Tribunale federale
Tribunal federal
C 100/06 {T 7}
Sentenza dell'11 aprile 2007
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, presidente,
Leuzinger, Frésard,
cancelliere Schäuble.
Parti
D.________, ricorrente,
contro
Ufficio regionale di collocamento, via E. Bossi 12b, 6830 Chiasso, opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 marzo 2006.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
D.________ ha interposto presso il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) un ricorso di diritto amministrativo avverso il giudizio 27 marzo 2006 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con il quale la Corte cantonale ha dichiarato irricevibile un suo gravame in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
l'amministrazione opponente postula la reiezione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia (seco) ha rinunciato a determinarsi,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG , il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità, le conclusioni e i motivi per i quali questo Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste del ricorrente,
per quanto concerne in particolare la motivazione, non occorre che essa sia necessariamente corretta, ma deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
nella citata DTF 123 V 335 il Tribunale ha stabilito che un gravame comportante solo censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità reso dall'istanza precedente per motivi d'ordine non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio,
nella fattispecie concreta, il ricorso presentato da D.________ non contiene il benché minimo riferimento al contenuto, di natura formale, della decisione d'irricevibilità emessa dall'autorità giudiziaria cantonale,
alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, il gravame non risponde pertanto ai requisiti di motivazione dettati dall'art. 108 cpv. 2 OG ed è quindi irricevibile,
manifestamente inammissibile, l'atto ricorsuale va disatteso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a cpv. 1 OG,
la decisione impugnata non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, motivo per cui la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario),
il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 11 aprile 2007
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: