BGer 6B_9/2007
 
BGer 6B_9/2007 vom 02.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_9/2007 /biz
Sentenza del 2 aprile 2007
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Favre, Foglia, giudice supplente,
cancelliera Ortolano.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
6528 Camorino.
Oggetto
Infrazione alla legge sulla circolazione stradale,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 23 gennaio 2007 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 24 febbraio 2006 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino infliggeva a A.________ una multa di fr. 370.--, oltre alla tassa di giustizia e alle spese, perché il 20 novembre 2005, in territorio di Giubiasco, alla guida del veicolo targato xxx, non osservava una segnalazione semaforica indicante "fermata" (luce rossa), usava un telefono senza il dispositivo "mani libere" e, inoltre, non aveva con sé il documento inerente i gas di scarico.
B.
Contro questa decisione, A.________ ricorreva dinanzi alla Pretura penale di Bellinzona. Egli chiedeva, limitatamente all'infrazione di inosservanza della segnalazione semaforica, l'annullamento della decisione impugnata con conseguente riduzione della multa. Con sentenza del 23 gennaio 2007, il Presidente della Pretura penale respingeva il ricorso di A.________ e confermava la decisione impugnata.
C.
Postulando l'annullamento della decisione dell'ultima istanza cantonale, A.________ insorge dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia costituzionale che, con lettera del 22 febbraio 2007, chiede sia esaminato anche come ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 e segg. LTF.
D.
Non sono state richieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1242), della legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
1.2 Ai sensi dell'art. 119 LTF, la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza. Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso.
Nel caso concreto, tutte le censure formulate dal ricorrente, che lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove nonché la violazione del principio in dubio pro reo, sono proponibili con ricorso in materia penale (art. 95 lett. a LTF), ragion per cui il ricorso in materia costituzionale, di natura sussidiaria (art. 113 LTF), viene a coincidere con il ricorso in materia penale.
1.3 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto, compresa la lettera del 22 febbraio 2007, nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
2.
2.1 Il ricorrente imputa all'autorità cantonale un arbitrio nell'accertamento dei fatti nonché nella valutazione delle prove che l'avrebbe poi condotta a disattendere il principio in dubio pro reo.
2.2 Il Tribunale federale, che deve fondare il suo ragionamento giuridico sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), può scostarsi dai medesimi solo qualora tale accertamento sia stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsi dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate. La nuova legge sul Tribunale federale non ha modificato su questo punto la prassi previgente, di modo che all'esame e alla valutazione della censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove rimangono applicabili i principi giurisprudenziali elaborati sotto l'imperio della precedente normativa. A riguardo, occorre ricordare che il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii) e che la nozione di arbitrio in questo ambito, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9 Cost., è oggetto di una consolidata giurisprudenza recentemente richiamata in DTF 129 I 8, cui si può rinviare. In breve, un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando il giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, egli ha fatto delle deduzioni insostenibili.
2.3 La presunzione d'innocenza, garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II, nonché il principio in dubio pro reo, quale suo corollario, concernono sia la ripartizione dell'onere probatorio che la valutazione delle prove. In quanto regole sull'onere probatorio tali garanzie costituzionali impongono alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a questi di dimostrare la sua innocenza. Il Tribunale federale fruisce in questo ambito di un libero potere di esame (DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d). Nella valutazione delle prove dette garanzie implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. Il Tribunale federale si impone in questo ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'accusato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a e rispettivi rinvii).
3.
3.1 Il gravame del ricorrente, che rimprovera al Presidente della Pretura penale di aver accertato i fatti e valutato le prove in modo arbitrario, disattende le esigenze di motivazione poste dalla giurisprudenza in materia. A.________ si limita a contrapporre la sua versione dei fatti a quella assunta dall'autorità cantonale e posta alla base del suo giudizio. Non adduce però alcun elemento tale da far apparire insostenibili l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuati dal giudice. In particolare, l'insorgente non si confronta minimamente con le ragioni che hanno spinto il giudice a ritenere perfettamente credibile la versione dei fatti fornita dagli agenti di polizia. Neppure le sue considerazioni circa ai tempi di reazione e di fermata forniscono elementi tali da poter ritenere arbitraria la sentenza impugnata, ma anzi confermano ulteriormente che quanto riferito dagli agenti e accertato dal giudice corrisponda a come si sono effettivamente svolti i fatti. Gli agenti di polizia, appostati sul lato destro del semaforo, avevano una visuale perpendicolare all'asse stradale, da cui distavano pochi metri soltanto, di modo che erano perfettamente in grado di vedere i veicoli che circolavano davanti a loro. L'autorità cantonale ha stabilito che i segnali luminosi (bilux) emessi dagli agenti avevano come unico scopo di invitare il ricorrente a fermarsi, esortandolo a volgere lo sguardo verso il semaforo commutato su luce rossa. Non si capisce per quale motivo, se egli fosse stato davvero fermo davanti al semaforo, gli agenti avrebbero dovuto richiamare la sua attenzione mediante i segnali luminosi. Certo, il ricorrente sostiene che gli agenti hanno emesso tali segnali perché era al telefono, tuttavia, così facendo, egli contrappone semplicemente la propria versione dei fatti a quella contenuta nella sentenza impugnata. D'altra parte, i fatti esposti dal ricorrente, come già giustamente ritenuto dal giudice, appaiono inverosimili. Egli afferma infatti che, per ottemperare all'ordine di fermarsi della polizia, sia avanzato sino alla stazione di servizio situata oltre il semaforo. Se, come da lui sostenuto, si fosse davvero trovato un metro solo dopo la linea bianca, ma molto prima dell'impianto semaforico, non si capisce perché non si sia fermato nell'ampio parcheggio in cui erano appostati gli agenti, tanto più che nulla indica che ci fossero degli ostacoli che impedissero tale manovra. Non si intravede infine perché, e il ricorrente nulla dice a riguardo, gli agenti di polizia avrebbero dovuto rilasciare una dichiarazione difforme da quanto realmente accaduto, anzi diametralmente contraria. La censura del ricorrente si rivela pertanto infondata e dev'essere quindi respinta.
3.2 Il ricorrente si duole inoltre del rifiuto del giudice di procedere all'audizione del collega in pattuglia con l'agente che ha segnalato le infrazioni. Di fronte a due versioni discordanti - quella del ricorrente e quella dell'agente denunciante - la sua audizione avrebbe potuto fare chiarezza.
Per giurisprudenza invalsa, l'autorità può procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che non potrebbero condurla a modificare la sua opinione. Nell'ambito di tale valutazione anticipata delle prove all'autorità competente spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene soltanto in caso di arbitrio (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1; 124 I 208 consid. 4a).
Nel caso concreto, il Presidente della Pretura penale ha considerato superflua l'audizione dell'agente richiesta dal ricorrente, non essendo dato di capire quali ulteriori elementi utili per il giudizio avrebbe potuto fornire. Anche su questo punto l'insorgente si limita a sostenere che questa prova avrebbe avuto senz'altro una rilevanza sulla decisione, senza tuttavia motivare oltre la sua censura, in particolare egli non spiega quali elementi supplementari questo agente avrebbe potuto apportare. Carente di motivazione, il gravame si rivela inammissibile.
3.3 Infine, secondo l'insorgente, oltre ad accertare i fatti in modo arbitrario e frammentario, senza procedere agli accertamenti che si imponevano, l'autorità cantonale avrebbe addirittura optato per la ricostruzione dei fatti più sfavorevole al denunciato, violando così il principio in dubio pro reo.
Dopo aver analizzato le discordanti esposizioni dei fatti del ricorrente e degli agenti denuncianti, il Presidente della Pretura penale ha ritenuto che non vi era alcun motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti di polizia chiaramente suffragata dagli atti. Alla luce di queste valutazioni, già giudicate sostenibili (v. consid. 3.1), non sussistono quei manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza del ricorrente che avrebbero dovuto indurre il giudice a prosciogliere l'imputato dalle infrazioni ascrittegli. Anche su questo punto, il gravame dev'essere respinto.
4.
Da quanto precede risulta che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
Losanna, 2 aprile 2007
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: