Tribunale federale
Tribunal federal
K 53/06 {T 7}
Decisione dell'8 febbraio 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, presidente,
Borella e Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
Mutuel Assurances (Groupe Mutuel), rue du Nord 5, 1920 Martigny, ricorrente,
contro
P.________, opponente, rappresentato dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2, 6501 Bellinzona,
Oggetto
Assicurazione contro le malattie,
ricorso di diritto amministrativo contro
il giudizio emanato il 10 aprile 2006
dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano.
Visto
che mediante scritto del 24 gennaio 2007 la cassa malati Mutuel Assurances ha ritirato il ricorso di diritto amministrativo da lei interposto il 21 aprile 2006 a questa Corte contro il giudizio 10 aprile 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (concernente la decisione su opposizione del 29 novembre 2005 della stessa Cassa in materia di sospensione del pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal),
che il ritiro del ricorso equivale, nel suo risultato, a una sua reiezione (SVR 1996 UV no. 40 pag. 124 consid. 3b con riferimenti),
che pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 395 consid. 1.2),
che le spese giudiziarie, contenute, della presente procedura - onerosa (art. 134 OG a contrario; consid. 6 non pubblicato in RAMI 2006 no. KV 378 pag. 320 [sentenza del 10 luglio 2006 in re S., K 38/06]) - sono poste a carico della ricorrente,
che l'assicurato opponente, patrocinato da un legale e pronunciatosi in sede di risposta, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG),
che in tali condizioni la domanda di quest'ultimo volta ad ottenere la concessione dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio risulta priva di oggetto,
il Tribunale federale decide:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della Cassa ricorrente.
3.
La Cassa verserà all'assicurato la somma di fr. 1'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo d'indennità di parte per la procedura federale.
4.
La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 8 febbraio 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: