BGer 5P.378/2006 |
BGer 5P.378/2006 vom 02.03.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.378/2006 /viz
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Sentenza del 2 marzo 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, presidente,
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Escher, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Rossana Romanelli Bellomo,
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contro
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B.A.________,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. dott. Matteo Pedrotti,
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Pretore del distretto di Bellinzona,
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piazza Governo 2, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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art. 9 Cost. (separazione, edizione di documenti),
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ricorso di diritto pubblico [OG] contro le ordinanze del Pretore del distretto di Bellinzona dell'8 e 25 agosto 2006.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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B.A.________ ha incoato un'azione di separazione nei confronti di A.A.________ innanzi al Pretore del distretto di Bellinzona. Il Pretore ha assegnato - all'udienza 8 maggio 2006 - al marito un termine di 30 giorni per presentare la documentazione bancaria chiesta in edizione dalla moglie e l'8 agosto 2006 gli ha nuovamente ordinato, questa volta con la comminatoria penale dell'art. 292 CP, di produrre tale documentazione. Il Pretore ha confermato quest'ultima ordinanza il 25 agosto 2006.
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2.
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A.A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico dell'8 settembre 2006, con cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento dell'ordinanza 8 agosto 2006 e della sua seguente conferma. Afferma, richiamando una sentenza del Tribunale federale, che introducendo la comminatoria penale il giudice di primo grado avrebbe applicato in maniera arbitraria la legge processuale cantonale ed in particolare gli art. 210 e 213 del CPC ticinese.
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Il 22 settembre 2006 il Pretore si è rimesso al giudizio del Tribunale federale, mentre con risposta 25 settembre 2006 B.A.________, rilevando che in concreto si tratta di concretizzare l'obbligo d'informazione dell'art. 170 CC, propone la reiezione del gravame.
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Con decreto del 2 ottobre 2006 il presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
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3.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1 pag. 668; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 s.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
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3.1 Un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni cantonali di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 OG) pregiudiziali o incidentali - che non concernono la competenza o la ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG) - notificate separatamente dal merito, se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Secondo costante giurisprudenza, tale pregiudizio deve essere di natura giuridica e non di mero fatto; esso è irreparabile se sussiste il rischio che neppure una decisione finale favorevole al ricorrente lo elimini (DTF 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b pag. 100; 123 I 325 consid. 3c pag. 328).
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3.1.1 L'ordinanza impugnata, che concerne le modalità di produzione di documenti la cui edizione è stata precedentemente decisa, non è appellabile (art. 95 e 213a CPC ticinese; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale del 7 maggio 1981, riprodotta in Rep. 1983 pag. 4 consid. 1) e costituisce pertanto una decisione di ultima istanza ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 OG. Poiché riguarda un provvedimento adottato nel quadro del procedimento istruttorio, si tratta di una decisione incidentale (DTF 99 Ia 437 consid. 1), che non mette fine al processo, ma che costituisce unicamente un passo verso la decisione finale (DTF 128 I 215 consid. 2 pag. 216).
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3.1.2 Per costante prassi di questo Tribunale, il rischio di incorrere in una condanna penale per disobbedienza giusta l'art. 292 CP, qualora non venisse dato seguito in tempo utile all'ordine impartito nella decisione impugnata, costituisce un pregiudizio di natura giuridica (sentenza 4P.117/1998 del 26 ottobre 1998 consid. 1b/bb/bbb, riprodotto in SJ 1999 pag. 189). La questione di sapere se il giudice penale è vincolato dalla decisione contenente la comminatoria dell'art. 292 CP è infatti controversa e non decisa in maniera definitiva dal Tribunale federale (DTF 121 IV 29 consid. 2a pag. 31; 124 IV 297 consid. 4a pag. 307). Non è quindi certo che il pregiudizio potrebbe venire eliminato nel prosieguo di causa, motivo per cui il requisito del danno irreparabile è dato (sentenza 4P.163/1999 del 26 ottobre 1999 consid. 2a/bb, riprodotto in Rep. 1999 pag. 71).
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3.2 Ne segue che il ricorso, tempestivo per quanto concerne l'impugnazione della comminatoria penale che accompagna l'ordine di edizione, si rivela ammissibile. Qualora il ricorrente avesse invece inteso contestare l'obbligo di edizione in quanto tale, l'impugnativa si rivelerebbe manifestamente tardiva su questo punto e dovrebbe essere dichiarata irricevibile.
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4.
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Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non esamina d'ufficio l'incostituzionalità di un atto cantonale, ma si limita a discutere soltanto censure formulate in modo chiaro ed esauriente nonché, per quanto possibile, dimostrate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con rinvii). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non ha spazio nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 125 I 71 consid. 1c pag. 76).
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5.
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Il ricorrente sostiene, fondandosi su una sentenza del Tribunale federale del 26 ottobre 1999, riprodotta in Rep. 1999 pag. 70 segg., che munendo della comminatoria dell'art. 292 CP l'ordine di produrre la documentazione chiesta dall'opponente, il Pretore avrebbe interpretato in modo arbitrario gli articoli 210 e 213 CPC ticinese.
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5.1 Effettivamente nella sentenza citata dal ricorrente il Tribunale federale ha indicato che il diritto processuale ticinese non prevede nei confronti della parte inadempiente la possibilità di accompagnare una domanda di edizione di documenti con una comminatoria ai sensi dell'art. 292 CP, poiché il tenore e la posizione sistematica dell'art. 210 CPC ticinese portano a concludere che - diversamente dall'edizione da terzi (art. 213 CPC ticinese) - la sola conseguenza in cui incorre la parte che non esegue l'ordine di edizione è quella di lasciarsi opporre il fatto che si trattava di provare, tenuto per vero a causa del suo comportamento (sentenza 4P.163/1999 del 26 ottobre 1999 consid. 3b, riprodotto in Rep. 1999 pag. 73).
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5.2 Tale sentenza non giova tuttavia al ricorrente, atteso che fra le parti è pendente un'azione di separazione e torna quindi applicabile l'art. 170 CC. Con riferimento a tale norma, il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di specificare che qualora un coniuge non soddisfi il suo obbligo di informazione, il giudice adito con una domanda di esecuzione del diritto d'informazione può far capo non solo alle misure coercitive previste dal diritto di procedura cantonale, ma anche alla comminatoria penale di cui all'art. 292 CP (DTF 118 II 27 consid. 3a; Hausheer/Reusser/Geiser, Commento bernese, n. 25 ad art. 170 CC; Ivo Schwander, Commento basilese, n. 21 ad art. 170 CC). Alla luce di tale giurisprudenza pubblicata - che non viene peraltro in alcun modo criticata nel gravame -, la sentenza citata dal ricorrente concernente unicamente l'applicazione del diritto processuale cantonale si rivela del tutto ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché la possibilità di accompagnare l'ordine di edizione nei confronti del marito con la minaccia di sanzioni penali sgorga nella fattispecie direttamente dall'art. 170 CC. Ne segue che, con la sua decisione, il Pretore non ha violato l'art. 9 Cost.
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6.
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Da quanto precede discende che il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'200.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Pretore del distretto di Bellinzona.
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Losanna, 2 marzo 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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