Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.220/2006 /biz
Sentenza del 20 febbraio 2007
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Corboz, presidente,
Rottenberg Liatowitsch, Kiss,
cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
avv. B.________,
opponente,
Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, casella postale 45853,
6901 Lugano.
Oggetto
art. 8, 9, 29 e 30 Cost. (procedura civile),
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata l'8 agosto 2006 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nel quadro del mandato di patrocinio affidatogli nel novembre 2001 da A.________, l'11 gennaio 2002 l'avvocato B.________ ha inoltrato al Consiglio di Stato del Cantone Ticino un ricorso contro il contenuto del piano regolatore del Comune di Pregassona, tendente alla ridefinizione del limite fra zona edificabile e area boschiva su di un fondo appartenente a A.________.
Il 1° luglio 2003 l'autorità adita ha dichiarato il ricorso irricevibile richiamandosi a una sua decisione del 27 giugno 2000, con la quale aveva accertato il limite della zona edificabile e forestale.
2.
Per l'attività svolta il legale ha allestito una nota professionale di complessivi fr. 2'851.40, che il cliente - il quale aveva già versato un acconto di fr. 1'700.-- - si è rifiutato di pagare.
3.
Onde incassare il saldo di questa nota, ovvero fr. 1'151.40, il 14 gennaio 2005 l'avvocato B.________ ha convenuto A.________ dinanzi al giudice di pace del Circolo di Pregassona.
3.1 La sentenza di condanna emanata il 21 aprile 2005 dal giudice di pace supplente è stata dichiarata nulla dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per difetto di motivazione.
3.2 Il giudice supplente si è quindi chinato una seconda volta sulla controversia, pronunciandosi sulle obiezioni sollevate dal convenuto in merito all'esecuzione del mandato e al numero di ore di lavoro indicato dal legale.
Sulla base delle indicazioni fornite dall'avvocato, secondo cui il cliente - debitamente informato dei rischi di una simile procedura - aveva voluto l'inoltro del ricorso, e della decisione pronunciata il 24 giugno 2005 dal Consiglio di moderazione quo alle modalità di calcolo dell'onorario, con sentenza del 23 gennaio 2006 il giudice di pace supplente ha (nuovamente) accolto l'istanza, non ravvedendo nell'agire del legale nessuna violazione contrattuale.
4.
Contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con un ricorso fondato sull'art. 327 lett. g CPC/TI, che è stato respinto l'8 agosto 2006.
5.
Con tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale A.________ postula l'annullamento del giudizio cantonale.
Né l'opponente né la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino hanno inoltrato osservazioni al ricorso.
6.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione in concreto impugnata è stata pronunciata prima di questa data, la procedura ricorsuale resta tuttavia disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF).
7.
Dinanzi al Tribunale federale, il ricorrente ripropone in sostanza gli argomenti già fatti valere in sede cantonale.
7.1 Sotto il profilo procedurale, egli si duole della violazione del diritto di essere giudicato da un tribunale competente, garantito dagli art. 29a e 30 Cost. A suo modo vedere, infatti, la designazione di persone prive di un'adeguata formazione giuridica alla carica di "giudice di pace" sarebbe in contrasto con le citate norme costituzionali, giusta le quali ogni cittadino ha il diritto di essere giudicato da un tribunale competente, indipendente ed imparziale. Dalla carenza di una formazione giuridica del giudice di pace discenderebbe poi inevitabilmente - secondo il ricorrente - la violazione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., nella forma del diritto a una decisione "giuridicamente motivata".
Ritiene inoltre di essere vittima di una "discriminazione sociale", lesiva dell'art. 8 cpv. 2 Cost. (garanzia dell'uguaglianza giuridica), a causa dell'art. 301 CPC/TI, che vieta a una parte di farsi patrocinare da un legale dinanzi al giudice di pace ma permette a un giurista di intervenire a tutela dei propri interessi. In questa critica confluisce anche quella relativa al pregiudizio cagionato dal divieto contenuto nell'art. 301 CPC/TI al cittadino indigente che, non potendo essere patrocinato dinanzi al giudice di pace, non può nemmeno beneficiare del gratuito patrocinio, garantito dall'art. 29 cpv. 3 Cost. e dall'art. 3 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag; RLT 3.1.1.7).
7.2 Nel merito, il ricorrente rimprovera alla massima istanza cantonale di aver violato il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) sia nell'accertamento dei fatti che nell'applicazione del diritto.
8.
Con riferimento alle censure di ordine procedurale si osserva innanzitutto che giusta l'art. 122 cpv. 2 Cost. l'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni. Nessuna norma costituzionale - tantomeno quelle invocate dal ricorrente - impone che tutte le autorità cantonali preposte all'amministrazione della giustizia civile abbiano una formazione giuridica.
L'art. 29a Cost. - inammissibilmente richiamato nel gravame, essendo questo disposto entrato in vigore solo il 1° gennaio 2007 - garantisce a ognuno di sottoporre la sua causa ad (almeno) un'autorità giudiziaria cantonale (FF 2006 2857) che soddisfa le esigenze poste dall' art. 29 e 30 Cost. (cfr. Jean-Calude Lugon/Etienne Poltier/Thierry Tanquerel, Les conséquences de la réforme de la justice fédérale pour les cantons, in: Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2006, pag. 103 seg. in particolare pag. 106-109). Ora, l'art. 30 cpv. 1 Cost. stabilisce che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Contrariamente a quanto asseverato dal ricorrente, nella fattispecie in esame questa norma risulta perfettamente ossequiata. All'epoca del giudizio di primo grado la competenza del giudice di pace a statuire sulla controversia fra le parti era infatti fissata dall'art. 5 della Legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese (LOG) - nel frattempo sostituito dall'art. 31 LOG (in vigore dal 14 luglio 2006; RLT 3.1.1.1), di uguale tenore - che, al primo capoverso, recitava: "Il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2000.-- [...]".
Ne discende che la decisione della massima istanza ticinese di non rimettere in discussione la competenza del giudice di pace a dirimere la vertenza in oggetto non lede nessun disposto costituzionale.
9.
Lo stesso vale con riferimento alla decisione secondo cui la possibilità concessa all'avvocato di partecipare al procedimento in qualità di parte è ammessa dall'art. 301 CPC/TI - che vieta il patrocinio di avvocati iscritti all'Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza nelle cause di competenza del giudice di pace - e non dà luogo a una disparità di trattamento incompatibile con le garanzie procedurali previste dalla Costituzione.
9.1 La costituzionalità della norma processuale ticinese - anch'essa oggetto delle critiche del ricorrente - è stata esaminata dal Tribunale federale all'epoca della sua introduzione, in una sentenza del 6 dicembre 1991 pubblicata in: RDAT 1993 II n. 18 pag. 44. In tale occasione il Tribunale federale ha concluso che la limitazione di cui all'art. 301 CPC/TI non appare arbitraria in considerazione della natura del procedimento, caratterizzato da un andamento celere, della volontà di evitare eccessivi costi di patrocinio, che potrebbero risultare sproporzionati rispetto al valore esiguo della causa, e del desiderio di consolidare il ruolo conciliativo del giudice di pace (sentenza citata consid. 2d).
9.2 Per quanto concerne la necessità di preservare la "parità delle armi", evocata dal ricorrente - il quale si richiama invero erroneamente all'art. 8 Cost. invece che all'art. 29 cpv. 1 Cost. - si può osservare che l'art. 301 CPC/TI non impedisce alla parte che lo ritiene necessario di farsi assistere da un legale di fiducia nell'allestimento dei documenti necessari alla procedura dinanzi al giudice di pace, ad esempio dell'istanza scritta introduttiva, che però deve sottoscrivere lei stessa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 8 ad art. 301 CPC/TI). Inoltre, il codice processuale ticinese non vieta ogni forma di rappresentanza processuale dinanzi al giudice di pace. L'art. 64a cpv. 3 CPC/TI ammette infatti la facoltà di rappresentanza processuale delle persone che il giudice ritiene capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa. Ciò significa che la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla, come ad esempio un rappresentante di un'associazione di categoria o di un'assicurazione di protezione giuridica, purché non si tratti di un avvocato o una persona in possesso della licenza di giurisprudenza (cfr. Claudia Petralli, Dieci anni di giurisprudenza della Camera di cassazione civile: temi ricorrenti, in: RtiD I-2004 pag. 665 segg., in particolare pag. 675). A ciò si aggiunga, infine, che il giudice applica in ogni caso il diritto d'ufficio (cfr. art. 87 CPC/TI).
9.3 Sia come sia, il ricorrente si limita ad asseverare genericamente la violazione della Costituzione senza pretendere che, in concreto, la mancata assistenza di un patrocinatore dinanzi al giudice di pace gli avrebbe impedito di formulare in maniera adeguata i propri argomenti. D'altro canto, egli non si è avvalso della collaborazione di un avvocato nemmeno in seguito, né dinanzi alla massima istanza ticinese né dinanzi al Tribunale federale.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso è votato all'insuccesso.
10.
Nel merito, come già detto, il ricorrente censura la sentenza della Camera di cassazione civile siccome lesiva dell'art. 9 Cost. (divieto dell'arbitrio).
Il tenore dei suoi argomenti induce tuttavia a ritenere ch'egli non abbia compreso quale fosse il potere d'esame di tale autorità nell'ambito del rimedio da lui esperito né quale sia il suo onere di motivazione dinanzi al Tribunale federale.
10.1 Giovi allora ricordare che qualora, come nel caso in rassegna, venga invocato il titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC/TI, la Camera di cassazione civile può annullare il giudizio di primo grado solo se questo appare arbitrario ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. DTF 132 III 209 consid. 2.1). Non basta, dunque, che la soluzione proposta con il ricorso appaia sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF citato).
10.2 Adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost. e avente per oggetto la decisione di un'autorità di ultima istanza con un potere di cognizione limitato all'arbitrio, il Tribunale federale esamina liberamente la questione di sapere se l'autorità cantonale ha a torto ammesso - rispettivamente negato - una violazione del divieto dell'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc).
Ciò non toglie che spetta alla parte ricorrente dimostrare, con un'argomentazione dettagliata e precisa, conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, che le motivazioni addotte dall'autorità cantonale per ammettere - rispettivamente negare - il carattere arbitrario del giudizio di primo grado sono sbagliate.
In altre parole, la parte ricorrente non può limitarsi a ripetere quanto già esposto in sede cantonale, bensì deve confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata, pena l'irricevibilità del gravame per carente motivazione (DTF citato).
10.3 Gli argomenti esposti dal ricorrente nel suo allegato non ossequiano tali requisiti poiché egli, pur criticando la decisione impugnata, non prende posizione in maniera chiara e dettagliata sul suo contenuto.
10.3.1 Ad esempio, il ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver accettato per vero l'accertamento del giudice di pace secondo cui "il ricorso 11 gennaio 2002 fu fermamente voluto dal convenuto messo al corrente dei rischi derivanti da quel tipo di procedura".
Egli non prende però posizione sul motivo che ha indotto la Corte cantonale a ritenere tale accertamento non arbitrario. I giudici ticinesi sono infatti giunti a tale conclusione perché il ricorrente non risultava aver debitamente contestato l'affermazione fatta in tal senso da controparte in sede di udienza; in particolare, egli non ha sostenuto di non essere stato informato circa i rischi del ricorso.
10.3.2 Nel ricorso viene censurata anche la decisione di confermare la conclusione del giudice di pace quo all'assenza di una violazione del dovere di diligenza dell'avvocato in relazione all'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato.
Come già in sede cantonale, dinanzi al Tribunale federale il ricorrente ribadisce la tesi secondo cui, se avesse valutato in maniera corretta il problema, il legale avrebbe dovuto sapere che questa non era la via per contestare l'avvenuta delimitazione del limite del bosco. Per la Corte ticinese, invece, non vi era la certezza assoluta che il ricorso sarebbe stato disatteso. Considerato in particolare che l'art. 4 della Legge cantonale sulle foreste attribuisce al Consiglio di Stato la competenza di decidere sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo e prevede altresì che nell'ambito della procedura di adozione e revisione dei piani regolatori il Municipio faccia rilevare il limite del bosco a contatto con la zona edificabile e lo riporti nel piano regolatore, i giudici cantonali hanno infatti ritenuto che il fatto di tentare la via del ricorso al Consiglio di Stato - dopo che il cliente aveva omesso di impugnare la decisione 27 giugno 2000 di accertamento del limite del bosco a confine con la zona edificabile - non denota una negligenza nella conduzione del mandato. Su questa parte della sentenza impugnata il ricorrente nemmeno si pronuncia.
10.4 Tenuto conto di quanto appena esposto, nella misura in cui verte sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carente motivazione.
11.
In conclusione il ricorso di diritto pubblico dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 febbraio 2007
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: