Tribunale federale
Tribunal federal
I 927/05 {T 7}
Sentenza dell'11 aprile 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, giudice presidente,
Borella, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.
Parti
D.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia, casa Moesa, 6535 Roveredo,
contro
Ufficio assicurazione invalidità del Cantone dei Grigioni, Ottostrasse 24, 7000 Coira, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni dell'8 novembre 2005.
Fatti:
A.
In data 29 gennaio 2003 D.________, nato nel 1956, di formazione metalcostruttore, ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone dei Grigioni (UAI) per l'ottenimento di una rendita di invalidità, in quanto inabile al lavoro al 100% nell'attività precedentemente esercitata di operaio non qualificato.
Dopo aver esperito diversi accertamenti medici ed economici l'amministrazione ha respinto la richiesta con decisione del 3 giugno 2004, ritenuto che il grado di invalidità era pari al 18%, tasso insufficiente per invocare il diritto a una rendita. Con provvedimento formale del 16 giugno 2005, emanato in seguito all'opposizione interposta dall'avv. Paola Bottinelli Raveglia, che ha prodotto ulteriore documentazione medica, ha confermato la propria decisione.
B.
Ancora patrocinato dall'avv. Bottinelli Raveglia, D.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, chiedendo l'assegnazione di una rendita intera di invalidità previo esperimento di un complemento istruttorio, al fine di chiarire la problematica psichiatrica, la situazione valetudinaria complessiva così come le ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Con giudizio dell'8 novembre 2005 il Tribunale amministrativo grigionese ha respinto il gravame, adducendo che il rapporto del dott. E.________, psichiatra, inoltrato dall'insorgente in sede amministrativa, non era atto a mettere in discussione gli altri pareri medici, concordanti tra loro, su cui si era fondato l'UAI.
C.
Sempre rappresentato dall'avv. Bottinelli Raveglia, D.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale ripropone la richiesta di erogazione di una rendita intera di invalidità, previo complemento istruttorio al fine di stabilire, da un lato, il grado di abilità lavorativa dal profilo psichiatrico e, dall'altro, quella complessiva in professioni esigibili e concretamente reperibili sul mercato del lavoro. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi.
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'UAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non si è espresso.
Diritto:
1.
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
2.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità (AI). Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG , questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi al Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.
3.
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha apportato numerose modifiche nell'ambito dell'AI. Ora, ritenuto che per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4, 396 consid. 1.1 pag. 398 e riferimenti), ciò significa che nel caso in esame si applicano da un lato le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 16 giugno 2005, data della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano invece applicazione le nuove norme (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446; per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 pag. 4). Dal momento però che le definizioni di incapacità al lavoro (art. 6 LPGA), incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e invalidità (art. 8 LPGA) contenute nella LPGA, così come la determinazione del grado d'invalidità (nel caso di assicurati che esercitano un'attività lucrativa: art. 16 LPGA), corrispondono alle definizioni e ai principi finora elaborati in materia dalla giurisprudenza, la questione assume rilevanza relativa (RAMI 2005 no. U 536 pag. 58, 2004 no. U 529 pag. 572).
4.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a una rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI) e illustrando il metodo generale di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 115 V 133 consid. 2 pag. 134, 114 V 310 consid. 3c pag. 314, 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, questo Tribunale ha già avuto modo di stabilire che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). Per quel che riguarda invece le perizie di parte, il Tribunale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo stesso valore, da un punto di vista probatorio, di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Non va poi dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia osservato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze precisando qual è l'opinione più adeguata (SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b).
Occorre infine ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
5.
Il ricorrente censura in primo luogo il fatto che la Corte cantonale non abbia tenuto conto del rapporto dello psichiatra curante, dott. E.________, limitandosi a considerare quanto attestato dai medici dott. T.________, M.________, H.________ e R.________, che non disporrebbero di alcuna specializzazione in merito, e omettendo quindi illecitamente di approfondire l'aspetto psichiatrico e le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa.
6.
In concreto dagli atti emerge che il ricorrente ha manifestato difficoltà nello svolgimento della propria attività - fisicamente pesante - di operaio non qualificato presso la ditta L.________ SA a partire dall'aprile 2001 in seguito ad una polmonite (rapporto del 17 luglio 2001 del dott. T.________). Dal 24 ottobre 2002 tale incapacità è stata ritenuta totale, fatto non contestato dalle parti. All'interessato sono stati inoltre diagnosticati, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, sindrome spondilogena cervicale e lombosacrale su discopatia e spondilartrosi multisegmentale, stato ansioso-depressivo con abuso etilico intermittente e abuso nicotinico importante, emicrania, nonché, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, iniziale enfisema polmonare, possibile iniziale danno etilico multisistemico e possibile disturbo della personalità. In simili condizioni sia il dott. T.________, medico curante, sia il dott. M.________, specialista in medicina generale, che ha esaminato il paziente per l'assicurazione malattia del datore di lavoro in data 4 marzo 2003 (rapporto del 7 marzo 2003), hanno ritenuto ammissibile l'esecuzione a tempo pieno di un'attività medio-leggera che non implicasse il sollevamento o il trasporto di pesi superiori a 10 kg, la manipolazione di utensili o meccanismi necessitanti un'eccessiva forza muscolare, soprattutto del collo e del tronco, il mantenere a lungo la posizione con tronco anteflesso o collo retroflesso, ma che consentisse di alternare la posizione seduta con quella eretta.
Sempre in sede di procedura amministrativa, l'insorgente ha prodotto ulteriori documenti medici, in particolare un rapporto dell'A.________ AG all'attenzione dell'Ufficio dell'industria, del commercio e del lavoro del Cantone dei Grigioni e un certificato del dott. E.________. Secondo il primo referto, redatto dal dott. H.________ il 25 febbraio 2004, l'assicurato soffriva di una leggera sindrome da dolore cronico alla colonna cervicale con irradiazioni al capo e alla colonna lombare nell'ambito di modifiche di natura degenerativa, così come di uno stato depressivo lieve cronico, ben compensato e sotto regolare controllo psichiatrico. Il dott. H.________ ha dichiarato l'interessato pienamente abile al lavoro in attività leggere.
Lo psichiatra curante ha dal canto suo attestato che il ricorrente presentava una psicopatologia complessa comprendente uno stato ansioso-depressivo unitamente a somatizzazioni (sindrome da dolore persistente) e disturbo misto di personalità dipendente-immatura e di evitamento. Il paziente avrebbe inoltre sviluppato una marcata condizione di emarginazione e disagio psicosociale, relazionale e comportamentale. Considerata la prognosi poco favorevole, lo specialista ha rilevato la necessità di un'ulteriore presa a carico psichiatrica e psicoterapica, concludendo per un'inabilità lavorativa generica del 100%.
7.
I referti dei medici dott. T.________ e M.________ nonché le conclusioni della dott.ssa R.________ (dell'UAI), basate su tali rapporti, concordano per quanto concerne le conseguenze del danno alla salute sulla capacità lavorativa, ritenendo tutti possibile lo svolgimento di un'attività lucrativa leggera, con diverse limitazioni, e non più ammissibile l'attività pesante svolta in precedenza.
D'altro canto, pur essendo stata ripetutamente diagnosticata da tutti i sanitari la presenza di diverse affezioni di natura psichiatrica (depressione, sindrome da personalità dipendente, sindrome da dolore somatoforme), il caso non è mai stato sottoposto, per ulteriori chiarimenti, ad uno specialista in materia, malgrado le affezioni di natura ortopedica siano state ritenute lievi e non completamente accertabili oggettivamente ed il dott. E.________ abbia attestato un'inabilità lavorativa totale per motivi psichiatrici.
In simili circostanze, sebbene il rapporto di quest'ultimo medico non possa essere senz'altro ritenuto sufficiente per ammettere un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività, lo è per lo meno per far sorgere dubbi circa le effettive conseguenze delle affezioni di cui soffre l'assicurato sulla sua capacità lavorativa, ritenuto che i medici interpellati non dispongono della necessaria specializzazione. Ne deriva che fondarsi unicamente sui quattro referti citati senza preliminarmente approfondire la questione psichiatrica malgrado la produzione di un rapporto redatto da uno specialista, attestante malattie psichiche e conseguenze sulla capacità lavorativa, configura una violazione del principio dell'accertamento d'ufficio dei fatti.
In particolare andava perlomeno in prima battuta contattato il dott. E.________ affinché potesse in primo luogo motivare le proprie conclusioni e meglio spiegare per quale motivo a suo avviso l'incapacità lavorativa era genericamente totale. Solo alla luce delle risposte fornite l'UAI avrebbe potuto decidere con cognizione di causa se l'assicurato andava sottoposto o meno a perizia pluridisciplinare al fine di accertare in maniera completa il suo stato di salute e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità lavorativa.
Poiché quindi sia il giudizio impugnato che la decisione su opposizione contestata si fondano su un accertamento incompleto di fatti rilevanti, si impongono delle indagini completive per chiarire la situazione valetudinaria dell'assicurato dal profilo psichiatrico e ortopedico.
8.
Ritenuto che il ricorrente contesta pure i dati posti a fondamento del raffronto dei redditi di cui all'art. 16 LPGA, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg. 3025). Soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006, consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23 maggio 2000, consid. 2b).
Per quanto concerne per contro la determinazione del reddito da invalido, questo Tribunale ha in sostanza stabilito fare stato in primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano dall'ISS (DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti) oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni relativa ai posti di lavoro (RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici relativi alle "grandi regioni" (tabella TA13). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza U 381/05 del 16 gennaio 2007, consid. 5.3).
Si rileva infine che la questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti in considerazione delle particolarità del caso dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri, questi, che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente, ritenuto che una deduzione massima del 25% del salario statistico permette di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro e che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 75 consid. 5b/cc pag. 80 e consid. 6 pag. 81, confermata in DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481).
9.
Visto quanto sopra, il ricorso di diritto amministrativo dev'essere accolto, il giudizio impugnato annullato e l'incarto rinviato al Tribunale amministrativo grigionese affinché disponga una perizia giudiziaria volta ad accertare lo stato di salute dell'assicurato (da un punto di vista ortopedico e psichiatrico) e le conseguenze dello stesso sulla sua capacità lavorativa. Alla luce delle nuove risultanze istruttorie, i primi giudici si pronunceranno nuovamente sul diritto del ricorrente ad una rendita di invalidità, tenendo conto dei principi esposti al precedente considerando.
10.
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. consid. 2). Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili della sede federale, le quali devono essere poste a carico dell'amministrazione soccombente ( art. 159 e 135 OG ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio impugnato dell'8 novembre 2005, l'incarto è rinviato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni perché proceda agli accertamenti completivi indicati nei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto del ricorrente ad una rendita di invalidità.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
L'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone dei Grigioni verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il giudice presidente: Il cancelliere: