Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.689/2006 /biz
Sentenza del 5 aprile 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Wurzburger e Karlen,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.
Oggetto
Revoca del permesso di domicilio,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 9 ottobre 2006 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Entrata in Svizzera il 29 gennaio 2000 A.A.________ (1976), cittadina croata, si è sposata il 9 marzo successivo con B.A.________, cittadino elvetico. Per tal motivo le è stato rilasciato un permesso di dimora, regolarmente rinnovato. Il 9 marzo 2005 è stata posta al beneficio di un permesso di domicilio, il cui termine di controllo è stato fissato all'8 marzo 2008.
Il 10 novembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio dei coniugi A.________ constatando, nel proprio giudizio, che essi vivevano separati da circa un anno. Nel contempo ha omologato la convenzione sugli effetti accessori al divorzio da loro sottoscritta il 31 marzo precedente.
Interrogato il 6 marzo 2006 dalla Polizia cantonale sulla sua precedente vita coniugale, B.A.________ ha dichiarato che il matrimonio era entrato in crisi all'inizio del 2004 e che da allora lui e la moglie avevano deciso di condurre vita separata, proseguendo tuttavia ad abitare nel medesimo appartamento. Sentita l'8 marzo successivo, A.A.________ ha esposto che i problemi con il marito erano nati nell'aprile/maggio 2004 e che avevano deciso di comune accordo di separarsi di fatto, pur continuando a vivere sotto lo stesso tetto.
B.
Considerata la premessa situazione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni ha revocato, il 30 marzo 2006, il permesso di domicilio di A.A.________ e le ha fissato un termine con scadenza al 30 giugno successivo per lasciare il Cantone. Rammentato che l'interessata aveva ottenuto un permesso di dimora solo perché si era sposata con un cittadino svizzero, l'autorità ha osservato che nella procedura di rilascio del permesso di domicilio, ella aveva omesso d'indicare che, di fatto, era già separata dal marito almeno dall'inizio del 2004. A parere dell'autorità era quindi chiaro che l'unione coniugale era già a suo tempo svuotata da ogni sostanza e che, di conseguenza, il motivo per il quale il permesso di dimora era stato accordato già allora era venuto a mancare. L'interessata aveva quindi mantenuto il matrimonio esistente solo sulla carta unicamente nell'intento di ottenere in seguito il permesso di domicilio.
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 5 luglio 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con giudizio del 9 ottobre 2006.
C.
Il 15 novembre 2006 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che la decisione cantonale sia annullata e quella dell'autorità di prime cure revocata. Lamenta un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, la violazione degli art. 7 e 9 cpv. 4 lett. a LDDS nonché del principio della proporzionalità, in quanto non si sarebbe tenuto conto della sua perfetta integrazione professionale, della nuova relazione sentimentale che intratterrebbe con un cittadino svizzero e delle gravi conseguenze, attestate da certificati medici, sulla sua salute psichica in caso di rinvio.
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la conferma delle motivazioni e conclusioni della propria decisione. Il Consiglio di Stato e l'Ufficio federale della migrazione, quest'ultimo allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, postulano la reiezione del gravame.
D.
Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2006 è stata accolta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
E.
Il 14 febbraio 2007 la ricorrente ha informato questa Corte, allegando un certificato medico, che aspettava un bambino dal suo nuovo amico e che questi è intenzionato a riconoscerlo.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF).
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
1.3 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso, salvo laddove un diritto all'ottenimento dello stesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti). Indipendentemente dall'esistenza di un tale diritto, il rimedio in questione è comunque esperibile in relazione a decisioni di revoca di permessi (art. 101 lett. d OG). Rivolto contro la sentenza cantonale che conferma la revoca del permesso di domicilio, rilasciato il 9 marzo 2005 e il cui termine di controllo è fissato all'8 marzo 2008, ed inoltrato tempestivamente (art. 106 cpv. 1 OG) da persona legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), il gravame è quindi, di principio, ammissibile.
1.4 Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesta la revoca della decisione di prima istanza, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c).
1.5 Siccome la sentenza querelata emana da un'autorità giudiziaria, ai cui accertamenti di fatto il Tribunale federale è di regola vincolato (art. 105 cpv. 2 OG), la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere dei nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta. In particolare, non è possibile tener conto, di principio, di ulteriori cambiamenti dello stato di fatto, non potendosi rimproverare alla precedente istanza di giudizio di avere constatato i fatti in maniera lacunosa se questi hanno subito una modifica successivamente alla sua decisione. Inoltre le parti non possono invocare dinanzi al Tribunale federale fatti che avrebbero potuto o dovuto far valere, in virtù del loro dovere di collaborazione, già dinanzi all'autorità precedente (DTF 130 II 493 consid. 2, 149 consid. 1.2; 128 II 145 consid. 1.2.1). Ne discende che gli argomenti della ricorrente concernenti la sua nuova relazione sentimentale, la sua gravidanza e le sue difficoltà psichiche non vanno considerati in questa sede ed i rispettivi certificati medici vanno estromessi dagli atti di causa.
A titolo abbondanziale si può tutt'al più rilevare che qualora la ricorrente dovesse effettivamente convolare a nozze con il suo nuovo compagno, si presenterebbe allora una nuova situazione di fatto, la quale potrebbe dar luogo ad una nuova valutazione del caso da parte delle competenti autorità di polizia degli stranieri.
2.
La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento inesatto dei fatti, segnatamente riguardo alla constatazione dell'effettiva fine del suo matrimonio. Afferma che solo a posteriori ella ed il marito si sarebbero resi conto che la crisi matrimoniale era iniziata nella primavera del 2004, dato che all'epoca speravano che si trattasse di problemi passeggeri. Nega pertanto di avere voluto ingannare le autorità, non informandole che viveva separata in casa dal marito. In realtà l'interessata non critica l'accertamento dei fatti, ma piuttosto la loro qualifica e il loro apprezzamento giuridico; ella solleva pertanto una questione di diritto che questa Corte esamina d'ufficio e con libera cognizione (DTF 131 III 182 consid. 3).
3.
La sentenza querelata, fondata sull'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, rimprovera alla ricorrente di avere dissimulato la sua reale situazione coniugale alle competenti autorità e di essersi richiamata abusivamente al proprio matrimonio che sussisteva solo formalmente unicamente per ottenere un'autorizzazione di soggiorno.
4.
Dalle dichiarazioni rilasciate alla polizia cantonale sia dalla ricorrente l'8 marzo 2006 e riportate nel giudizio cantonale, sia dal marito il 6 marzo precedente emerge che in seguito all'apparizione dei primi dissensi nei mesi di aprile/maggio 2004, i coniugi A.________ hanno deciso di fare vita separata, pur rimanendo sotto lo stesso tetto: dormivano separati, dato che avevano due camere da letto, e, se capitava, mangiavano assieme, vedendosi comunque di rado siccome la ricorrente lavorava a turni irregolari. Essi hanno altresì mantenuto un rapporto di amicizia e rispetto. Nel mese di marzo 2005 gli interessati hanno poi, di comune accordo, deciso di divorziare. Orbene, riguardo a queste dichiarazioni, da cui discende che ognuno dei consorti aveva, dalla primavera del 2004, organizzato autonomamente la propria vita, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sarebbe stata all'epoca la volontà, da parte di entrambi, di una ripresa della vita comune. In effetti ella non ha presentato alcun elemento concreto atto a dimostrare che in quel periodo vi sia stato un effettivo e reale ravvicinamento tra i coniugi. È quindi chiaro che, a partire dai mesi di aprile/maggio 2004, non sussisteva più né una vera e propria relazione sentimentale tra gli interessati né la volontà di entrambi, al di là del semplice parlato, di una ripresa della vita comune. Di conseguenza, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione sia che la separazione della coppia è intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale fissato dalla legge per poter pretendere al rilascio di un permesso di domicilio e, di riflesso, per la ricorrente, per potere vivere definitivamente separata dal consorte, sia che l'interessata, abusando dei diritti derivanti dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiamava a un matrimonio esistente soltanto sulla carta al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).
5.
5.1 Giusta l'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS, il permesso di domicilio può essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Il solo adempimento di queste condizioni non rende obbligatoria la revoca del permesso, ma conferisce unicamente all'autorità competente la facoltà di pronunciare un simile provvedimento. In tal senso quest'ultima, che dispone di un ampio margine di apprezzamento, deve valutare le circostanze del caso concreto. Inoltre, non è sufficiente una semplice negligenza: lo straniero deve avere intenzionalmente fornito false indicazioni o sottaciuto dei fatti essenziali nell'intento di ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Al riguardo va precisato che sono essenziali non solo i fatti sui quali l'autorità competente interroga espressamente lo straniero, ma anche quelli di cui deve sapere che hanno un'importanza decisiva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS). L'autorità deve pertanto valutare se, in conoscenza di causa, avrebbe deciso diversamente al momento del rilascio dell'autorizzazione di soggiorno.
5.2 Come emerge dalla sentenza impugnata, la ricorrente non ha informato le competenti autorità sulla sua effettiva situazione matrimoniale, ossia non ha comunicato loro che dalla primavera 2004 aveva organizzato autonomamente la propria vita, e ciò né quando è stata convocata il 3 febbraio 2005 dall'Ufficio controllo abitanti della sua città (il quale doveva preavvisare la sua richiesta di permesso di domicilio) né quando è stata interrogata dalla polizia cantonale il 24 febbraio 2005, la quale l'aveva resa attenta al contenuto dell'art. 3 cpv. 2 LDDS. Orbene, occorre rammentare che alla ricorrente è stato rilasciato un permesso di dimora in seguito al suo matrimonio celebrato nel marzo 2000 unicamente affinché potesse vivere con il marito e che detto permesso è stato rinnovato negli anni successivi soltanto perché i coniugi convivevano. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la ricorrente era quindi perfettamente cosciente del fatto che il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno (permesso di dimora, rispettivamente di domicilio) dipendeva dalla sussistenza della comunione domestica: è quindi scientemente che non ha informato l'autorità della sua nuova situazione coniugale, sottacendo in tal modo dei fatti essenziali. Visto quanto precede si deve dunque ammettere che, come constatato dai giudici cantonali, sussistono in concreto gli estremi per revocare il permesso di domicilio in virtù dell'art. 9 cpv. 4 lett. a LDDS. Per i motivi esposti nella sentenza cantonale, i quali vanno qui condivisi e ai quali si rimanda, detta revoca appare inoltre rispettosa del principio della proporzionalità (cfr. sentenza cantonale impugnata pag. 7, consid. 4).
6.
6.1 Per i motivi esposti, il giudizio contestato si rivela giustificato: il ricorso, infondato, dev'essere respinto e la sentenza cantonale confermata. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG.
6.2 Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 5 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: