Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.212/2006 /biz
Sentenza del 10 aprile 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Gadoni.
Parti
A.________,
ricorrente,
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
indennità all'accusato prosciolto,
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 14 marzo 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con atto d'accusa del 31 luglio 1996 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano A.________ e altre persone per i titoli di ricettazione e truffa. Gli rimproverava in particolare di essersi adoperato per reperire una persona pronta, dietro compenso, a mettere a disposizione un conto bancario in Svizzera per accreditarvi dei valori patrimoniali provento di reato, trasferiti da una banca lussemburghese, che sarebbero poi stati subito prelevati e consegnati a un parente dell'accusato.
Dopo avere eseguito un'udienza per incombenti e rilevato che la fattispecie descritta nell'atto d'accusa configurerebbe se del caso il reato di riciclaggio di denaro, con decreto del 5 dicembre 2003 il presidente della Corte delle Assise correzionali ha stralciato dai ruoli il procedimento penale per intervenuta prescrizione dell'azione penale.
B.
Il 2 dicembre 2004 A.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali (CRP) una domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI di complessivi fr. 48'481.50, consistenti nella rifusione delle spese di patrocinio e del danno materiale, nonché nella riparazione del torto morale derivanti dal procedimento penale.
C.
Con sentenza del 14 marzo 2006, la CRP ha respinto la domanda ritenendo che l'istante fosse consapevole dei rischi legati all'operazione finanziaria e che il suo comportamento fosse idoneo a fare nascere il sospetto della commissione di un reato e fosse quindi causale per l'apertura del procedimento penale.
D.
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 10 aprile 2006 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa valere la violazione degli art. 9, 29 cpv. 1 e 2 Cost. , 5 n. 5, 6 n. 2, 17 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
E.
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico comunica di non formulare osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Poiché il giudizio impugnato è stato emanato prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), alla presente procedura ricorsuale rimane applicabile - secondo l'art. 132 cpv. 1 LTF - la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG).
1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale e fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, il ricorso è di massima ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).
2.
2.1 Il ricorrente rimprovera alla CRP di avere violato la presunzione di innocenza e di essere incorsa in apprezzamenti arbitrari, per avergli imputato un comportamento riprovevole unicamente sulla base di taluni atti istruttori, senza che la fattispecie sia stata oggetto di accertamenti nell'ambito di un dibattimento. Rileva al proposito che il decreto di stralcio per prescrizione dell'azione penale non contiene considerazioni di merito e che comunque egli si era opposto all'uso in sede dibattimentale delle risultanze dell'istruzione formale, notificando una serie di prove che avrebbe inteso assumere al processo. Ritiene che, in tali circostanze, la CRP avrebbe quindi violato anche il suo diritto di essere sentito per essersi fondata su prove non sottoposte al contraddittorio.
2.2
2.2.1 Giusta l'art. 32 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 2 CEDU ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza, queste norme sono violate quando, nell'ambito del giudizio sull'accollamento di spese processuali a carico dell'accusato prosciolto, gli venga direttamente o indirettamente rimproverato di essere colpevole di un'infrazione penale (DTF 116 Ia 162 consid. 2e; sentenza 1P.551/2003 del 9 marzo 2004, consid. 3.3, apparsa in: ZBl 106/2005, pag. 197 segg.). Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro compatibili con la Costituzione e la Convenzione quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116 Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine). Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c).
2.2.2 Il Tribunale federale esamina liberamente se nell'ambito del diniego dell'indennità sia stata violata la presunzione di innocenza, rimproverando direttamente o indirettamente all'interessato una colpa di natura penale. Valuta invece sotto il ristretto profilo dell'arbitrio se egli abbia chiaramente violato, in modo riprovevole secondo il diritto civile, una norma di comportamento scritta o non scritta, provocando l'avvio del procedimento o complicandone lo svolgimento (DTF 116 Ia 162 consid. 2f).
2.3 La Corte cantonale ha ritenuto che le deposizioni rese dal ricorrente nell'ambito dell'istruzione formale contrastavano con quelle degli altri accusati, in particolare con quelle di una sua collega. Secondo quest'ultima, l'operazione finanziaria inquisita avrebbe preso avvio da una richiesta del ricorrente, che le aveva chiesto se conoscesse qualcuno pronto a mettere a disposizione un conto bancario su cui fare affluire una somma di denaro da consegnare in seguito a quello che si è poi rivelato essere il di lui zio. La CRP ha inoltre sottolineato che il ricorrente aveva ritrattato le sue deposizioni, ammettendo in particolare sia i frequenti soggiorni dello zio presso il suo domicilio sia una trasferta in Lussemburgo all'inizio del mese di marzo del 1994. Ha quindi concluso che il ricorrente risultava coinvolto nell'operazione finanziaria litigiosa, dalle connotazioni tipiche per vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento di fondi. Secondo la CRP, tale operazione sarebbe quindi stata idonea a fare sorgere un sospetto di reato e a provocare l'apertura del procedimento penale, gli accusati essendo peraltro consapevoli dei rischi insiti nell'operazione. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che nel contesto dello stralcio del procedimento per prescrizione dell'azione penale alla banca lussemburghese, costituitasi parte civile, è stato versato un'importo di fr. 100'000.-- sequestrato in sede di inchiesta.
2.4 Fondando il suo giudizio su simili considerazioni, la CRP ha in sostanza rimproverato al ricorrente di avere compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine o il ritrovamento di valori patrimoniali sospetti, lasciando quindi, perlomeno indirettamente, intendere ch'egli parrebbe essere colpevole del reato di riciclaggio di denaro. D'altra parte, prospettando detta infrazione penale, la CRP non si è fondata su accertamenti di fatto incontestati o chiaramente stabiliti, ma su deposizioni di altri accusati, riguardo alle quali, ricordato lo stralcio del procedimento per intervenuta prescrizione, il ricorrente non ha compiutamente esercitato i suoi diritti di difesa. In tali circostanze, negando al ricorrente un'indennità sulla base di sospetti di reato, la CRP ha violato gli art. 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Non si prelevano spese (art. 156 cpv. 1 OG), mentre si giustifica di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale, a carico dello Stato del Cantone Ticino.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Non si preleva una tassa di giustizia.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 aprile 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: