BGer C 267/2006 |
BGer C 267/2006 vom 27.03.2007 |
Tribunale federale
|
C 267/06{T 7}
|
Decide del 27 marzo 2007
|
I Corte di diritto sociale
|
Composizione
|
Giudici federali Ursprung, presidente,
|
Schön, Frésard,
|
cancelliere Schäuble.
|
Parti
|
Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona, ricorrente,
|
contro
|
P.________ Sagl, opponente.
|
Oggetto
|
Assicurazione contro la disoccupazione,
|
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
|
del 3 ottobre 2006.
|
Visto
|
che l'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro del Cantone Ticino in data 8 novembre 2006 ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) avverso il giudizio 3 ottobre 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (in materia di assicurazione contro la disoccupazione),
|
che il 22 febbraio 2007, la ditta P.________ Sagl, parte vincente in procedura cantonale, e l'Ufficio qui insorgente hanno stipulato un accordo extragiudiziale, in forza del quale la ditta si è impegnata a non pretendere l'esecuzione del giudizio cantonale, mentre l'amministrazione si è obbligata a ritirare il proprio ricorso di diritto amministrativo,
|
che a seguito di questo accordo, l'Ufficio insorgente ha ritirato l'impugnativa mediante atto del 26 febbraio 2007,
|
che di massima il ritiro del ricorso è irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite,
|
che pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
|
che essendo nella fattispecie in presenza di un caso concernente sussidi cantonali, nel cui ambito non è direttamente in gioco l'interesse pecuniario della collettività, si prescinde dal prelievo delle spese processuali (art. 156 cpv. 2 OG; cfr. pure DTF 128 V 263 nonché sentenze C 49/04 del 2 agosto 2004, K 136/01 del 15 luglio 2002 e C 257/97 del 23 dicembre 1997),
|
il Tribunale federale decide:
|
1.
|
La causa è stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso di diritto amministrativo.
|
2.
|
Non si percepiscono spese giudiziarie.
|
3.
|
L'anticipo spese di fr. 6000.- prestato dall'amministrazione ricorrente viene retrocesso.
|
4.
|
La presente decisione sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia (seco).
|
Lucerna, 27 marzo 2007
|
In nome della I Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il presidente: Il cancelliere:
|