Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_8/2007 /cra
Sentenza del 13 marzo 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
casella postale, 6901 Lugano,
Oggetto
assistenza sociopsichiatrica (trattamento farmacologico),
ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che A.________, durante la sua ventiquattresima degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC), cagionata da scompensi riconducibili all'interruzione della terapia medicamentosa prescrittagli, è stato curato con un determinato medicamento;
che due giorni dopo essere stato dimesso dalla CPC, egli ha chiesto di esservi nuovamente collocato e che, visto il peggioramento del suo stato, i medici hanno deciso di cambiare terapia;
che con ricorso del 4 gennaio 2007, respinto il 16 gennaio seguente, egli è insorto dinanzi alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, chiedendo il ripristino dell'altra cura;
ch'egli ha impugnato questa decisione al Tribunale cantonale amministrativo che, statuendo il 6 febbraio 2007, ha respinto il gravame;
che il 19 febbraio 2007 la Corte cantonale ha trasmesso al Tribunale federale, per competenza, uno scritto non datato con il quale A.________ manifesta la sua volontà di presentare un "ricorso";
che il 22 febbraio 2007 il Tribunale federale ha informato il ricorrente della possibilità di completare il ricorso entro il termine stabilito dalla legge: egli non ha dato alcun seguito a questo invito;
che la Corte cantonale ha stabilito che non si tratta di un collocamento coatto ma di un ricovero volontario, visto che il ricorrente ha scelto liberamente di farsi internare e che pertanto secondo l'art. 44 cpv. 1 della legge ticinese sull'assistenza sociopsichiatrica, del 2 febbraio 1999, egli poteva liberamente lasciare l'unità terapeutica riabilitativa in ogni momento se dissente dalle cure prescritte, per cui non poteva contestare la terapia farmacologica dispensatagli senza costrizione;
che, non trattandosi della privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a CC), è dato di massima il ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 e segg. della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RU 2006 I 1205; RS 173.110; art. 29 cpv. 2 lett. c del regolamento del Tribunale federale);
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
che, nella fattispecie, il gravame, neppure sostanziato entro i termini di ricorso, è privo di qualsiasi conclusione e motivazione;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), può essere deciso sulla base della procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che, viste le circostanze della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare a prelevare una tassa di giustizia.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 13 marzo 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: