BGer 5C.37/2006
 
BGer 5C.37/2006 vom 13.04.2007
Tribunale federale
{T 1/2}
5C.37/2006 /biz
Sentenza del 13 aprile 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
Fondazione Ferdinando e Laura Pica-Alfieri,
Franco Masoni,
attori e ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
contro
TA-Media AG,
Roger de Weck,
Beat Allenbach,
convenuti e opponenti,
patrocinati dall'avv. Stefano Bolla.
Oggetto
protezione della personalità,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
21 dicembre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
All'origine della presente vertenza stanno tre articoli di giornale su Franco Masoni pubblicati a firma di Beat Allenbach dal quotidiano Tages Anzeiger nel corso degli anni 1995 e 1996. Si tratta, più precisamente, di un articolo del 3 febbraio 1995, accompagnato da un trafiletto, dedicato al ruolo avuto da Franco Masoni in una vicenda legata alla vita ed all'eredità del marchese Ferdinando Pica-Alfieri, facoltoso cittadino italiano residente e poi deceduto a Lugano, di cui Franco Masoni era stato legale e curatore. Ai procedimenti giudiziari legati alla medesima vicenda è dedicato un ulteriore articolo del 4 gennaio 1996. Infine, sempre il 4 gennaio 1996, il Tages Anzeiger pubblica un articolo sul ruolo avuto da Franco Masoni quale legale e curatore di Gabrielle Bentinck, nata Thyssen-Bornemisza, in particolare con riferimento al trasferimento del domicilio di lei da Ascona a Klosters.
B.
Con sentenza del 14 aprile 2003, il Pretore di Lugano ha respinto la petizione per lesione della personalità e risarcimento del torto morale introdotta da Franco Masoni e la Fondazione Ferdinando e Laura Pica-Alfieri in data 3 marzo 1997 nei confronti della TA-Media AG, di Roger De Weck e Beat Allenbach.
C.
C.a Con appello del 15 maggio 2003, gli attori hanno chiesto l'accoglimento della loro petizione, precisando altresì che gli importi richiesti (fr. 5'000.-- con riferimento al primo articolo e fr. 2'993.-- con riferimento agli articoli del 4 gennaio 1996) erano da intendersi a titolo di risarcimento dei danni subiti e non per torto morale.
C.b Con la sentenza impugnata del 21 dicembre 2005, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'impugnativa e confermato la sentenza pretorile di reiezione della petizione, con conseguenza di tassa e spese a carico degli attori.
D.
Contro la sentenza di appello, Franco Masoni e la Fondazione Pica-Alfieri interpongono il presente ricorso per riforma, chiedendo l'accoglimento integrale dell'istanza/petizione del 3 marzo 1997. I convenuti postulano la reiezione del ricorso, nella misura in cui sia ricevibile.
Un'istanza di sospensione della trattazione del ricorso, motivata con la litispendenza in appello di altre azioni simili, è stata respinta in data 9 febbraio 2006.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1 pag. 668 seg.; 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
1.2 Interposto contro una decisione pronunciata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il presente ricorso sottostà ancora al regime previgente retto dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; v. art. 132 cpv. 1 LTF).
1.3 Introdotta tempestivamente (art. 54 cpv. 1 OG) da parti che lo erano già nella procedura cantonale, e le cui conclusioni sono state disattese dall'autorità giudiziaria suprema cantonale con una decisione finale non altrimenti impugnabile con mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile riguardante diritti di carattere non pecuniario (art. 44 OG), l'impugnativa soddisfa i citati requisiti formali e può essere esaminata nel merito.
2.
2.1 Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii) e del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c), contenuta di regola in una decisione finale emanante da un tribunale supremo cantonale (art. 48 cpv. 1 OG). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c ed art. 63 cpv. 2 OG; DTF 131 III 153 consid. 6.5 pag. 163; 130 III 136, loc. cit.; 129 III 135 consid. 2.3.1 pag. 144; 127 III 73 consid. 6a pag. 81, 543 consid. 2c pag. 547; 126 III 189 consid. 2a pag. 191; 125 III 78 consid. 3a pag. 79).
2.2 Peraltro, il Tribunale federale esamina liberamente decisioni cantonali fondate sul prudente criterio del giudice. In tali decisioni interviene tuttavia con riserbo, e solo quando l'istanza inferiore si sia scostata senza motivo da principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando abbia tenuto conto di circostanze che nel caso di specie non avrebbero dovuto avere alcun ruolo, rispettivamente quando abbia omesso di prendere in considerazione fattori rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre in decisioni fondate sul prudente criterio del giudice se queste si rivelano manifestamente inique o profondamente ingiuste nel risultato (DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III 428 consid. 4 pag. 432; 126 III 305 consid. 4a pag. 306).
2.3 Secondo l'art. 55 cpv. 1 lit. c OG, infine, la motivazione del ricorso deve indicare quali sono le regole del diritto federale che si pretendono violate, ed in che cosa consista tale violazione. È indispensabile che il ricorrente si confronti puntualmente con l'argomentazione della decisione impugnata, che precisi quale regola del diritto federale sia stata violata, ed indichi in cosa consista tale violazione. Considerazioni generiche senza un legame preciso e manifesto (o almeno sottinteso) con ben determinati argomenti esposti nella decisione impugnata non soddisfano queste esigenze (DTF 116 II 745 consid. 3 pag. 748, con rinvii; 129 III 404 consid. 4.4.2 pag. 408).
3.
3.1 Gli attori ripropongono, affinché vengano assunti all'incarto, alcuni documenti già respinti dal Tribunale di appello. A tale scopo, asseverano che si tratti di una questione di diritto federale. Così facendo essi paiono misconoscere che l'art. 55 cpv. 1 lit. c OG non permette di produrre nuovi mezzi di prova con un ricorso per riforma e che sono segnatamente nuovi tutti i mezzi di prova che sono stati scartati nella procedura cantonale (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.5.3.3 ad art. 55 OG, pag. 438). La richiesta deve già per questo motivo essere respinta.
Nella misura in cui gli attori si dolgono di una violazione del diritto federale per la mancata assunzione delle prove da parte dell'autorità cantonale, essi non indicano tuttavia, contrariamente a quanto esatto (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; consid. 2.3 supra), quale norma di diritto federale ritengano violata. La critica appare già per questo motivo irricevibile. Inoltre, essa è ambigua, in quanto non distingue fra prove che il Tribunale di appello ha rifiutato poiché nuove e prove rifiutate per altri motivi. Ad ogni buon conto, l'argomentazione ricorsuale è comunque irricevibile. In quanto riferita a mezzi di prova nuovi, avendo il Tribunale di appello giustificato la loro mancata assunzione in base al diritto cantonale (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC-TI), gli attori avrebbero dovuto censurare la decisione di appello con un ricorso di diritto pubblico per arbitraria applicazione del diritto cantonale (supra, consid. 2.1). Altrettanto dicasi per le prove notificate dagli attori in occasione dell'udienza preliminare avanti al Pretore, e da quest'ultimo rifiutate. I giudici di appello hanno confermato la decisione di prima istanza apprezzando anticipatamente le prove offerte; ritenendo tale apprezzamento arbitrario, e dunque lesivo di un diritto costituzionale, gli attori avrebbero dovuto far valere la propria dissenziente opinione con un ricorso di diritto pubblico (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG), rimedio che però essi hanno esplicitamente e consapevolmente rinunciato ad introdurre.
3.2 La proposta rilettura delle prove in atti è integralmente inammissibile (supra, consid. 2.1 in fine).
3.3 Gli attori si riconfermano nella richiesta di riformulare l'originaria domanda di causa 2a, sostituendo, quale motivazione, il risarcimento del torto morale con un equivalente risarcimento per danni. A ben guardare, non si tratta di una nuova domanda, eccezionalmente ammissibile se almeno implicitamente contenuta nella motivazione dell'impugnativa (DTF 125 III 412 consid. 1b), bensì di una critica nei confronti del rifiuto dei giudici cantonali di procedere in tal senso. Ora, trattandosi anche qui di una questione retta dal diritto cantonale, la censura non può trovare spazio in un ricorso per riforma (supra, consid. 2.1).
3.4 Irricevibile è infine il ricorso nella misura in cui viene postulato l'annullamento della sentenza di prima istanza (supra, consid. 2.1).
4.
Gli attori rimproverano al Tribunale di appello di aver capovolto l'onere della prova delle accuse, violando in tal modo norme e principi di diritto federale sull'onere della prova, segnatamente gli artt. 8 CC, 28 segg. CC e 41 segg. CO. Ritengono ingiustificato in particolare il rimprovero di aver loro tacciato di falsità solo la totalità dei contenuti degli scritti invece che singoli fatti ben precisi, nonché la deduzione che la Corte cantonale ha tratto da quella premessa, ovvero che i convenuti potessero limitarsi ad asserire la veridicità (sottinteso: delle loro affermazioni incriminate), prescindendo dal riferirsi puntualmente alla documentazione da loro medesimi prodotta. Tali conclusioni della Corte cantonale sarebbero anche contrarie al principio della proporzionalità, bastando ai convenuti prendere posizione su una quindicina di puntuali asserite falsità nelle accuse formulate negli articoli incriminati. Nel medesimo contesto, gli attori respingono la critica di essere venuti meno all'onere di allegazione.
4.1 Per esplicita volontà del legislatore, la questione a sapere su chi incomba l'onere di provare determinati fatti è retta dal diritto federale (art. 8 CC). È, per contro, maturata nel tempo, attraverso la giurisprudenza del Tribunale federale oggi chiaramente radicata, la convinzione che pure l'onere di allegazione ("Behauptungslast") scaturisca dal diritto federale, segnatamente sotto forma di un diritto non scritto insito nel diritto a far valere la pretesa di merito (DTF 108 II 337 consid. 2b e 2c pag. 339 seg.), e che i Cantoni possono unicamente porre tale onere a carico della parte gravata dall'onere probatorio secondo l'art. 8 CC (DTF 132 III 186 consid. 4 pag. 191).
Rimangono rette dal diritto cantonale, invece, le esigenze di motivazione di ogni allegazione di parte e, di converso, di ogni contestazione delle allegazioni altrui. Questa regola si riferisce in particolare all'applicabilità dei principi di officialità rispettivamente attitatorio ed alle esigenze formali che una data allegazione deve soddisfare (DTF 108 II 337, cit., consid. 3d pag. 340 seg.).
4.2 È, oggi, riconosciuto che alla parte avversa a quella gravata dall'onere di allegazione e di prova spetta di motivare le proprie contestazioni. Tuttavia, tale onere di contestazione non si spinge tanto avanti quanto quello vigente per l'allegazione positiva di fatti; deve bastare che la contestazione permetta alla parte che ha affermato determinati fatti di offrire le prove che le incombono (DTF 115 II 1 consid. 4 pag. 2 seg.). Per contro, solo in via eccezionale si potrà esigere dalla parte non gravata dall'onere probatorio che essa partecipi all'amministrazione delle prove (DTF 115 II 1, loc. cit.). Quest'ultimo obbligo è di natura squisitamente procedurale ed esula pertanto dal diritto federale per rientrare nel quadro dell'apprezzamento delle prove (sentenza 4C.48/1988 del 22 giugno 1989, consid. 2a, riprodotto in JdT 1991 II 190; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, Berna 2001, n. 805), con la conseguenza che un suo riesame è improponibile nel quadro di un ricorso per riforma (supra consid. 2.1).
4.3 Ora, la Corte cantonale ha indicato che alle "contestazioni totali" formulate dalla parte attrice nella petizione, i convenuti hanno risposto che nessuno degli articoli presenta fatti falsi, allegando svariati documenti a sostegno della loro veridicità. Esaminando quindi la sentenza impugnata alla luce dei principi testé esposti appare che, quando il Tribunale di appello ha detto di volersi limitare all'esame delle sole "specifiche contestazioni di falso addotte con l'appello", escludendo in tal modo le "contestazioni di falso generiche", pur facendo esplicito ma erroneo riferimento all'onere di allegazione, esso abbia in realtà operato un apprezzamento delle prove, contrapponendo da un lato le allegazioni e le prove a loro suffragio offerte dai convenuti, e dall'altro le contestazioni di falso, con relative prove prodotte dagli attori. Dunque, quando gli attori ripropongono la lista degli esempi che loro ritengono di aver apportato già in sede di petizione, e poi anche di appellazione, essi sollevano in realtà una censura irricevibile nella presente sede, almeno nella misura in cui essa debba riferirsi all'apprezzamento delle prove.
4.4 Attiene invece al diritto federale la censura secondo la quale, procedendo come ha fatto, il Tribunale di appello abbia stravolto la regola dell'art. 8 CC, capovolgendo all'atto pratico l'onere della prova (DTF 117 II 113 consid. 2).
Ora, premesso che spetta incontestatamente all'autore di una lesione della personalità altrui dimostrare le circostanze atte a giustificare eccezionalmente tale lesione (Andreas Meili, Commento basilese, n. 56 ad art. 28 CC), segnatamente l'esattezza di quanto riferito, appare perfettamente compatibile con i principi esposti in precedenza (consid. 4.2 supra) esigere da colui che lamenta una lesione della propria personalità che egli abbia a circostanziare le proprie contestazioni di falso. Come già detto, la questione riguarda di principio l'apprezzamento delle prove e non l'art. 8 CC; ciò non esclude tuttavia che un eccesso di severità dei giudici cantonali nell'apprezzamento dei requisiti esigibili per le allegazioni delle contestazioni possa effettivamente condurre, di fatto, ad un capovolgimento dell'onere della prova. Comunque, spetterebbe a chi la invoca motivare convenientemente tale censura (art. 55 cpv. 1 lit. c OG), considerata la sua eccezionalità; l'apodittica affermazione degli attori non soddisfa queste esigenze di motivazione e appare, pertanto, irricevibile (supra, consid. 2.3).
5.
Nel merito vengono coacervate essenzialmente tre censure: la falsità delle accuse mosse negli articoli di giornale, la contestazione della preminenza di un interesse pubblico a sostegno della pubblicazione, infine l'assenza di un esame d'insieme delle lesioni asseritamente patite, con la precisazione che oggetto della causa vuole essere l'insieme della campagna stampa.
5.1 La questione a sapere se i tre articoli incriminati contengano o meno affermazioni false è stata discussa dai giudici cantonali al consid. 12 (vicenda Pica-Alfieri) e 13 (vicenda Bentinck) della sentenza impugnata. Esaminate le censure di falsità considerate sufficientemente circostanziate e, dunque, ricevibili, il Tribunale di appello ha concluso che gli articoli non contenevano falsità: certo, la narrazione dei fatti che il giornalista presentava era "sicuramente di parte", ma l'attore non poteva pretendere che il giornalista descrivesse "la vicenda nel modo da lui voluto", bensì soltanto "che il giornalista non raccontasse falsità". E conclusioni dello stesso tenore si trovano, in termini simili, con riferimento a tutte le censure di falsità sollevate dagli attori. Traspare da ciò che le conclusioni dei giudici cantonali in proposito sono il frutto di una ponderata valutazione delle reciproche allegazioni e delle relative prove, dunque non passibili di un riesame in questa sede (supra consid. 2.1; v. pure già consid. 4.3).
5.2
5.2.1 L'esistenza di un interesse preponderante pubblico o privato è una delle condizioni che rendono eccezionalmente lecita una lesione della personalità altrui (art. 28 cpv. 2 CC). Trattandosi dell'attività dei media, incombe al giudice l'obbligo di soppesare attentamente l'interesse della persona toccata alla tutela della propria immagine da un lato, e l'interesse dei media al perseguimento del loro compito informativo, in particolare di controllo, d'altro lato. Il giudice beneficia in questo contesto di un certo margine di apprezzamento (DTF 126 III 305 consid. 4a pag. 306). Una lesione della personalità altrui si giustifica tuttavia soltanto nella misura in cui esista una necessità d'informazione dell'opinione pubblica (DTF 132 III 641 consid. 3.1 pag. 644; 129 III 529 consid. 3.1 pag. 531; 127 III 481 consid. 2c pag. 488; 126 III 209 consid. 3a pag. 213 e 305 consid. 4a pag. 306). Come per tutti gli elementi di giudizio atti a far apparire eccezionalmente lecita un'avvenuta lesione della personalità (supra consid. 4.4), spetta all'autore della lesione dimostrare l'esistenza di un preponderante interesse alla pubblicazione, in tutte le sue componenti. Pure qui, tuttavia, a corollario di questa distribuzione dell'onere della prova sta l'obbligo per la parte lesa di allegare in termini circostanziati, offrendo le prove pertinenti, la sussistenza di quegli elementi atti a inficiare l'opinione dell'autore della lesione (supra consid. 4.2).
5.2.2 Il Tribunale di appello ha sottolineato, definendola circostanza ammessa da entrambe le parti, che l'attore sia tuttora personalità pubblica di rilievo. Ha indi constatato che il giornale sul quale sono apparsi gli articoli incriminati ha diffusione tutt'altro che locale, e che le vertenze giudiziarie che vedono coinvolto l'attore non sono dirette contro di lui oppure non sono di natura tale da lederne la personalità. Ha poi ribadito, confermando esplicitamente l'opinione a suo tempo già sostenuta dal Pretore, che i fatti riportati riguardano essenzialmente la vita professionale di una persona appartenente alla storia contemporanea. Ha infine concluso sottolineando l'interesse pubblico ad un'informazione in proposito, non solo in considerazione della notorietà dell'attore e della sua famiglia, bensì anche degli scopi di pubblica utilità della Fondazione e degli ampi risvolti giudiziari scaturiti dalla vicenda, peraltro già portati a conoscenza del pubblico attraverso altri articoli di giornale. Si evince dal riassunto della motivazione cantonale che il Tribunale di appello si è manifestamente conformato ai principi giurisprudenziali appena ricordati.
5.2.3 Quanto alla questione a sapere se il Tribunale di appello abbia anche ponderato in modo corretto gli interessi contrapposti, va ricordato che in merito il giudice dispone di un certo qual margine d'apprezzamento (DTF 132 III 641 consid. 3.1). Il Tribunale federale riesamina decisioni di questo genere con riserbo, ed interviene unicamente a ben determinate condizioni (supra consid. 2.2). Ora, i criteri addotti dai giudici cantonali, riproposti al considerando precedente, appaiono pertinenti, e la loro ponderazione assolutamente sostenibile. E le obiezioni sollevate nel ricorso non tengono: che la forma della presentazione dei fatti topici negli articoli incriminati possa non essere piaciuta non significa ancora assenza di interesse pubblico preponderante. Che le vertenze giudiziarie siano state presentate in modo unilaterale e non veritiero, basandosi su affermazioni non attendibili e senza le dovute verifiche, è opinione personale dell'attore, che tuttavia non tiene conto della motivazione dei giudici cantonali, i quali hanno argomentato sottolineando che le procedure in questione non sono rivolte contro di lui, rispettivamente sono di natura tale (civile e tutoria) da non essere atte a lederne la personalità. Infine, l'eccezionale ampiezza, violenza e unilateralità che l'attore attribuisce agli attacchi a lui mossi rispetto alla trattazione di altre vicende della Svizzera italiana non trovano riscontro nella sentenza cantonale, per cui non possono comunque essere tenute in considerazione. Inoltre, il confronto di articoli pretesi lesivi con altri, dedicati ad altre personalità, presentati in forma asseritamente meno roboante, non appare essere finora stato considerato da dottrina e giurisprudenza come un criterio appropriato, né l'attore pretende il contrario.
5.2.4 Nella ridotta misura in cui sia ricevibile, dunque, l'obiezione secondo la quale non sussisteva interesse pubblico preponderante alla pubblicazione degli articoli incriminati si rivela priva di fondamento.
5.3 Ultima fra le censure sollevate è quella secondo la quale il Tribunale di appello avrebbe omesso di esaminare gli articoli incriminati nel loro insieme, e di valutare l'esistenza di una lesione della sua personalità quale frutto di una campagna stampa.
5.3.1 Corrisponde ad un principio unanimemente riconosciuto tanto in dottrina quanto in giurisprudenza che pure la forma nella quale i media riferiscono su determinati fatti e persone rappresenti un fattore importante nella determinazione di una asserita violazione della personalità: titoli tendenziosi, riassunti in locandine e trafiletti oppure caricature possono rivelarsi inutilmente lesivi, tanto da mettere in dubbio la proporzionalità della pubblicazione per rapporto all'interesse pubblico che, in sé, la giustificherebbe (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 2005, margin. 12.112). Ciò equivale a dire, in altri termini, che la presentazione destinata all'opinione pubblica deve tenere conto, per quanto possibile, delle esigenze derivanti dalla tutela della personalità del singolo (DTF 129 III 529 consid. 3.1 pag. 531; Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3a ed. Basilea 1999, margin. 543). Questo principio si applica tanto alla relazione di fatti veri (Pierre Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, margin. 730) quanto a giudizi di valore (Pierre Tercier, op. cit., margin. 746).
5.3.2 I giudici cantonali non hanno ignorato la questione. Al contrario, essi hanno in proposito espressamente ritenuto che le fotografie che accompagnano i tre articoli, "fors'anche discutibili esteticamente", non stravolgono la figura dell'uomo e non ledono dunque la personalità dell'attore. Quanto al trafiletto del 3 febbraio 1995, esso conterrebbe giudizi di valore frammisti ad elementi di fatto. Tuttavia, le severe critiche che in esso sono formulate sarebbero "facilmente riconoscibili come un'interpretazione soggettiva dell'articolista" e rimarrebbero "nel loro insieme entro limiti accettabili".
Le conclusioni dei giudici cantonali, in sé, non prestano il fianco a critica alcuna, tanto più se si pone mente al riserbo che il Tribunale federale è solito applicare (supra consid. 2.2) quando confrontato a decisioni fondate sul margine di apprezzamento che la legge conferisce al giudice cantonale, come nel caso di lesioni della personalità (supra consid. 5.2.1). Le fotografie dell'attore, che egli critica per riprodurlo "in posa minacciosa [...] per mimare il rapace che non lascia la preda", e ancora "così da farlo apparire un rapace notturno, con le labbra a becco di civetta", non ne danno assolutamente un'immagine negativa: pugnace, certo, risoluta, come evidentemente esigeva e comportava il contesto nel quale furono scattate. Ma da ciò a dedurne l'immagine del rapace avido, ne passa; e non si riscontra alcun elemento che favorisca, nella mente del lettore medio di riferimento, l'accostamento al rapace. D'altro canto, la scelta stessa delle fotografie da accompagnare ad un determinato articolo ricade senza dubbio nella libertà di cui gode l'estensore del medesimo; e va da sé che pure la scelta delle fotografie, così come quella di titoli, sottotitoli ed altre circostanze di accompagnamento, deve seguire la logica ed il tenore di fondo dell'articolo.
Quanto al trafiletto del 3 febbraio 1995, è giusto dire, con i giudici cantonali, che esso contiene essenzialmente affermazioni dell'attore medesimo (segnatamente a proposito dello scopo perseguito dal Giornale del Popolo), fatti non puntualmente contestati (né contestabili, quali la serie di denunce e ricorsi), ed infine giudizi di valore. Questi ultimi sono, a non dubitarne, severi: ma, attinendo alla sempre labile distinzione fra assistenza attiva del curatelato da un lato e pressione ossessiva su di lui dall'altro, fra tenacia e combattività nel portare avanti proposte considerate giuste da una parte e travalicazione delle proprie competenze d'altra parte, non può essere seriamente contestato che, vista dall'esterno, la vicenda, anzi entrambe le vicende Pica Alfieri e Bentinck, potessero anche, tenuto altresì conto dei ragionevoli limiti di precisione nell'esposizione dei fatti (si veda in proposito DTF 129 III 529 consid. 3.1 pag. 531 seg.;126 III 305 consid. 4b/aa pag. 306 segg.) che i giudici cantonali hanno ritenuto a carico del giornalista, suscitare l'impressione di un avvocato Masoni in difficoltà nel distinguere fra effettivi obblighi quale curatore ed eccesso di zelo, rispettivamente fra reali interessi e volontà del curatelato e finalità che il legale ha proiettato su quest'ultimo. Siccome facilmente distinguibili quali opinioni personali dell'articolista, i giudizi di valore riprodotti al citato trafiletto non appaiono pertanto - tenuto altresì conto del riserbo con il quale il Tribunale federale li esamina (DTF 126 III 305 consid. 4b/bb pag. 308) - lesivi della personalità dell'attore.
5.3.3 È giusto chiedersi tuttavia, come fatto nel ricorso, se per decidere della legittimità di un articolo di giornale non si debba procedere ad un'analisi bidimensionale del singolo articolo esaminato, dove bidimensionale sta ad indicare un'analisi in parallelo tanto del testo quanto di tutti quegli accorgimenti grafici che lo accompagnano (titoli, sottotitoli, locandine, lanci in prima pagina, e ovviamente fotografie o disegni) siccome contrapposta ad un esame a compartimenti stagni. E, traendo spunto dalla convinzione, invero solamente accennata e per nulla motivata, dell'attore di essere stato il bersaglio di una campagna stampa, ci si deve chiedere se non vada presa in considerazione, quale terza dimensione, quella temporale, ovvero il susseguirsi nel tempo, a proposito di un tema o di una persona, di più articoli, i più recenti dei quali rinviino esplicitamente o implicitamente ai precedenti, o comunque siano atti a richiamare l'attenzione su affermazioni che altrimenti sarebbero ormai cadute nell'oblio.
I giudici di appello, che, come visto (supra consid. 5.3.2), hanno pur esaminato separatamente le fotografie ed il trafiletto, non hanno invece discusso la relazione fra questi fattori, ed ancor meno hanno preso posizione sull'importanza dell'apparizione di più articoli, scaglionati nel tempo. Il primo quesito sollevato nel ricorso può essere risolto rammentando che l'esame distinto del testo da un lato, delle fotografie e del trafiletto di commento dall'altro, ha permesso di concludere che nessuna di queste due componenti era lesiva della personalità dell'attore. Ora, è difficile che fattori di giudizio di per sé non illeciti lo diventino per il solo fatto di venire considerati assieme; normalmente avviene piuttosto che già una delle due componenti sia illecita, e che il suo accostamento ad altre componenti contamini pure queste. Certo, non si può escludere del tutto che un titolo (ineccepibile) accompagnato da una fotografia (pure di per sé ineccepibile) possano, se letti in prospettiva, dar corpo ad un'associazione d'idee atta a ledere la personalità altrui. Ma chi si volesse avvalere di un tale argomento dovrebbe motivare corrispondentemente il proprio gravame. Nel presente caso, invece, gli attori si limitano ad elencare tutti i fattori a loro avviso problematici, quasi che la loro mera cumulazione bastasse per originare una lesione della personalità. In nessun caso ciò è sufficiente per suffragare le conclusioni ricorsuali.
Né gli attori possono derivare alcunché a loro favore dalla decisione 24 febbraio 1995 della Camera per l'avvocatura ed il notariato del Tribunale di appello (CAN), tanto il contesto delle due azioni e le finalità con esse perseguite sono differenti. In primo luogo, va sottolineato che la CAN aveva concesso all'attore lo svincolo dal segreto professionale quale mandatario di Pica-Alfieri al fine di replicare non tanto al primo degli articoli di giornale qui incriminato, bensì ad una serie di articoli apparsi in diverse testate, ed ai quali l'articolo del Tages Anzeiger del febbraio 1995 si ispirava. Si aggiunga poi che tale decisione fu presa senza sentire i qui convenuti, e già per questa ragione non può aspirare ad avere una qualsiasi forza di pregiudizio, che comunque la legge non le conferisce. Non va infine scordato che, in casi limite quale è il presente, bastano sfumature per far propendere il collegio giudicante in favore dell'una o dell'altra tesi, senza che alcuna delle due posizioni possa dirsi veramente errata.
Quanto all'ipotesi di una campagna stampa contro di lui, accennata dall'attore, appare opportuno far presente che il Tribunale federale, in una recente sentenza 5C.66/2006 di prossima pubblicazione, ha discusso quest'ulteriore dimensione temporale. Il contesto, tuttavia, era quello della determinazione e quantificazione di un eventuale obbligo di riconsegna dell'utile giusta l'art. 28a cpv. 3 CC, e non quello della liceità degli articoli incriminati. È giunto alla conclusione che a tal fine non è necessario un concatenamento di articoli di intensità equivalente ad una vera e propria campagna stampa, precisando peraltro che per la determinazione dell'utile conseguito e da riconsegnare alla parte lesa si può tenere conto pure di articoli di per sé non lesivi della personalità, comunque utili per mantenere vivo l'interesse dei lettori nei confronti di quella determinata persona e dunque idonei ad influire sull'andamento delle vendite del prodotto.
L'apprezzamento del fattore temporale anche per la determinazione della liceità di un articolo lesivo della personalità, e non soltanto per la determinazione delle sue conseguenze (risarcimento danni e torto morale nonché riconsegna dell'utile), appare tuttavia problematico nella misura in cui rischia di inficiare un contributo giornalistico, per altro irreprensibile, per il solo fatto di riguardare una persona sulla quale si era in passato riferito in termini lesivi della sua personalità, con conseguente grave ed ingiustificata inibizione generica della libertà di stampa.
Comunque sia, nel caso di specie il Tribunale federale può esimersi dal prendere definitivamente posizione sulle ipotesi ventilate. Gli articoli da ascrivere ai convenuti, infatti, sono apparsi in due date, oltretutto a distanza di quasi un anno l'una dall'altra, e a seguito di avvenimenti diversi; in tali circostanze, non si può certamente parlare di una campagna di stampa dei convenuti contro l'attore e la sua famiglia, non potendosi neppure imputare al Tages Anzeiger ed al suo corrispondente la concomitanza dei pezzi del febbraio 1995 con quelli pubblicati, quand'anche nel medesimo periodo, da altre testate.
5.3.4 In conclusione, né l'esame globale delle componenti degli articoli incriminati né l'estensione della loro reiterazione nel tempo giustifica l'accoglimento delle tesi ricorsuali.
6.
Alla fine del giudizio impugnato il Tribunale d'appello ha ammesso, per quanto attiene alla Fondazione Ferdinando e Laura Pica-Alfieri, la presenza di affermazioni lesive della sua personalità nell'articolo del gennaio 1996, ma ne ha negato l'illiceità per le medesime ragioni addotte a proposito dell'attore. Avanti al Tribunale federale, la Fondazione si limita a ribadire la gravità delle lesioni asseritamente patite, senza spiegare perché nei suoi confronti non debbano valere, per analogia, le medesime argomentazioni che il Tribunale di appello ha estensivamente sviluppato riguardo alla posizione dell'attore. In quanto la censura dell'attrice mirasse ad un trattamento differente da quello destinato all'attore, essa si appalesa dunque insufficientemente motivata; per quanto attiene, invece, alla pertinenza delle conclusioni e delle argomentazioni dei giudici cantonali, l'essenziale identità della posizione di entrambi i ricorrenti fa sì che quanto detto a proposito dell'attore debba giocoforza valere pure per l'attrice.
Nella misura della sua ricevibilità, la censura è pertanto infondata.
7.
7.1 Giungendo alla conclusione che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, si appalesa infondato, il Tribunale federale può esimersi dal decidere la questione a sapere se l'azione degli attori fosse ammissibile di principio, o se invece - come asseverano i convenuti - la condizione di una molestia ancora attualmente perdurante (si veda in proposito DTF 129 III 499 consid. 2.3, non pubblicato, e consid. 3.3 pag. 501 seg.; 127 III 481 consid. 1c/aa pag. 485; 122 III 279 consid. 3a pag. 282) faccia difetto. Certo è che quando i giudici d'appello, per ammettere l'esistenza di un interesse degno di protezione degli attori all'accertamento della asserita lesione della loro personalità, fanno riferimento all'eco che le pubblicazioni rivestivano ancora un anno dopo la loro apparizione, segnatamente con riferimento alle discussioni che gli articoli avevano originato in occasione della rielezione dell'attore nel consiglio di amministrazione di una nota azienda svizzera, parlano di fatti avvenuti nel 1997, dai quali è lecito dubitare si possa dedurre una molestia attualmente perdurante.
7.2 Parimenti senza risposta può restare l'obiezione dei convenuti, che ritengono faccia difetto agli attori un "interesse legittimo ad impugnare la motivazione giuridica seguita dalla prima Camera civile [del Tribunale di appello]" in quanto, conformemente a quanto chiesto dagli attori, essa aveva constatato l'avvenuta lesione della loro personalità. È d'uopo precisare che gli attori, come visto in dettaglio sopra (consid. 5.3.3), hanno in realtà lamentato il mancato riconoscimento dell'illegittimità dell'avvenuta lesione del loro onore, esaminata in un'ottica globale, e non semplicemente il mancato riconoscimento della lesione subita, effettivamente constatata dalla Corte cantonale. Quanto al tentativo dei convenuti di contestare la lesione della personalità ravvisata dai giudici cantonali nell'articolo del 4 gennaio 1996, esso non merita approfondimento perché, data la posizione processuale dei convenuti che ottengono comunque causa vinta e che non hanno impugnato (né avrebbero potuto impugnare) la sentenza in oggetto, l'argomento è senza influsso alcuno. Rimane dunque, inoppugnabile, la constatazione del Tribunale di appello che i tre articoli del 3 febbraio 1995 e del 4 gennaio 1996, nonché il trafiletto che accompagnava il primo articolo, hanno leso la personalità (almeno) dell'attore. E, sia detto di transenna, anche esaminata con il riserbo che il Tribunale federale si impone nel presente ambito (supra, consid. 5.3.2 in fine), detta conclusione appare assolutamente rispettosa del diritto federale, non potendosi in buona fede negare la parzialità degli articoli e l'intento dei convenuti di porre in cattiva luce l'attore e la Fondazione, certamente non in quanto tale, bensì quale entità praticamente imposta dall'attore a Ferdinando Pica-Alfieri. D'altronde, i convenuti medesimi si sono detti consapevoli che almeno la loro accusa di eccesso di zelo mossa all'attore possa averne offeso la personalità.
8.
Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 7, art. 159 cpv. 1, 2 e 5 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico degli attori in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà. Essi rifonderanno ai convenuti pure in ragione di metà ciascuno e con vincolo di solidarietà complessivi fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: