., n. 168); neppure ciò è qui, notoriamente, il caso.
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4.
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Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 0095799/08).
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Losanna, 8 febbraio 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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